Newsletter Edilizia: aggiornamento al 26/01/2024

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Conversione Decreto Superbonus: testo “blindato”, nessuna proroga  

Come anticipato, la Commissione Finanze della Camera sta esaminando il testo di conversione in legge del decreto n.212/2023 in materia di superbonus. Dopo il ciclo di audizioni (al quale ha partecipato anche Confapi Aniem) sono stati presentati circa 130 emendamenti, dei quale 40 proposti dalle forze di maggioranza, contenenti anche la proroga temporale richiesta da Confapi Aniem.  

Lo scorso 24 gennaio, tuttavia, il testo è stato “blindato” dal governo: sono stati pertanto ritirati gli emendamenti presentati dalla maggioranza e bocciati quelli dell’opposizione.  

La sottosegretaria al MEF, Lucia Albano, motivando tale scelta, ha dichiarato che “la misura del superbonus ha effetti seri e gravi sui conti pubblici e che, come anche già evidenziato dal Ministro Giorgetti in sede di audizione sul disegno di legge di bilancio per il 2024. Prima di adottare qualunque misura ulteriore, ritiene che sia necessario, tra alcuni mesi, verificare gli effetti del provvedimento in esame”.  

Il Presidente della Commissione parlamentare Marco Osnato ha ricordato che il Governo sta lavorando per introdurre una disciplina degli incentivi che sia compatibile con la salvaguardia dei conti pubblici.  

Il provvedimento legislativo è stato quindi approvato dalla Commissione senza modifiche e sarà sottoposto lunedì 29 gennaio al voto della Camera per poi passare al Senato dove dovrà essere definitivamente approvato entro il prossimo 27 febbraio.

 Le indicazioni dell’INPS per accedere alla riduzione contributiva dell’11,50%  

Con la circolare n. 13 del 17 gennaio 2024, scaricabile da questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2024.01.circolare-numero-13-del-17-01-2024_14439.html

l’INPS ha fornito indicazioni operative per la fruizione della riduzione contributiva dell’11,50% per il settore edile (anticipata nelle nostre newsletter e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 22 gennaio u.s.).  

Come noto, la Legge n. 247/2007 ha reintrodotto in maniera stabile tale riduzione a favore delle sole imprese edili regolari che versano i contributi sull’orario contrattuale di settore. Il provvedimento dispone, inoltre, che la riduzione debba essere confermata anno per anno da un apposito decreto interministeriale.  

Il beneficio trova applicazione per i soli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali; non spetta, quindi, per eventuali operai a tempo parziale. L’agevolazione consiste in una riduzione, nella misura dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.  

L’INPS precisa che la riduzione spetta esclusivamente per i periodi di paga compresi fra gennaio e dicembre 2023. Hanno diritto all’agevolazione contributiva le imprese classificate nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché quelle caratterizzate dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.  

ATTENZIONE!! Non costituiscono attività edili in senso stretto, e pertanto sono escluse dalla suddetta agevolazione, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.  

L’INPS evidenzia altresì le condizioni cui è subordinato l’accesso all’agevolazione contributiva:  

  • possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge, e la corretta applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • rispetto di quanto disposto in materia di retribuzione imponibile dall’art. 1 co. 1 del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989;
  • assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (in conformità all’art. 36-bis co. 8 del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006).
  • La riduzione, inoltre, non spetta per quei lavoratori per cui sono già previsti specifici benefici previdenziali ad altro titolo che non consentano il cumulo con altre agevolazioni. Il beneficio contributivo non spetta altresì in presenza di un contratto di solidarietà, limitatamente ai lavoratori cui sia applicata la riduzione di orario.

Per l’applicazione della riduzione contributiva relativa all’anno 2023, è necessario trasmettere all’INPS, esclusivamente in via telematica, la relativa domanda, utilizzando il modulo “Rid-Edil” disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on line”, con la funzionalità “Invio nuova comunicazione”. L’istanza inviata sarà sottoposta dall’Istituto a controllo automatizzato, per verificare la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione contributiva, e sarà definita entro il giorno successivo all’invio. L’esito del suddetto controllo automatizzato sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.  

In caso di esito positivo, per consentire il godimento del beneficio, alla posizione contributiva interessata sarà attribuito il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024 (fermo restando che il beneficio medesimo riguarda il periodo da gennaio a dicembre 2023).  

Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive UNIEMENS fino al mese di competenza aprile 2024. La domanda per l’applicazione della suddetta riduzione contributiva relativa all’anno 2023 potrà essere inviata dal datore di lavoro fino al 15 maggio 2024.

 Operativo sul sito ANAC il fascicolo virtuale dell’Operatore Economico  

ANAC ha reso noto che è pienamente operativo sul proprio sito il FVOE – versione2.0, Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico.  

Si tratta dello strumento che permette agli Enti aggiudicatori di acquisire i documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.  

L’Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.  La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti.  

L’accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l’uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE). Per le sole Stazioni Appaltanti che accedono al FVOE tramite una Piattaforma Digitale di Approvvigionamento (PDA) è possibile che siano previsti ulteriori strumenti di identità digitale di livello LOA 3.  

ANAC: sono 3700 gli Enti Appaltanti qualificati  

Al 31 dicembre 2023 risultano quasi 3.700 (3.694, per l’esattezza) le stazioni appaltanti che si sono qualificate, comprese anche le centrali di committenza. E’ quanto emerge dall’ultimo report di ANAC nel quale si evidenzia anche che 8.492 stazioni appaltanti hanno delegato lo svolgimento delle procedure tramite convenzione a una Pubblica amministrazione qualificata oltre a quelle convenzionate con i soggetti qualificati di diritto.  

Lombardia (508 amministrazioni qualificate pari al 14%) Lazio (405 pari all’11%) e Campania (341 pari al 9%) risultano le regioni con maggior numero di enti qualificati  

Erano oltre 13.000 le amministrazioni che dal 2018 hanno operato come stazioni appaltanti eseguendo appalti superiori alle soglie di qualificazione.  

ANAC ha confermato che entro il 31 gennaio p.v. le stazioni appaltanti devono comunicare l’utilizzo di piattaforme certificate pena la decadenza della qualificazione a partire dal 1° febbraio; l’Anci, in una lettera inviata all’Autorità e al Ministero Infrastrutture, accompagnata da una nota riassuntiva dei problemi ancora irrisolti, ha sollecitato un incontro tecnico urgente per dare risposte alle criticità segnalate dai Comuni e favorire il passaggio alla digitalizzazione.  

Collegamento tra imprese: come valutare presenza di unico centro decisionale  

Il TAR Lazio (Sent. n.1205 del 22 gennaio u.s.) è intervenuto sulla corretta valutazione da effettuare per valutare la presenza di un unico centro decisionale al fine di valutare la sussistenza di collegamento tra imprese e procedere all’esclusione.  

La normativa dispone l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’ art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, rinviene il suo fondamento nell’esigenza di tutelare la trasparenza, la correttezza, la buona fede dell’azione amministrativa e la libera concorrenza tra gli operatori.   

Secondo i Giudici  “…Ai fini dell’accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale d’imputazione delle offerte sulla base degli indici presuntivi concreti, il riferimento al contenuto delle offerte è uno dei possibili elementi dai quali ritrarre il collegamento, peraltro da scrutinare in termini necessari solo in difetto di altri indici utili, secondo un’indagine ispirata a un approccio gradualista e progressivo: l’accertamento della causa di esclusione in esame passa attraverso un preciso sviluppo istruttorio: a) la verifica della sussistenza di situazione di controllo sostanziale ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; b ) esclusa tale forma di controllo, la verifica dell’esistenza di una relazione tra le imprese, anche di fatto, che possa in astratto aprire la strada ad un reciproco condizionamento nella formulazione delle offerte; c) ove tale relazione sia accertata, la verifica dell’esistenza di un “unico centro decisionale” da effettuare ab externo e cioè sulla base di elementi strutturali o funzionali ricavati dagli assetti societari e personali delle società, ovvero, ove per tale via non si pervenga a conclusione positiva, mediante un attento esame del contenuto delle offerte dal quale si possa evincere l’esistenza dell’unicità soggettiva sostanziale…”  

Possibile sostituire Mandante in possesso di una causa di esclusione

Il TAR Sicilia (Sent. n.218 del 21 gennaio u.s.) si è espresso sulla possibilità di sostituire una mandante interessata da una causa di esclusione. 

Secondo il Tribunale “non è necessario disporre l’esclusione degli R.T.I., qualora uno dei partecipanti al raggruppamento sia interessato da una causa di esclusione (o dal venir meno di un requisito di qualificazione) purché ricorrano due condizioni. In primo luogo è onere del raggruppamento di comunicare all’Amministrazione in fase di presentazione delle offerte la causa di esclusione verificatasi (o la mancanza di un requisito di qualificazione) nonché l’impresa interessata; esplicitando al contempo le misure adottate per ovviare alla situazione ovvero le ragioni che non hanno consentito l’adozione statim di tali misure. In secondo luogo deve fare riscontro a questo primo adempimento anche l’adozione di rimedi congrui, quali l’estromissione del soggetto interessato o la sua sostituzione con un’altra impresa, fatta salva l’immodificabilità oggettiva dell’offerta presentata. Dal canto suo l’Amministrazione dopo aver ricevuto tale comunicazione ed aver valutato le misure adottate, è tenuta a determinarsi sulla richiesta del raggruppamento, potendo rigettarla soltanto nel caso di rimedi intempestivi oppure insufficienti. In considerazione di questa premessa si dimostrano fondati i profili di gravame sviluppati dalla parte ricorrente con il primo motivo di ricorso…”

  • 26 gennaio 2024
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