Newsletter Edilizia, aggiornamento al 18 Luglio 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 18 Luglio 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 18 Luglio 2025.

Questi gli argomenti trattati:

MIT, compensazione caro materiali: trasferiti 700 Milioni di Euro per il 2° semestre 2024

Il MIT ha annunciato l’avvenuto trasferimento delle risorse destinate alla compensazione per il caro materiali relative al secondo trimestre 2024, per un totale di oltre 700 milioni di Euro.

Gli Uffici del Ministero hanno provveduto al pagamento delle ultime istanze relative alla II finestra 2024 del “Fondo prosecuzione opere pubbliche” per un importo complessivo di più di 400 milioni di euro (432.296.429,29 euro per la precisione). Sempre il Ministero ha provveduto, inoltre, al pagamento della somma di € 271.350.000,00 relativa al caro materiali per i general contractor, così come previsto dal c.d. “decreto asset” (art. 18, co. 2, del decreto-legge n. 104 del 2023).

In corso anche il pagamento dei fondi relativi al secondo semestre 2022, che dovrebbe concludersi entro il prossimo settembre.

Approvata definitivamente la conversione del D.L. Infrastrutture

Lo scorso 16 luglio 2025, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 73/2025 (c.d. Decreto Infrastrutture): si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio p.v.

Si confermano i contenuti anticipati nel precedente “Newsletter Edilizia”, dopo le modifiche apportate dalla Camera, su compensazione prezzi e qualificazione lavori subappaltati.

In particolare, viene confermato, che l’applicazione di prezzari in diminuzione rispetto alla base di gara potrà avvenire solo per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal 2025.  

MIT: i pareri del Supporto Giuridico sulla rotazione nell’affidamento diretto e illeciti professionali

Si segnalano i seguenti pareri del Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture.

Principio di rotazione e affidamento diretto (Parere MIT n. 3635 del 23/06/2025).

Nell'affidamento diretto il momento rilevante per valutare la necessità di applicare il principio di rotazione è quello della decisione a contrarre quale atto unico ricognitivo delle attività propedeutiche. Questo perché è in quella fase che l’amministrazione assume la determinazione di voler procedere all’affidamento di uno specifico appalto e definisce le modalità di selezione, comprese quelle relative alla rotazione degli operatori.

Gravi illeciti professionali: differenza fattispecie art. 98, comma 3, lett. g e h Codice Appalti (Parere MIT n. 3621 del 23/06/2025)

L’art. 98 prevede che l'illecito professionale si possa desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico … di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico …. di taluno dei seguenti reati consumati: (..) 3) (...) i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile (...)" All'art.94 c.1, la lettera c) è riferita a "false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile"

Il comma 6 dell'art.98 tra i mezzi di prova adeguati per valutare l'illecito professionale indica, per la lett. g) il rinvio a giudizio o il decreto penale che dispone il giudizio, per la lett. h) la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelati reali o personali.

La differenza tra le due fattispecie dell'art. 98, comma 3, lettere g) e h) del Codice degli Appalti riguarda il grado di accertamento del reato e la sua rilevanza ai fini della valutazione dell'illecito professionale.

Lettera g): si riferisce alla contestata commissione di reati da parte dell’operatore economico o dei soggetti indicati nell’art. 94, comma 3. In questo caso, il reato è stato contestato, ma non necessariamente accertato con una sentenza definitiva. Tra i mezzi di prova adeguati rientrano il rinvio a giudizio o il decreto penale che dispone il giudizio.

Lettera h): riguarda la contestata o accertata commissione di determinati reati. Qui si includono situazioni in cui vi è una sentenza di condanna definitiva, un decreto penale di condanna irrevocabile, una condanna non definitiva, oppure provvedimenti cautelari reali o personali. In sostanza, questa fattispecie ha un livello di accertamento più avanzato rispetto alla lettera g). Gli articoli 2621 e 2622 del Codice Civile riguardano il reato di false comunicazioni sociali (falso in bilancio).

Se un Operatore Economico dichiara la presenza di una contestata commissione di reato ai sensi degli articoli 2621 e/o 2622 del Codice Civile, la distinzione tra le due lettere dipende dagli elementi probatori disponibili. Per stabilire se un Operatore Economico debba essere inquadrato nella lettera g) o h), occorre valutare: - se il reato è solo contestato (senza una condanna definitiva) con un rinvio a giudizio o un decreto penale che dispone il giudizio, l'illecito rientra nella lettera g); - se invece vi è una condanna definitiva o un provvedimento cautelare l'illecito rientra nella lettera h).

In sintesi, la distinzione si basa sul grado di certezza giuridica del reato e questa distinzione è fondamentale per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico nell'ambito degli appalti pubblici.

INL: le indicazioni sui crediti aggiuntivi e gli aggiornamenti sul nuovo portale

Facendo seguito all’incontro svolto con le parti sociali lo scorso 8 luglio, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato una nota riepilogativa (prot. n. 288 del 15 luglio 2025) sulle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi attivati sul portale della patente a crediti dal 10 luglio.

Iscrizione CCIA: L’art. 5, comma 2, del D.M. 132/2024 stabilisce che in “ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente” alla CCIA. Al fine della corretta attribuzione del punteggio si evidenzia che i crediti non sono cumulabili con il punteggio precedente: si terrà conto, pertanto, dell’“anzianità” maturata fino ad un massimo di 10 crediti.

Possesso certificazione di un SGSL e MOG: Il rappresentante legale dovrà allegare la certificazione conforme alla UNI EN ISO 45001 rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato presso ACCREDIA inserendo la data di inizio e fine validità del certificato. Il rappresentante legale avrà la possibilità fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, di aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità. Lo stesso meccanismo vale per l’asseverazione MOG per la quale gli uffici dell’INL potranno verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle aziende attraverso l’incrocio dei dati con quanto comunicato dagli Organismi Paritetici.

Attestazione SOA classifica I – II: L’Ispettorato precisa che “il rappresentante legale o un suo delegato dovrà allegare un’attestazione SOA di classifica I o II indipendentemente dalla categoria, inserendo la data di inizio e fine validità (triennale). Un mese prima dalla scadenza dell’attestazione SOA sarà possibile per il rappresentante legale, o un suo delegato, aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo attestato e le nuove date di inizio e fine validità dello stesso”. I crediti SOA sono cumulabili fino a un massimo di 3, come riportato nella tabella sull’assegnazione dei crediti aggiuntivi contenuta nel D.M. n.132/2024.

Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici: L’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione (…) nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività”. La “consulenza e il monitoraggio” che prevedono il rilascio di un’attestazione da parte degli stessi Organismi Paritetici rientra tra le attività e i servizi di supporto per le imprese. Il rappresentante legale potrà allegare alla dichiarazione la suddetta attestazione, con l’indicazione delle date di inizio e fine validità della stessa.

Rettifiche dei requisiti ulteriori inseriti e gestione della eventuale sospensione di validità: La rettifica di requisiti ulteriori erroneamente inseriti può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale (legale rappresentante o titolare) o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio, che di norma avverrà nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00. Nel caso in cui tale rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

Sottrazione crediti: Qualora durante l’attività ispettiva, emerga che l’impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l’invalidazione degli stessi. Tale richiesta dovrà essere validata dal Dirigente dell’Ufficio di appartenenza dell’Ispettore o da eventuale soggetto dallo stesso delegato.

In merito all’operatività sul portale tramite deleghe, infine, l’Ispettorato ha precisato che “gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 che possono designare, a decorrere dal 10 luglio 2025, un proprio delegato utilizzando l’applicazione “Gestione deleghe”. Gli stessi potranno designare sia il soggetto già precedentemente delegato sia un soggetto diverso. È possibile, altresì, delegare l’associazione datoriale prescelta indicando il Codice Fiscale (da non confondere con la Partita IVA) della sede di riferimento dell’associazione. In mancanza di delega, formalizzata come sopra, sull’applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare). Gli operatori economici che chiedono il rilascio della patente a decorrere dal 10 luglio 2025, devono necessariamente attestarsi prima sui sistemi INL tramite l’applicazione “Attestazione Legale Rappresentante/Titolare” e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l’applicazione “Gestione Deleghe”. 

In un nuovo incontro con le parti sociali svoltosi il 17 luglio u.s. per verificare la gestione del portale rinnovato, l’Ispettorato ha preannunciato l’imminente pubblicazione di una mini guida sulla gestione delle deleghe e un manuale operativo sull’utilizzo delle diverse applicazioni del sistema.

Legge Annuale PMI: gli incentivi fiscali per le Reti d’Impresa

Nell’ambito del disegno di legge annuale sulle Piccole e Medie Imprese, attualmente all’esame del Senato, sono previsti, all’art. 1, incentivi fiscali per le reti di imprese.

La disposizione prevede una sospensione d’imposta sugli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare. La quota degli utili, accantonata in apposita riserva, non concorre a formare il reddito relativo al periodo d’imposta cui si riferiscono agli utili.

Di seguito il testo della norma:

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2028, una quota degli utili dell'esercizio destinati, dalle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o vi aderiscono … al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato …. non concorre alla formazione del reddito nell'esercizio relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili, a condizione che, negli esercizi successivi, la riserva non sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero nel caso in cui venga meno l'adesione al contratto di rete. L'Agenzia delle entrate … vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di 1.000.000 di euro annui. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui è data informazione in una nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

L'agevolazione …. non si applica qualora la rete di imprese acquisti soggettività giuridica e può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute dalle imprese aderenti al contratto di rete per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare…

Consiglio di Stato: la mancata indicazione di annotazioni al Casellario ANAC giustifica esclusione

Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n. 5589 del 27 Giugno u.s.) dichiarazioni omissive o incomplete relative alle annotazioni al Casellario ANAC possono giustificare l’esclusione (anche su fatti datati e ancora oggetto di contenzioso) in quanto costituiscono indice di inaffidabilità, negando alla stazione appaltante la possibilità di valutare autonomamente la rilevanza del fatto.

Il caso specifico riguardava la carenza dichiarativa da parte del soggetto aggiudicatario rispetto a due annotazioni riguardanti una risoluzione contrattuale per gravi ritardi e una revoca dell’aggiudicazione per rifiuto di sottoscrivere il contratto.

Secondo i Giudici risulta sostanzialmente compromesso il principio della fiducia: il sistema degli appalti pubblici non si basa più soltanto su controlli e verifiche ex post, ma richiede fin dalla fase di gara comportamenti collaborativi, trasparenti e veritieri. L’omissione dichiarativa mina questo equilibrio fiduciario, ostacolando il corretto espletamento dell’istruttoria e impedendo una valutazione pienamente consapevole da parte della stazione appaltante.

Il Consiglio di Stato ritine quindi giustificata l’esclusione, richiamando, in particolare, quanto disposto dall’art. 98 del Codice Appalti che individua come possibile fattispecie di illecito professionale “la risoluzione di precedenti contratti o la revoca dell’aggiudicazione per inadempimento o comportamenti analoghi”.

La sentenza evidenzia che l’omessa indicazione configura una condotta fuorviante, idonea a falsare il processo decisionale della stazione appaltante, lesiva dei principi di buona fede e affidamento.

 

  • 18 luglio 2025
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