Newsletter del Lavoro, aggiornamento al 24 Ottobre 2025

Newsletter del Lavoro, aggiornamento al 24 Ottobre 2025

Flussi d’ingresso 2026-2028: pubblicato il DPCM del 02.10.2025

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 Ottobre u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028.

Saranno ammessi in Italia complessivamente 497.550 cittadini di Paesi terzi, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, così suddivisi: 

850 cittadini stranieri per l'anno 2026;

850 cittadini stranieri per l'anno 2027; 

850 cittadini stranieri per l'anno 2028.

Sul sito del Ministero del Lavoro sono pubblicate date, modalità temporali e documentazione per l’inoltro delle domande.

Consulta il DPCM del 2 Ottobre.2025  a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/15/25A05656/sg

Corte di Cassazione: licenziamento del dirigente e concetto di giustificatezza

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26609 del 2 ottobre 2025, ha affermato che “ai fini della giustificatezza del licenziamento del dirigente non è necessaria una analitica verifica delle specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l’arbitrarietà del recesso in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro nel cui ambito rientra l’ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente.

In tema di licenziamento disciplinare del dirigente rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una extrema ratio da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore deve riporre sul dirigente”.

Ministero del Lavoro: corretta interpretazione del concetto di “scostamento non grave” nel rilascio del DURC

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, con il quale risponde ad un quesito dell’ANPIT (Associazione Nazionale per Industria e Terziario), sulla possibilità di interpretare la nozione di “scostamento non grave” come definito dall’art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 nel senso che, nel caso in cui le situazioni debitorie nei confronti degli Enti Previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (quali sanzioni o interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’Ente Previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, gli strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.

Consulta l’interpello n. 3 del 13 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/interpelli/interpello-3-del-13102025

Corte di Cassazione: termini per il ricorso per condotta antisindacale ex Art. 28 della Legge n. 300/1970

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26618/2025, ha deliberato che può essere presentato ricorso per condotta antisindacale di cui all'Art. 28 della legge n. 300/1970, quando, pur in presenza della cessazione di un’azione lesiva, continuino a prodursi gli effetti negativi, rimanendo un comportamento pregiudizievole per l’attività sindacale. L’articolo 28, infatti, non prevede alcun termine di decadenza per l’azione in giudizio, spettando, unicamente, al sindacato l’onere di valutare l’eventualità: ovviamente, gli effetti debbono essere concretamente in atto.

INPS: corretta gestione dell’evento malattia nel flusso UNIEMENS

L’INPS, con il messaggio n. 3029 del 10 ottobre 2025, ai fine della corretta gestione dell’evento malattia, fornisce le indicazioni operative in merito alla nuova modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell’indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato.

A partire dalla competenza del mese di Gennaio 2026, l’INPS ha previsto nei flussi di denuncia UNIEMENS la compilazione del calendario giornaliero (elemento , come da Documento tecnico).

Questo consentirà di gestire in maniera più efficiente i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi UNIEMENS sull’esposizione dell’evento, agli accrediti figurativi e ai conguagli richiesti per le indennità anticipate dal datore di lavoro.

Consulta il messaggio INPS n. 3029 del 10 ottobre 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.10.messaggio-numero-3029-del-10-10-2025_15046.html

Convalida delle dimissioni nel periodo di prova da parte dei genitori lavoratori: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in merito alla convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori tutelati dall’art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

La convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha subito un’evoluzione normativa significativa per opera della “Riforma Fornero”, che ne ha ampliato l’ambito di applicazione estendendola ai primi tre anni di vita del bambino (in precedenza era, invece, limitata al primo anno).

Questa estensione ha sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento che ricordiamo è operante solo fino al primo anno di vita del bambino, a norma dell’Art. 54 del D.LGS. n. 151/2001, finalizzata a prevenire comportamenti vessatori, discriminatori o coercitivi da parte del datore di lavoro: le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare, quindi, un licenziamento sostenuto da motivazioni discriminatorie e quindi sempre nullo, anche durante il periodo di prova.

Quindi, nella specifica fattispecie Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, conferma che le dimissioni della lavoratrice in gravidanza ovvero di un genitore nei primi tre anni di vita del bambino devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro o dall’Ufficio Ispettivo del Lavoro Territorialmente Competente, a norma dell’articolo 55, comma 4, del D.LGS. n. 151/2001 anche se presentate durante il periodo di prova.

 

  • 24 ottobre 2025
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