Newsletter Ambiente & Sicurezza del 14 Maggio 2026

Newsletter Ambiente & Sicurezza del 14 Maggio 2026

INL: Legge annuale PMI: pubblicate le prime indicazioni operative

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 780 del 15 aprile 2026 (vedi allegato), con la quale ha fornito le prime indicazioni operative circa le novità introdotte dalla cd. legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge n. 34/2026), con particolare riferimento agli argomenti legati alla salute e sicurezza in materia di lavoro che hanno introdotto nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro in merito a:

·       modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza
·       lavoro agile
·       attrezzature di lavoro

Consulta la nota INL prot. n. 780 del 15 aprile 2026 a questo link: https://www.ispettorato.gov.it/documenti-e-normativa/orientamenti-giuridici-inl/note-e-pareri/?src=2572&pt=pt_note&item_anno=2023

In vigore dal 12 agosto 2026 il Regolamento UE Imballaggi (PPWR)

Dal 12 agosto 2026 le imprese saranno tenute ad applicare le disposizioni contenute nel nuovo Regolamento (UE) n. 40/2025 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR).

Questi in sintesi gli OBBLIGHI PER LE IMPRESE in vigore dal 12 agosto 2026:

Sostanze “preoccupanti “PFAS a contatto con alimenti: (art. 5)

Gli imballaggi a contatto con gli alimenti non potranno essere immessi sul mercato se contengono PFAS al di sopra dei seguenti limiti:

>25 ppb per ogni singolo PFAS (analisi mirata, i PFAS polimerici sono esclusi);

>250 ppb per la somma di tutti i PFAS (analisi mirata, possibilità di altre metodologie;

PFAS polimerici sono esclusi);

> 50 ppm per PFAS (inclusi i polimerici);

Se il contenuto totale di fluoro supera i 50 mg/kg, sarà necessario fornire ulteriori prove su richiesta.

Capsule, cialde e bustine per tè, caffè e altre bevande

Questi articoli rientrano sempre nella definizione di imballaggio, anche se sono destinati ad essere smaltiti insieme al prodotto e saranno quindi soggetti alla responsabilità estesa del produttore ai sensi dell’articolo 3 c.1) del PPWR.

Dal 12 agosto 2026 saranno soggette a Contributo ambientale CONAI: consulta la Circolare CONAI sull’argomento a questo link:

https://www.conai.org/download/circolare-su-applicazione-contributo-ambientale-per-capsule-cialde-e-bustine-per-te-caffe-o-altre-bevande/?tmstv=1778752575

Dichiarazione di conformità (art 39)

La dichiarazione attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni di sostenibilità e di etichettatura stabilite dagli artt. da 5 a 12 del Regolamento 2025/40 relativamente agli articoli applicabili. Dal 12 agosto 2026 sarà applicabile solo l’art. 5 sul divieto dei PFAS mentre si attendono gli atti delegati per le prescrizioni contenute negli altri articoli.

Inoltre, entro il 12 agosto P.V. la Commissione Europea deve adottare atti di esecuzione che definiscono l’etichettatura armonizzata per gli Imballaggi e per i contenitori di raccolta. L’obbligo di applicazione scatterà dal 12 agosto 2028 (o 24 mesi dopo l’entrata in vigore degli atti) con un periodo transitorio per l’adeguamento.

In attuazione del Regolamento la Commissione Europea ha pubblicato un documento di orientamento disponibile in allegato con l’obiettivo di supportare un’applicazione uniforme del Regolamento, fornendo chiarimenti su numerose disposizioni. Si precisa tuttavia che la guida non ha valore giuridicamente vincolante e che l’interpretazione definitiva resta di competenza della Corte di Giustizia dell’UE.

Di seguito una sintesi dei PRINCIPALI CONTENUTI del documento:

Definizione di imballaggio

La qualifica di un prodotto come imballaggio deve essere effettuata caso per caso, sulla base della funzione (contenere, proteggere, trasportare, presentare) e dell’uso concreto. L’elenco dell’allegato è solo indicativo. Alcuni prodotti possono essere imballaggi solo in specifiche condizioni (es. bicchieri riempiti al punto vendita), mentre altri sono esclusi perché parte integrante del prodotto (es. dispositivi medici come siringhe e sacche per infusioni).

Distinzione tra “MANUFACTURER” e “PRODUCER”

Il MANUFACTURER è il soggetto che decide design e caratteristiche dell’imballaggio ed è responsabile della conformità normativa.

Il PRODUCER è il soggetto che immette per primo l’imballaggio sul mercato di uno Stato membro ed è responsabile degli obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR). I due ruoli non coincidono necessariamente, soprattutto nelle filiere complesse e transfrontaliere.

Importatore e status delle filiali

una branch (che in un contesto aziendale indica una filiale, succursale, sede distaccata o branca), non è considerata un’entità giuridica autonoma e non può qualificarsi come importatore. È necessario che vi sia un soggetto giuridico stabilito nell’UE o un rappresentante autorizzato. Questo chiarimento ha impatti rilevanti per gruppi multinazionali.

Riciclabilità degli imballaggi

 l’obbligo generale si applica dal 2026, ma i criteri tecnici completi saranno definiti successivamente: il design for recycling dal 2030 (o 24 mesi dopo gli atti delegati) e il requisito di riciclo su larga scala dal 2035. Fino ad allora, si applicheranno standard esistenti, con un periodo transitorio caratterizzato da minore certezza.

Contenuto riciclato ed esenzioni

Sono previste esenzioni, ad esempio per imballaggi a contatto con alimenti o in assenza di tecnologie adeguate, ma queste devono essere dimostrate tramite documentazione tecnica dettagliata. L’onere della prova ricade sulle imprese.

Compostabilità

La compostabilità viene limitata a specifiche applicazioni ed in alcuni casi, può essere richiesta dagli Stati membri. Tuttavia, devono essere rispettate condizioni precise per evitare contaminazioni dei flussi di rifiuti. Viene chiarito che il compostaggio domestico non è equivalente a quello industriale e può essere applicato solo in contesti controllati.

Minimizzazione degli imballaggi

A far data dal 2030 gli imballaggi dovranno essere progettati riducendo peso e volume al minimo necessario per garantirne la funzionalità. Il marketing e l’accettazione del consumatore non sono più considerati criteri validi per giustificare un eccesso di imballaggio. Sono previsti standard tecnici per supportare la verifica.

Etichettatura

E’ prevista una piena armonizzazione a livello UE. Gli Stati membri non potranno mantenere sistemi nazionali paralleli e l’etichettatura dovrà seguire specifiche comuni. Alcune informazioni, come quelle relative all’EPR, dovranno essere fornite in formato digitale.

Riutilizzo (reuse)

I target di riutilizzo si applicano in funzione del tipo di imballaggio e del contesto di utilizzo. La Commissione chiarisce che la fattibilità tecnica, ad esempio la presenza di residui o contaminazioni, è un elemento determinante per valutare la possibilità di riutilizzo.

Rapporto tra PPWR e direttiva SUP (plastiche monouso)

Il PPWR prevale per specifiche categorie di imballaggi. Viene inoltre chiarito che gli imballaggi contenenti più del 5% di plastica sono considerati plastici ai fini dell’applicazione dei divieti.

Raccolta differenziata e sistemi DRS

Viene fissato un obiettivo del 90% di raccolta entro il 2029 per alcune categorie di imballaggi, con obbligo di introdurre sistemi di deposito cauzionale (DRS), salvo specifiche esenzioni. Sono previsti obblighi anche per operatori transfrontalieri.

CONAI ha reso disponibile una Guida Operativa sul nuovo Regolamento, per fornire un supporto alle imprese nella fase di adeguamento al nuovo quadro normativo.

Consulta la Guida Operativa CONAI a questo link: https://www.conai.org/wp-content/uploads/2025/09/VADEMECUM-CONAI-PPWR-Progettazione-degli-imballaggi.pdf  

Consulta il Regolamento UE Imballaggi (PPWR) a questo link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32025R0040

Legge di Attuazione del PNRR: le novità e le semplificazioni in materia ambientale

La legge di attuazione del PNRR ha portato significative novità e semplificazioni in materia ambientale sulle industrie insalubri, bonifiche, la conferenza di servizi semplificata, RAEE e prodotti in plastica riutilizzabili

Queste in sintesi le principali novità:

Industrie insalubri: viene prevista l'esclusione dall’elenco delle "industrie insalubri" di tutte le imprese in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici rilasciate ai sensi del D.LGS. n. 152/2006.

Bonifiche: con la modifica dell'art. 242-ter “Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica” del D.LGS. n. 152/2006 si prevede che nelle more dell'adozione da parte delle Regioni delle disposizioni attuative, le categorie di interventi, i criteri e le procedure di valutazione e le modalità di controllo definiti dal MASE con DM 45/2023 trovano applicazione anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

Inoltre, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione (nuovo art. 242, co. 13 del Codice dell’Ambiente);

Conferenza dei servizi semplificata: è stato modificato l’art. 14-bis della legge n. 241 del 1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con la riduzione dei tempi di riscontro degli Enti: termini ordinari: da 45 a 30 giorni, per Enti preposti a tutela ambientale, salute, paesaggio: da 90 a 60 giorni. E’ stato inoltre stabilito il criterio della valutazione della sostenibilità economica e dei costi dell’intervento, che devono essere proporzionati ed efficaci rispetto agli obiettivi progettuali.

Albo Gestori Ambientali: viene riconosciuta la possibilità di iscrizione in regime ordinario (comma 5 art. 212 del D.LGS. n. 152/2006) all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, oltre agli Enti e alle imprese, anche “ai Liberi Professionisti iscritti in Albi professionali che, per l'esercizio delle attività manutentive previste nei rispettivi Ordinamenti professionali, producono rifiuti non pericolosi e devono effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle attività manutentive connesse all’esercizio della professione e nel rispetto delle categorie e delle classi previste per tali operazioni”;

Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): introdotte le nuove procedure semplificate per il ritiro "uno contro uno" e "uno contro zero" per incentivare il recupero la raccolta di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. I distributori di AEE professionali. (cioè destinati ad attività commerciali e industriali) incaricati dal produttore per le raccolte di apparecchiature usate, quando ne vendono una nuova, dovranno assicurare il ritiro gratuito “uno contro uno” dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. Il ritiro del RAEE non sarà pertanto più volontario ma obbligatorio.

Viene infine confermata la possibilità del ritiro “uno contro zero domiciliare” ma si estende a tutti i RAEE a prescindere dalla dimensione.

Prodotti in plastica riutilizzabili, Direttiva SUP: sono state individuate le caratteristiche tecniche necessarie grazie alle quali i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per bevande in plastica siano considerati riutilizzabili e idonei a garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui sono stati concepiti.

Le condizioni di riutilizzabilità consentiranno di evitare la qualifica di "usa e getta" che ne vieterebbe, ai sensi della Direttiva SUP (SINGLE USE PLASTIC), la commercializzazione e l’immissione sul mercato.

Consulta il decreto di attuazione al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-02-19&atto.codiceRedazionale=26G00039&elenco30giorni=false

Le nuove FAQ sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici e Linee Guida AIRM

Nel Portale Agenti Fisici (http://www.portaleagentifisici.it ), nella sezione FAQ dei Campi Elettromagnetici, consultabile a questo link:

https://www.portaleagentifisici.it/faq_explorer_cem.php?lg=IT

sono state inserite le risposte ai quesiti sulla sorveglianza sanitaria elaborate in collaborazione con i medici dell’AIRM (Associazione Italiana Radiologia Medica):

·       Esistono in Italia delle Linee Guida per la Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori esposti a CEM?
·       Quali protocolli, strumenti e accertamenti integrativi per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a CEM vanno considerati dai Medici Competenti?
·       Quali criteri sono disponibili per l’espressione del giudizio di idoneità dei lavoratori esposti a CEM con condizioni di particolare suscettibilità al rischio?

Le risposte sono state estratte dal documento “Linee Guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici” frutto della collaborazione tra esperti di AIRM, Università, INAIL, Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute.

Il documento integrale può essere scaricato dalla sezione normativa dei Campi Elettromagnetici a questo indirizzo:

https://www.portaleagentifisici.it/filemanager/userfiles/DOCUMENTAZIONE/CEM/documenti/Linee_Guida_AIRM_CEM_2021.pdf?lg=IT   

Accesso gratuito alle norme tecniche UNI in materia di sicurezza sul lavoro

Dal 28 aprile 2026, le principali norme tecniche UNI in materia di salute e sicurezza sono consultabili liberamente e gratuitamente: il prossimo 19 maggio alle ore 16.30 si terrà il webinar di presentazione della convenzione sottoscritta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INAIL e UNI per la libera consultazione delle principali norme tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per assistere ai lavori del webinar è necessaria la registrazione a questo link: https://uni8622.zoom.us/webinar/register/WN_8u25qGX7Scqh4Yj_kHjFYA?_gl=1*x8p8z3*_ga*MTYzMjQ3MDQxOC4xNzcxMzIzOTU2*_ga_L8TBF28DDX*czE3NzczNTk1NzMkbzIyJGcxJHQxNzc3MzU5NzA3JGo0NSRsMCRoMA..#/registration

Entrando nel dettaglio, in attuazione delle recenti misure previste dall’art. 10 del “Decreto Sicurezza sul lavoro” (D.L. n. 159/2025), anche su sollecitazione di Confapi, è stata sottoscritta una convenzione triennale tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Inail e l’UNI con l’obiettivo di abbattere le barriere economiche all’informazione tecnica per rafforzare concretamente la cultura della prevenzione in ogni luogo di lavoro.

Fino ad oggi, infatti, la consultazione delle norme tecniche (che definiscono i criteri di eccellenza per la sicurezza di macchinari, processi e DPI) non era consultabile gratuitamente. Grazie a questo accordo, il costo del servizio sarà coperto dalla finanza pubblica tramite l’Inail, permettendo la consultazione gratuita.

L’elenco delle norme consultabili comprende tutte le norme tecniche richiamate direttamente dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.LGS. 81/2008) e altri standard nazionali (UNI), europei (CEN) e internazionali (ISO) di fondamentale rilevanza per la tutela della salute dei lavoratori (elenco in link in calce).

E’ possibile accedere alle norme attraverso il portale dell’UNI da una pagina web collegata al sito istituzionale. La pagina UNI sarà accessibile anche attraverso i siti web del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’INAIL.

Consulta il Portale UNI a questo link: https://www.uni.com/normazione/norme-sicurezza-lavoro/

Nuovo Sistema Nazionale di interscambio pallet: le novità della Legge 2 dicembre 2025, n. 182

trasmettiamo le Linee Guida operative volte a disciplinare il sistema di interscambio dei pallet, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 2 dicembre 2025, n. 182 (Legge di semplificazione)

Le Linee Guida, già ufficialmente trasmesse al MIMIT, sono state concepite per:

  • Standardizzare le procedure di interscambio a livello nazionale
  • Ridurre il contenzioso e ottimizzare i flussi logistici
  • Garantire la sostenibilità e la circolarità del sistema pallet

Consulta le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di Categoria, con il contributo di CONLEGNO a questo link:

https://epal.conlegno.eu//it/i-nostri-marchi/epal/news-epal/interscambio-pallet-la-fine-dell-incertezza

  • 14 maggio 2026
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