News Fiscali & Societarie del 30 Ottobre 2025

News Fiscali & Societarie del 30 Ottobre 2025

Il MEF aggiorna gli elenchi dello Split Payment 2026

Sono stati resi disponibili sul sito del Dipartimento finanze gli elenchi degli enti, fondazioni e società aggiornati al 20 ottobre 2025 tenuti ad applicare lo split payment per il 2026.

Lo Split Payment, detto anche “scissione dei pagamenti”, prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l’Iva indicata dal fornitore in fattura sia versata all’erario direttamente dall’amministrazione acquirente. Il fornitore quindi non incassa l’Iva, come avviene nel meccanismo ordinario.

Il campo d’applicazione dello split payment comprende poi le operazioni effettuate nei confronti di ulteriori soggetti tra enti, fondazioni e società, indicati al comma 1-bis dell’articolo 17-ter del Dpr n. 633/1972, che costituisce la norma di riferimento dello speciale meccanismo IVA.

Il sistema intende salvaguardare l’Erario dal mancato pagamento dei fornitori che addebitano l’imposta in fattura e, d’altro canto, gli acquirenti dal rischio di coinvolgimento in frodi commesse dagli stessi fornitori o da terzi soggetti.

Riportiamo di seguito gli elenchi per l’anno 2026:

·       Società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri

·       Enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali   

·       Enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali 

·       Enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza

·       Enti, Fondazioni o Società Partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche

Negli elenchi non sono incluse le Amministrazioni pubbliche (Art.1, comma 2, della legge n. 196/2009) comunque tenute all’applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti (Art. 17-ter, comma 1, del Dpr n. 633/1972), per le quali è possibile consultare l’elenco IPA pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it ).

ATTENZIONE! il meccanismo dello split payment non trova più applicazione per le operazioni effettuate nei confronti di società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. L’articolo 10 del Dl n. 84/2025, in linea con la normativa europea (decisione Ue n. 1552/2023) ha infatti soppresso la lettera d) dell’articolo 17-ter, comma 1-bis del Dpr n. 633/1972. L’esclusione dal regime si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025.

Consulta il Comunicato del Dipartimento Finanze a questo link: https://www1.finanze.gov.it/finanze/split_payment/public/#/#testata

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: disposizioni attuative per i flussi d’ingresso 2026-2028

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare Interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025, contenente le ultime e aggiornate disposizioni attuative del D.P.C.M. del 2 ottobre 2025, sul tema della programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028.

Consulta la Circolare Interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/Circolare-8047-del-16102025

Agenzia delle Entrate: i nuovi Codici Tributo da utilizzare per i versamenti F24 per L’IRES ridotta

l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57 del 17 ottobre 2025 ha reso noto i codici tributo necessari per il versamento dell’IRES ridotta prevista dalla legge dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi da 436 a 444, legge n. 207/2024). Il trattamento premiale applicabile, a determinate condizioni, per il periodo d’imposta 2025, consiste in un taglio di quattro punti percentuali dell’aliquota ordinaria stabilita dall’articolo 77 del Tuir, pari al 24% del reddito complessivo netto.

Devono quindi essere utilizzati i nuovi codici per il versamento con F24 come sotto riportato:

·       2048 – “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione”

·       2049 – “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo”.

Gli identificativi vanno inseriti nella sezione “Erario”, con l’indicazione dell’anno d’imposta nel campo “Anno di riferimento” (formato AAAA).

In caso di versamento rateale del saldo (codice 2049), il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” deve essere compilato nel formato “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento ed “RR” il numero complessivo delle rate; per il pagamento in unica soluzione, va indicato “0101”.

Consulta la risoluzione n. 57 del 17 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8413112/RIS_n_57_del_17_10_2025.pdf/038cd3be-6c98-fc6f-8c49-1522b5a0fb02?t=1760712419764

Ministero del Lavoro: riduzione premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto del 30 settembre 2025, sul tema della riduzione dei premi e dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, come disposto dalla Legge n. 147/2013, oltre alla fissazione degli Indici Gravità Medi (2026-2028) e la misura della riduzione per il 2026.

Consulta il Decreto del 30 settembre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze a questo link: https://www.lavoro.gov.it/media/101304

Agenzia delle Entrate, Concordato Preventivo Biennale: in quali casi è previsto l’esonero del visto di conformità crediti IVA

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA infrannuali, entro il limite di 70mila euro annui, si applica ai crediti maturati nel biennio successivo all’anno di adesione al concordato preventivo biennale (CPB).

Questa è la precisazione offerta dall’Agenzia delle Entrate pubblicata in data 15 ottobre 2025, in una FAQ, sul tema del Concordato Preventivo Biennale. consultabile a questo link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/risposte-domande-frequenti-cpb-isa-25-imprese   

L’Agenzia delle Entrate ricorda che l’Art. 19, comma 3, del DLGS n. 13/2024 (cosiddetto Decreto CPB) dispone che per i periodi d’imposta oggetto del Concordato Preventivo Biennale, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate vengono riconosciuti i benefici, compresi quelli relativi all’IVA, previsti dall’ Art. 9-bis, comma 11, del Dl n. 50/2017.

Viene infine ribadito nella risposta, che la stessa decorrenza dal biennio successivo all’adesione vale per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA infrannuali, per un importo non superiore a € 70.000,00 annui.

Sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione sono online i moduli di pagamento per la Rottamazione Quater 2026

Sul sito istituzionale di Agenzia delle Entrate-Riscossione (https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/ ) è disponibile il nuovo servizio per i contribuenti che hanno un piano di pagamento della Rottamazione-Quater con più di dieci rate, rendendo possibile richiedere o ottenere direttamente online i moduli per il pagamento dall’undicesima rata in poi, da utilizzare a partire dal 2026.

Va segnalato infatti, che nella comunicazione delle somme dovute che era stata inviata dopo l’adesione alla Rottamazione-Quater, erano allegati solo i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate.

I nuovi moduli, spediti anche tramite posta elettronica certificata o in forma cartacea a seconda del domicilio indicato dal contribuente, sono stati appositamente elaborati per i piani di pagamento ripartiti in più di dieci rate e in regola con tutti i versamenti precedenti, mentre non riguardano i contribuenti che tramite il servizio “CONTITU” hanno già ottenuto i moduli per tutte le rate previste.

ATTENZIONE! Per il versamento della decima rata in scadenza il 30 novembre 2025 si deve utilizzare l’apposito modulo che era già allegato all’originaria comunicazione delle somme dovute, sempre disponibile in copia tramite il servizio online sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Agenzia delle Entrate: periodo minimo di residenza all’estero e svolgimento contestuale di più attività per i lavoratori impatriati

L’Agenzia delle Entrate, con l’interpello n. 263/E del 13 ottobre 2025, fornisce alcuni chiarimenti in merito al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, con particolare riferimento al periodo minimo di residenza all’estero ed allo svolgimento contestuale di più attività.

Consulta l’interpello n. 263/E del 13 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9354001/Risposta+n.+263_2025.pdf/3b85b278-713f-22f9-1a7a-4a429877bfa2?t=1760355779729

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