Newsletter fiscale e societaria del 25/06/2025

Newsletter fiscale e societaria del 25/06/2025

Decreto Fiscale: le novità in sintesi in materia di proroga dei versamenti, rimborsi spese tracciabili e le nuove regole per i lavoratori autonomi e dipendenti

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 12 giugno 2025, un nuovo Decreto Fiscale: tra le quali segnaliamo la proroga al 21 luglio 2025 per i versamenti fiscali dei soggetti ISA, la sanatoria senza sanzioni per chi ha presentato in ritardo la dichiarazione dei redditi dello scorso anno, e nuove disposizioni sulla fiscalità di alcune spese sostenute da lavoratori autonomi e dipendenti.

Il Decreto riguarda anche la normativa sulle CFC, il riporto delle perdite fiscali, i disallineamenti da ibridi e la disciplina IMU: possiamo quindi parlare di un provvedimento correttivo di alcune criticità riscontrate dopo l’introduzione delle precedenti norme fiscali.

Proroga versamenti per soggetti ISA

Vengono posticipati i termini di versamento delle imposte sui redditi, IRAP e IVA per i contribuenti ISA e assimilati. Questi potranno effettuare i pagamenti entro il 21 luglio 2025, oppure entro il 20 agosto 2025, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse. La proroga si applica anche ai forfettari, ai contribuenti in regime di vantaggio e ai soci di entità trasparenti.

Rimborsi spese: obbligo di tracciabilità limitato al territorio nazionale

Il decreto interviene sul trattamento fiscale delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di trasferte da dipendenti e autonomi. Secondo quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025, i rimborsi di tali spese sono esenti da tassazione se effettuati con strumenti tracciabili. Il nuovo decreto precisa che questa esenzione si applica solo alle spese sostenute in Italia, sia per i lavoratori subordinati sia per gli autonomi incaricati di una prestazione.

Inoltre, per i professionisti, le spese sostenute e riaddebitate in modo analitico al committente restano escluse dalla base imponibile, ma solo se pagate con strumenti tracciabili. In caso contrario, i rimborsi diventano imponibili. Le nuove disposizioni aggiornano gli articoli 54, 54-ter e 54-septies del TUIR, collegando deducibilità e imponibilità alla modalità di pagamento.

Redditi di lavoro autonomo e redditi diversi

Il Decreto chiarisce che plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in associazioni professionali o società semplici non rientrano nei redditi di lavoro autonomo, ma sono trattate come redditi diversi, soggetti a un’imposta sostitutiva del 26%.

Allo stesso modo, gli interessi e altri rendimenti finanziari percepiti da lavoratori autonomi vengono considerati redditi di capitale. Viene confermata anche la deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di leasing per immobili utilizzati sia per l’attività sia per scopi personali o familiari.

Riporto delle perdite fiscali

Il Decreto modifica il regime del riporto delle perdite introdotto dal D.LGS. 192/2024. In particolare:

si stabilisce che versamenti e conferimenti rilevano doppio nel calcolo del patrimonio netto;

si equipara il conferimento d’azienda alle operazioni straordinarie neutrali per la verifica dell’abuso del riporto;

si esclude l’applicazione dei limiti previsti per i conferimenti ai casi di riporto infragruppo.

Agevolazioni per nuove assunzioni

La norma che riconosce una maggiorazione del costo deducibile in caso di nuove assunzioni viene semplificata. Dal 2024, non si considerano più nel perimetro del gruppo le società “collegate”, semplificando il calcolo del beneficio.

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES (CFC)

Viene modificato il criterio per valutare l’effettiva tassazione delle società estere controllate. La nuova formulazione rende più semplice la verifica, considerando l’utile netto contabile dell’intera società, indipendentemente dalla partecipazione posseduta. L’imposta versata non è deducibile ma consente di rispettare il livello minimo di tassazione effettiva richiesto.

Disallineamenti da ibridi

In materia di anti-ibridi, si interviene sull’obbligo documentale previsto dall’art. 61 del D.LGS. 209/2023: viene rimosso il periodo transitorio e prorogato il termine per presentare la documentazione alla scadenza della dichiarazione dei redditi per il 2024.

IMU: più tempo per i comuni per regolarizzare la posizione

Per il solo 2025, i comuni che non hanno approvato il Prospetto delle aliquote IMU entro il 28 febbraio o lo hanno fatto senza inviarlo tramite il portale dedicato, avranno tempo fino al 15 settembre per regolarizzare la posizione.

Terzo Settore

Il Decreto rimuove la clausola di sospensione per alcune norme del Codice del Terzo Settore, dopo la ricezione di una comfort letter da parte della Commissione europea. Le disposizioni diventeranno applicabili dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025.

Reverse charge e split payment

Il reverse charge viene esteso anche ai contratti di trasporto merci con uso prevalente di manodopera presso le sedi del committente, ma sarà effettivo solo dopo l’autorizzazione del Consiglio UE.

Inoltre, viene temporaneamente escluso dallo split payment (dal 1° luglio al 31 dicembre 2025) il meccanismo per le operazioni verso le società quotate nel FTSE MIB.

Sanatoria per il Modello Redditi 2024

Le dichiarazioni dei redditi e IRAP 2024 presentate entro l’8 novembre 2024 saranno considerate valide, anche se in ritardo rispetto alla scadenza del 31 ottobre. Tuttavia, se il contribuente ha già regolarizzato la posizione con ravvedimento, non verranno rimborsate le somme versate.

Consiglio dei Ministri: disposizioni in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale e giustizia tributaria

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025, il Decreto Legislativo 12 giugno 2025, n. 81, con disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Riportiamo in sintesi le disposizioni integrative e correttive del Consiglio dei Ministri:

articolo 1 – Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari

articolo 2 – Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso i consumatori finali

articolo 3 – Trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici

articolo 4 – Modifica dei termini per la trasmissione della certificazione unica per i redditi di lavoro autonomo e per la disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA

articolo 5 – Termine di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie

articolo 6 – Semplificazione dei termini di versamento IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari

articolo 7 – Abrogazione del concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario

articolo 8 – Disposizioni in materia di imposta sostitutiva opzionale per il concordato preventivo biennale

articolo 9 – Introduzione di ulteriori cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale

articolo 10 – Norma di interpretazione autentica in materia di cause di cessazione ed esclusione dal concordato preventivo biennale

articolo 11 – Modifica del termine di adesione al concordato preventivo biennale

articolo 12 – Semplificazione della procedura di approvazione della metodologia per l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale

articolo 13 – Deduzione del costo del lavoro incrementale

articolo 14 – Introduzione di soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale

articolo 15 – Modifiche relative alle cause di decadenza dal concordato preventivo biennale

articolo 16 – Disposizioni integrative e correttive in materia contenzioso tributario

articolo 17 – Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale nonché al sistema sanzionatorio doganale e delle accise

articolo 18 – Modifiche alle disposizioni transitorie e finali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87

articolo 19 – Disposizioni in tema di definizione agevolata delle sanzioni tributarie e disposizioni di coordinamento

articolo 20 – Modifica all’articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e disposizioni di coordinamento

articolo 21 – Adeguamento del procedimento di accertamento con adesione alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13

articolo 22 – Disposizioni in materia di sospensione e proroga dei termini nel procedimento di accertamento

articolo 23 – Recupero delle misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato

Consulta la Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2025 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/06/12/134/sg/pdf

ISA e Concordato Preventivo: aggiornati i software di compilazione e controllo

Sul sito istituzionale dell’Agenzia dell’Entrate è online la versione aggiornata del software ISA 2025 CPB, che consente di calcolare e trasmettere telematicamente, in allegato al modello Redditi, l’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli Isa, e la proposta di Concordato preventivo biennale. Aggiornata anche la procedura di controllo. Entrambi i prodotti informatici sono stati aggiornati e ottimizzati alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Correttivo del CPB (DLGS n. 81/2025) approvato dal Consiglio dei ministri il 4 giugno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12.06.2025.

Il software di compilazione consente, tra l’altro, di trasmettere la proposta di CPB “in via autonoma”, sganciata, cioè, dalla dichiarazione dei redditi, accompagnata dal solo frontespizio dei modelli Redditi 2025.

Inoltre, con la stessa procedura è possibile annullare - entro gli stessi termini validi per aderire alla proposta del Fisco (30 settembre) - una eventuale precedente adesione al CPB effettuata per il biennio 2025/2026. La revoca può essere effettuata esclusivamente “in via autonoma” utilizzando il frontespizio dei modelli Redditi.

L’Agenzia precisa che sono considerate comunque valide le accettazioni di eventuali proposte di adesione elaborate con la precedente versione 1.0.0 del software. In tal caso, i contribuenti potranno sempre presentare una nuova accettazione della proposta elaborata con la versione 1.0.1 dell’applicazione informatica, entro i termini normativamente previsti.

L’aggiornamento, chiarisce ancora l’Amministrazione, non produce alcun effetto sull'esito degli ISA eventualmente già calcolati e/o già calcolati e trasmessi.

Anche l’aggiornamento della procedura di controllo, effettuato in linea con le novità introdotte dal Dlgs n. 81/2025, non produce alcun effetto sull'esito degli Isa eventualmente già calcolati e/o già calcolati e trasmessi.

Consulta la versione aggiornata del software ISA 2025 CPB a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/software-indici-sintetici-di-affidabilit%C3%A0-il-tuo-isa-2025-cpb

Consulta la procedura di controllo aggiornata la a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/procedura-di-controllo-degli-indici-sintetici-di-affidabilit%C3%A0-cpb-allegati-ai-modelli-redditi-2025

Credito d’Imposta transizione 4.0: istituito dall’Agenzia delle Entrate il Codice per la compensazione

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025, ha stabilito che il beneficio fiscale del Credito d’Imposta transizione 4.0, visibile nel cassetto fiscale del contribuente, può essere utilizzato tramite modello F24, dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione dei dati all’Agenzia da parte del MIMIT

Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 del credito d’imposta riconosciuto alle imprese, per gli investimenti in beni materiali Transizione 4.0 effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, ovvero, a determinate condizioni, entro il 30 giugno 2026, l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025, ha istituito l’apposito codice tributo: è il 7077.

Per gli investimenti già avviati entro il 31 dicembre 2024, con acconti pari almeno al 20%, continuerà a essere utilizzato il codice tributo 6936, secondo le disposizioni del decreto direttoriale 24 aprile 2024

Consulta la risoluzione n. 41/E dell’11 giugno 2025 dell’ Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8413104/RIS_n_41_del_11-06-2025/681b2ec9-5c18-ad5b-804d-2696fcea84c3

INPS: variazione dei tassi d’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso e ritardato versamento dei contributi

L’INPS, con la circolare n. 100 del 10 giugno 2025, comunica che, a partire dall’11 giugno 2025, variano i tassi riferiti alle operazioni di dilazione e di differimento per il versamento dei contributi previdenziali.

Questa variazione avviene a seguito della riduzione di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di finanziamento da parte della Banca Centrale Europea.

Infine varia la misura delle sanzioni civili nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Consulta a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.06.circolare-numero-100-del-10-06-2025_14943.html

INAIL: modificato il tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili dall’11 Giugno 2025

L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 34 del 10 giugno 2025, con la quale comunica che a decorrere dall’11 giugno 2025, variano il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, di cui all’articolo 2, comma 11, del Decreto-Legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 e quello per la determinazione delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Consulta la circolare INAIL n. 34 del 10 giugno 2025 a questo link: https://www.inail.it/portale/it/atti-e-documenti/note-provvedimenti-e-istruzioni-operative/normativa-circolari-inail/dettaglio.2025.06.circolare-inail-n-34-del-10-giugno-2025.html

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