INL: no all’anticipo mensile del TFR

INL: no all’anticipo mensile del TFR

Con la nota 3 aprile 2025, n. 616, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, acquisito il parere dell'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, fornisce chiarimenti riguardo alla prassi di anticipare, con frequenza mensile, il trattamento di fine rapporto dovuto al lavoratore ex art. 2120 c.c., in risposta a un quesito formulato dall’Ispettorato metropolitano di Milano

Come evidenziato dall’Istituto, concluso il periodo sperimentale previsto dalla Legge n. 190/2014, che è rimasto in vigore dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, ogni forma di anticipazione del TFR deve rispettare i vincoli dell’art. 2120 del Codice civile. 

In base a queste premesse, l’Ispettorato ribadisce che “la pattuizione collettiva o individuale possa avere ad oggetto una anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione e non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile che, a questo punto, costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo”.

l’INL ricorda nella Nota che per le imprese con almeno 50 dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS, in vigore dal 2007, sancisce l’indisponibilità delle somme versate al Fondo per la loro natura di contribuzione previdenziale. Qualsiasi erogazione al di fuori delle ipotesi previste, dunque, rappresenta una violazione. La nota precisa infine, che in caso di accertamento verrà intimerà al datore di lavoro di ricostituire gli accantonamenti indebitamente erogati attraverso l’adozione del provvedimento previsto dall’art. 14 del D.LGS. n.124/2004.

ATTENZIONE! Nel caso di mancata ottemperanza al provvedimento di disposizione sarà applicata la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00.

  • 06 maggio 2025
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