News Fiscali & Societarie aggiornate al 26 Novembre 2025

News Fiscali & Societarie aggiornate al 26 Novembre 2025

INPS: modalità di recupero dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà, anno 2024

Con la circolare n. 143 del 14 novembre 2025, l’INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive derivanti dai contratti di solidarietà in favore delle imprese che, sulla base dei Decreti Direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro, sono state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’articolo 6 del Decreto Legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2024.

Consulta la Circolare INPS. N.143 del 14 novembre 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.11.circolare-numero-143-del-14-11-2025_15079.html

Agenzia delle Dogane: semplificati gli adempimenti delle officine elettriche

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha pubblicato la Circolare n.27/2025 riguardante le officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (come previsto dall’Art. 52, comma 3, lett. b) del TUA n. 27/2025.

La circolare introduce modalità semplificate per la tenuta della contabilità energetica da parte degli esercenti officine elettriche alimentate esclusivamente da fonti rinnovabili che non generano carico d’imposta.

Non è più obbligatoria la vidimazione fisica del registro delle letture dei contatori per le sole officine di produzione alimentate da energie rinnovabili.

Per beneficiare dell’esonero dalla vidimazione annuale del registro d’officina, l’esercente deve rispettare i seguenti obblighi:

  • Tutta l’energia deve derivare da fonti rinnovabili.
  • Non devono essere presenti generatori a combustibili fossili.

L’energia non ceduta alla rete deve essere autoconsumata in uso esente nello stesso sito produttivo (esclusi usi domestici).

L’energia acquistata deve essere fatturata con accisa dal fornitore.

La semplificazione non si applica alle seguenti officine, per le quali rimane l’obbligo di vidimazione preventiva annuale del registro:

  • Officine di acquisto, anche se producono energia da fonti rinnovabili.
  • Officine di produzione da fonti fossili.
  • Officine in cui si genera debito d’imposta in capo all’esercente.

In questi casi il registro deve essere vidimato secondo le modalità stabilite dall’Ufficio competente.

ADM chiarisce infine che il Registro può essere utilizzato fino ad esaurimento delle pagine, per un massimo di cinque esercizi finanziari.

Consulta la Circolare ADM n.25/2025 a questo link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/208797374/Circolare+272025+656644+21102025.pdf/42e81b78-2a0e-27aa-f175-b2fb0fce4d4c?version=1.0&t=1761049964177

Registratori telematici: modalità di collegamento con gli strumenti di pagamento elettronico

l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le indicazioni e le modalità operative in vista dell’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.

Con il Provvedimento Direttoriale del 31.10.2025 n. 424470, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. La soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non prevede un collegamento fisico ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia.

Le nuove modalità operative. Per effettuare il collegamento tra POS e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per agevolare l’inserimento, la procedura esporrà all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all’Agenzia.

Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.

Termini e scadenze. Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione.

Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Consulta il Prov. del 31.10.2025 n. 424470 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9354005/provvedimento-del-31-ottobre-2025.pdf/ee343555-e60b-e78b-03ab-5ab834afcae8?t=1761926865602

Agenzia delle Entrate: per il noleggio tramite piattaforma, niente ritenuta d’acconto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 250 del 18 settembre 2025, ha chiarito che i compensi per il noleggio tramite piattaforme non sono soggetti alla ritenuta d’acconto. L’Agenzia conferma che la norma si applica esclusivamente alle provvigioni derivanti da rapporti tipici come commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari. Restano invece esclusi compensi derivanti da mandato, spedizione e attività similari. Dal momento che l’attività di noleggio non rientra nell’elenco previsto dalla legge, le commissioni trattenute dalla piattaforma non subiscono alcuna ritenuta fiscale.

Consulta la risposta a interpello n. 250 del 18 settembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9295119/Risposta+n.+250_2025/ad5427e1-5658-9250-d4c7-538e4a3b3aba

Nuove misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2025, la Legge n. 167 del 10 novembre 2025, con misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

La legge n. 167 del 10.11.2025 istituisce e disciplina la nuova legge annuale di semplificazione, nello specifico:

adotta misure per il miglioramento della qualità della normazione, quali la valutazione dell'impatto generazionale delle leggi, il potenziamento della valutazione di impatto di genere, la statistica di genere, la digitalizzazione della produzione normativa;

reca un primo pacchetto di deleghe al Governo per la semplificazione e il riassetto normativo di diversi settori, tra i quali gli affari esteri, le liste elettorali, l'istruzione e la formazione, la disabilità, la protezione civile, la sicurezza del lavoro in determinati settori.

Consulta la Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2025 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/11/14/265/sg/pdf

Corte di Cassazione: obbligo di ultimare in 3 anni i lavori da per non perdere il beneficio delle agevolazioni prima casa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25790 del 22 settembre 2025, ha fornito chiarimenti sul tema delle agevolazioni “prima casa” per gli immobili acquistati quando sono ancora in costruzione o in fase di definizione, stabilendo che il contribuente decade dal beneficio fiscale se, entro tre anni dalla registrazione dell’atto, i lavori non risultano ultimati.

E’ opportuno ricordare che l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la decadenza dall’agevolazione perché il contribuente non aveva completato i lavori entro il termine previsto di tre anni dalla data dell’atto di acquisto.

Di contro, il contribuente sosteneva la non fondatezza della contestazione ritenendo, da un lato, che la legge non prevedesse la decadenza per mancata ultimazione dei lavori e, dall’altro, che l’effettivo utilizzo dell’immobile — dimostrato dal trasferimento di residenza e dall’attivazione delle utenze — fosse sufficiente per conservare il beneficio.

La Cassazione ha fermamente respinto le argomentazioni dei ricorrenti: secondo i Giudici, completare i lavori entro tre anni costituisce un vero e proprio obbligo per chi acquista con le agevolazioni “prima casa”. Entro lo stesso termine deve inoltre essere richiesta una categoria catastale definitiva e la relativa rendita.

Fino a quel momento, infatti, l’immobile resta classificato come unità in categoria “F”, una tipologia provvisoria utilizzata per gli edifici non ancora ultimati né idonei all’uso abitativo o produttivo. Proprio questa natura “fittizia” rende la categoria F inidonea a consentire l’accesso o il mantenimento del beneficio fiscale.

La decisione ribadisce il principio che per conservare l’agevolazione “prima casa”, non basta utilizzare di fatto l’immobile, ma è necessario e indispensabile che l’immobile sia completato e pienamente accatastato entro tre anni dall’acquisto.

  • 26 novembre 2025
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