Newsletter Edilizia, aggiornamento al 14 Novembre 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 14 Novembre 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 14 Novembre 2025.

Questi gli argomenti trattati:

D.L. Sicurezza: l’audizione di CONFAPI in Parlamento sui nuovi vincoli imposti dal Decreto

Lo scorso 11 Novembre si è svolta presso la Commissione X del Senato l’audizione di CONFAPI sulla conversione in legge del D.L. n.159 del 31 Ottobre 2025 (misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

Per quanto riguarda in particolare il settore dell’edilizia, nel documento associativo è stato evidenziato come i continui interventi del Legislatore, che tendono a modificare il Testo Unico Sicurezza introducendo nuovi strumenti, controlli e sanzioni, appesantiscano ulteriormente l’attività per gli operatori, senza risultare, peraltro, risolutivi. Occorre un intervento strutturale che introduca un effettivo sistema di qualificazione fin dalla fase di accesso al settore: da sempre sussiste, come noto, una disciplina specifica per gli operatori che eseguono lavori pubblici, ma non per quelli privati.

Il tema è dibattuto da decenni, ma ancora oggi basta l’iscrizione alla Camera di Commercio per poter svolgere questo tipo di attività imprenditoriale. Sono considerazioni che già CONFAPI ANIEM ha rappresentato in sede di istituzione della patente a crediti. Il sistema di decurtazione e di recupero dei crediti, così come quest’ultimo approccio che sembra “colpevolizzare” l’istituto del subappalto, configura un intervento ex post e non risponde alla volontà di intervenire su un problema che andrebbe affrontato ex ante.

Introdurre adempimenti, incrementare i controlli, gestire nuovi strumenti di verifica rischia di “burocratizzare” ulteriormente il settore senza, purtroppo, migliorarne la qualità e l’affidabilità. Anche la previsione di un ulteriore onere come quello di pubblicazione sul nuovo portale SIISL dei lavoratori che utilizzano agevolazioni contributive conferma purtroppo un approccio che tende a appesantire il sistema invece di semplificarlo. A decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro, prima di procedere all’assunzione, dovranno pubblicare la posizione lavorativa di coloro che usufruiscono di agevolazioni contributive sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

CONFAPI ha aggiunto che il tema della sicurezza nei cantieri deve coinvolgere e responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti: committente privato, appaltatore principale, subappaltatori, lavoratori. Spesso gli incidenti non derivano da una carenza formativa e informativa, ma sono conseguenza di lacune progettuali, mancanza di coordinamento delle lavorazioni, tempistiche incompatibili con la natura e la complessità degli interventi. Proprio la rincorsa esasperata all’ultimazione delle opere costituisce, frequentemente, una criticità rispetto alla prevenzione degli infortuni. Qualificazione, coordinamento e responsabilizzazione degli operatori costituiscono pertanto aspetti propedeutici a qualsiasi politica sulla sicurezza nei cantieri edili che rappresentano, come noto, uno dei comparti nei quali si interfacciano più soggetti.

Entrando nel merito dei contenuti dell’Articolo 3, il testo conferma l’introduzione del cosiddetto badge di cantiere, le cui modalità operative saranno definite con successivo decreto. Sono inoltre previsti l’aumento della sanzione minima da seimila a dodicimila euro in caso di mancato possesso della patente a crediti e un incremento della decurtazione dei punti, da uno a cinque, per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

CONFAPI, pur condividendo le finalità del badge di cantiere, che rappresenta uno strumento utile per la tracciabilità dei lavoratori e per garantire maggiore trasparenza nella gestione dei cantieri, ha rilevato l’esigenza che venga definito un sistema unico e omogeneo a livello nazionale, che consenta di gestire in modo semplice ed efficiente l’applicazione di questo strumento, soprattutto per le micro e piccole imprese.

È importante evitare sovrapposizioni o modelli diversi tra territori, che rischierebbero di creare confusione operativa e ulteriori oneri burocratici.

INAIL: nuovo Bando ISI entro fine anno

L’INAIL ha preannunciato che, entro fine anno, sarà emesso il nuovo Bando ISI 2025 che consentirà di accedere a risorse (circa 600 milioni) per favorire la diffusione di iniziative tecnologiche innovative finalizzate a migliorare gli standard di sicurezza.

Tra le novità aggiuntive, un’attenzione particolare sarà dedicata ai progetti destinati a:

utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI);

contrasto ai rischi connessi ai cambiamenti climatici.

L’importo massimo erogabile dovrebbe essere confermato a € 130.000,00 e potrà coprire fino al 65% delle spese sostenute per ciascun intervento.

CONFAPI ANIEM al tavolo sul “Piano Casa” promosso da Forza Italia

CONFAPI ANIEM, rappresentata dal Presidente Giorgio Delpiano, ha partecipato lo scorso 11 Novembre ad un incontro organizzato dalla Responsabile Nazionale del dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, On. Erica Mazzetti, per l’elaborazione di una proposta per il “Piano Casa”.

L’on. Mazzetti ha aperto i lavori rilevando l’intenzione di “costruire” una proposta legislativa aperta ai contributi di tutte gli enti competenti e parti sociali, rilevando tuttavia come l’attuale legge di Bilancio non preveda fondi specifici sulla casa se non un richiamo alla possibilità di utilizzare il Fondo per il Clima.

Oltre alle rappresentanze degli operatori economici, sono intervenute CONSAP (azienda partecipata dal MEF, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), INVIMIT (società del MEF che si occupa di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico) e il Prof. Francesco Karrer, noto urbanista e ex Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Le Associazioni Imprenditoriali, tra le quali CONFAPI ANIEM, hanno convenuto su alcune esigenze che devono essere alla base di qualunque progetto legislativo credibile: sostenibilità dei costi (sia per l’edilizia residenziale pubblica che per l’edilizia sociale), semplificazioni e certezze degli iter autorizzativi, individuazione delle aree territoriali con maggiori richieste abitative, previsione di finanziamenti certi e attivazione di agevolazioni fiscali. La riconosciuta complessità del tema richiede soprattutto un progetto organico e una cabina di regia che eviti frammentazione di interventi e garantisca iniziative condivise e unitarie.

CONSAP, nell’evidenziare la necessità di un coordinamento della Presidenza del Consiglio, ha proposto l’attivazione di un Fondo alimentato dal risparmio privato (Piano Immobiliare di Risparmio) e destinato al social housing: investimento con capitale garantito con tassazione agevolata sui rendimenti.

INVIMIT ha rilevato che il problema casa non riguarda l’intero territorio nazionale, ma si concentra nelle grandi aree urbane e zone limitrofe, occorre necessariamente ricorrere a forme di partenariato pubblico privato, stimolare Inps e Inail a utilizzare il loro grande patrimonio immobiliare, determinare canoni che non devono superare il 30% dei redditi medi, distinguere ERP (edilizia residenziale pubblica) e ERS (edilizia residenziale sociale). In tema di edilizia residenziale pubblica, il sostegno al fabbisogno abitativo per i redditi bassi deve concentrarsi sulle Regioni nelle quali si presenta maggiormente il problema (Piemonte, Puglia, Sicilia, Marche).

Il Prof. Karrer, infine, ha evidenziato come il tema sia fortemente condizionato dalle rigidità nella pianificazione urbanistica, ormai consolidate nella giurisprudenza e tali da ostacolare sia i progetti di rigenerazione urbana che i cambi di destinazione d’uso (penalizzando anche la riconversione del patrimonio pubblico). Per intervenire sulla riqualificazione è indispensabile una maggiore flessibilità.

Salvini: nuovo “Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni” a supporto del Piano Casa e della semplificazione

Il Ministro Salvini, nel corso dell’audizione alla Commissione Ambiente della Camera, ha preannunciato l’imminente approvazione in C.D.M. del “Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni”.

Il Ministro vorrebbe superare “l’obsolescenza strutturale di un testo scritto 24 anni fa, pensato per un quadro costituzionale diverso e oggi inadeguato a reggere le sfide del settore”. L’iniziativa non vuole porsi in antitesi con il disegno di legge dell’On. Mazzetti, il cui iter parlamentare è già in corso, ma, secondo lo stesso Salvini “i due provvedimenti viaggiano nella stessa direzione e potranno confluire in un quadro normativo unitario che tenga insieme l’indirizzo del Parlamento e quello del Governo”.

Il provvedimento mira a risolvere criticità note che penalizzano l’attività urbanistica e tutte le dinamiche riguardanti l’edilizia:

  • definire la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni;
  • prevedere per ogni intervento edilizio un corrispondente titolo abilitativo: i criteri saranno basati su parametri oggettivi (incidenza urbanistica, trasformazione fisica del manufatto, variazione delle condizioni statiche e prestazionali);
  • disciplinare la sicurezza dei fabbricati.

Le nuove norme saranno anche propedeutiche a favorire la realizzazione del Piano Casa ma, ha precisato il Ministro, “non si può parlare di piano casa se le regole per costruire, recuperare o rigenerare restano confuse. Mettere ordine nelle norme edilizie – ha detto – non è un esercizio tecnico, ma un passaggio essenziale per sbloccare la politica della casa, dare certezze agli operatori e restituire ai cittadini regole semplici e comprensibili”.

Il Piano Casa costituisce uno “strumento programmatico per la riorganizzazione dell’offerta abitativa nel medio e lungo periodo” attingendo anche dai fondi già stanziati per perseguire tale finalità e da altri (fondi di coesioni e Fondo per il Clima) che potranno contribuire a definire un progetto su base pluriennale, sulla base di “un sistema integrato pubblico-privato, con il coinvolgimento di fondi pensione, casse previdenziali e investitori istituzionali”.

Agenzia delle Entrate su ricostruzione Post Sisma: spettanza dei contributi non costituisce condizione per Superbonus

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.66/E 2025, ha precisato che il diritto ad acquisire contributi per la ricostruzione post sisma non costituisce presupposto per accedere al superbonus,

Il quesito specifico ha riguardato un contribuente che intendeva accedere al superbonus senza avere mai avuto contributi per la ricostruzione. L’Agenzia, dopo un articolato esame della normativa vigente, ha richiamato il principio di diritto generale in base al quale la possibilità di fruire del Superbonus non è condizionato dall’effettiva spettanza e/o dall’erogazione del contributo pubblico.

Conclude l’Agenzia che “è possibile, pertanto, beneficiare del Superbonus con aliquota del 110 per cento con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi”.

In sostanza il contributo non può essere cumulato alla detrazione, ma diritto al contributo non è un presupposto per ottenere il superbonus.

Consulta la Risoluzione n.66/E 2025  dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8410898/Risposta+n.+66_2025.pdf/43a3a7a4-3dcf-32bf-a291-1c70bbc7c51f

Consiglio di Stato: omissioni dichiarative non comportano esclusione automatica

Il Consiglio di Stato (Sent. n.8661 del 7 novembre 2025) ha precisato che un’omissione dichiarativa in sede di gara non comporta automatica esclusione dell’operatore economico.

Secondo i Giudici, ciò si pone in coerenza e applicazione dei principi di fiducia e di risultato previsti dal Codice dei Contratti e dalla nuova disciplina dello stesso che non prevede più tra le ipotesi di esclusione automatica la generica falsa o omessa dichiarazione, ma richiede il grave illecito professionale.

In particolare l’art. 98, comma 3, lett. b), del Codice considera rilevante il caso dell’operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti in grado di influenzare le decisioni della stazione appaltante. Ma il comma 5 dello stesso articolo richiede una verifica della gravità dell’illecito, non determinando di per sé l’esclusione.

La Stazione Appaltante, quindi, è chiamata a valutare caso per caso se il comportamento incida davvero sull’affidabilità dell’operatore, nel rispetto del principio di proporzionalità, ma deve esercitare tale discrezionalità sempre avendo presente i principi guida del Codice.

Precisa al riguardo il Consiglio di Stato che ciò “si traduce infatti nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare ed è destinata ad avere un maggiore impatto sui comportamenti concreti delle amministrazioni, soprattutto con riguardo all'interpretazione ed all'applicazione delle regole di gara, dovendo entrambe le fasi essere ispirate al risultato finale perseguito dalla programmata operazione negoziale, di cui assume un profilo dirimente la sua destinazione teleologica.

Il nuovo principio guida della fiducia, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. n. 36 del 2023, porta a valorizzare l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici e afferma una regola chiara: ogni stazione appaltante ha la responsabilità delle gare e deve svolgerle non solo rispettando la legalità formale, ma tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare un'opera pubblica (o ad acquisire servizi e forniture) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. Trattasi quindi di un principio che amplia i poteri valutativi e la discrezionalità della p.a., in chiave di funzionalizzazione verso il miglior risultato possibile

Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l'intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell'intervento medesimo".

  • 14 novembre 2025
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