News fiscali in pillole, aggiornamento al 16 Ottobre 2025

News fiscali in pillole, aggiornamento al 16 Ottobre 2025

Agenzia delle Entrate: trattamento IVA dei rimborsi per permessi fruiti dai dipendenti per l’espletamento del mandato amministrativo

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 261/E del 9 ottobre 2025, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla rilevanza ai fini dell’IVA del rimborso che l’Ente Pubblico eroga al datore di lavoro per le ore di permesso retribuito concesse al dipendente che svolge mandato elettivo, ai sensi degli artt. 79 e 80 del decreto legislativo 267/2000, soffermandosi in particolare, se i permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di Ente Pubblico, possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale.

Consulta l’interpello n. 261/E del 9 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9354001/Risposta+n.+261_2025.pdf/aedbc16f-37b5-c474-6554-7e9d07ee2f22?t=1759998060532

Agenzia delle Entrate: riqualificazione del contratto d’appalto in somministrazione di lavoro: quando è dovuta la restituzione dell’IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025, ha fornito alcuni chiarimenti in merito a quanto prescritto dall’articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (cd. “decreto IVA”), con particolare riferimento al caso di applicazione di un’IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi accertata in via definitiva dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

L’esempio prospettato dall’Agenzia riguarda la riqualificazione di un contratto d’appalto di servizi in contratto di somministrazione di lavoro. In questo contesto, allorquando venga evidenziato dagli organi di vigilanza il comportamento fraudolento, viene meno il diritto alla detrazione dell’IVA non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA e non potrà darsi, di conseguenza, luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.

Consulta la risoluzione n. 50 del 3 ottobre 2025 dellAgenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8413112/risoluzione+Rimborso+IVA_50_2025_07102025.pdf/ecebb653-0b5a-102f-92a8-4155de561d50?t=1759830899712

L’Agenzia delle Entrate informa i contribuenti per via digitale sulle anomalie nelle dichiarazioni IVA 2023

Con il Provvedimento del 9 ottobre 2025 viene specificato che le comunicazioni saranno inviate al domicilio digitale del contribuente e saranno inoltre rese disponibili nel cassetto fiscale all’interno dell’area riservata del sito istituzionale e nell’interfaccia Fatture e corrispettivi.

Lo scopo è quello di fornire al contribuente un’informazione preventiva, che gli consenta di verificare la correttezza dei dati e valutare se presentare all’Agenzia ulteriore documentazione esplicativa oppure regolarizzare eventuali errori o dimenticanze con sanzioni particolarmente ridotte, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

Consulta il Provvedimento del 9 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9354005/PROVVEDIMENTO+ANOMALIE+2023+del+9+ottobre+2025.pdf/e4a06792-0832-cfae-f29b-e22faf870731?t=1759994370026

Agenzia delle Entrate: i rimborsi non pagano l’IVA ai dipendenti eletti in Comune

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non sono soggette all’IVA le somme restituite al datore di lavoro riferibili alle retribuzioni erogate al dipendente per le ore di permesso fruite in seguito al mandato elettivo

Nella fattispecie I rimborsi erogati dagli Enti Pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che svolgono cariche elettive non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva né costituiscono prestazioni di servizi.

È quanto è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 261 del 9 ottobre 2025. Il dubbio nasce dalla nuova normativa che ha abrogato, dal 2025, per determinate ipotesi, l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per prestiti e distacchi di personale.

Consulta la risposta n. 261 del 9 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9354001/Risposta+n.+261_2025.pdf/aedbc16f-37b5-c474-6554-7e9d07ee2f22?t=1759998060532

Agenzia delle Entrate: utilizzo di Codice Identificativo ad hoc per il reverse charge nel settore della logistica

Dall’Agenzia delle Entrate sono state fornite nuove indicazioni operative per applicare il regime opzionale di reverse charge IVA per il settore della logistica, istituito con la legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 59, della legge n. 207/2024). La nuova disciplina, prevista in via transitoria, offre la possibilità di ricorrere al meccanismo dell’inversione contabile relativamente alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

In particolare, con la risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025, l’Agenzia istituisce il Codice Identificativo “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”, necessario per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

Ricordiamo che il regime consente al prestatore e al committente di scegliere una soluzione in base alla quale il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal committente, senza possibilità di compensazione. La scelta è valida per tre anni e va effettuata con una comunicazione del committente da inviare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.  

Questa opportunità può essere utilizzata in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, ma a ogni opzione deve corrispondere una distinta comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

Indicazioni pratiche sulla compilazione del Modello F24

La risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025 segue la risoluzione n. 47 del 28 luglio 2025, che ha istituto il codice tributo “6045” necessario al committente per versare in F24 l’Iva dovuta in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione.

La risoluzione n. 53 specifica che in sede di compilazione del modello F24:

  • nella sezione “Contribuente” vanno riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore, nei relativi campi
  • il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”.
  • Restano valide le indicazioni contenute nella risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025.

Consulta la risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8413112/RIS_n_53_del_07_10_2025.pdf/83b8f2c0-595f-8960-5f31-016664d4b239?t=1759826340188

Consulta la risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8413106/RIS_reverse_charge_logistica_28+luglio+2025.pdf/b05ca852-7605-40b0-ffc4-61a99a1d339b?t=1758206319888

Trattamento integrativo per i dipendenti: i Codici Tributo utili ai sostituti d’imposta

A seguito del Decreto sul trattamento integrativo riconosciuto dai sostituti d’imposta ai lavoratori dipendenti, e le relative misure sulla compensazione del credito maturato (articolo 1, Dl n. 3/2020), con la risoluzione n. 51 del 6 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo “7909” e “7910” (da utilizzare con il modello F24), “700E” e “701E” (da utilizzare con il modello F24EP) per recuperare le somme indebitamente compensate dagli stessi sostituti.

l’Agenzia delle Entrate ricorda infatti che il Decreto-Legge n. 3/2020, ha riconosciuto un trattamento integrativo nei confronti dei lavori dipendenti e assimilati, corrisposto attraverso i sostituti d’imposta, con relativa compensazione, da parte di questi ultimi, del credito maturato con l’erogazione delle somme.

Come indicato dall’Art. 38-bis del DPR 600/1973, a seguito dell’attività di controllo, gli uffici dell’Agenzia, in caso di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione in tutto o in parte dal sostituto, possono emanare apposito atto di recupero.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, la risoluzione odierna istituisce i seguenti codici tributo:

“7909” denominato “ 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”

“7910” denominato “ 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella SEZIONE “ERARIO”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni contenute nel provvedimento notificato
  • nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione
  • il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non è valorizzato.

La stessa risoluzione inserisce altri due codici, per il versamento delle stesse somme, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP):

“700E” denominato “ 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”

“701E” denominato “ 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale”.

In sede di compilazione del Modello “F24 EP”, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “ERARIO” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di seguito riportate:

  • nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni contenute nel provvedimento notificato
  • il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”
  • il campo “riferimento A” non è valorizzato.

Consulta la con la risoluzione n. 51 del 6 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8413112/RIS_n_51_del_06_10_2025.pdf/f650d8c8-8208-d4c6-9cf5-4a1825012fda?t=1759758899747

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