Newsletter Edilizia, aggiornamento al 7 Novembre 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 7 Novembre 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo, 

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 7 Novembre 2025.

Questi gli argomenti trattati: 

CONFAPI ANIEM: ripristinare compensazione crediti fiscali e prorogare sistema revisione prezzi per rincaro materiali

Lo scorso 3 Novembre si è svolta l’audizione parlamentare di CONFAPI sul DDL Bilancio 2026 presso le Commissioni congiunte Bilancio della Camera e del Senato.

CONFAPI ANIEM ha evidenziato alcune criticità e richieste di intervento ritenute prioritarie.

COMPENSAZIONE CREDITI FISCALI (ART. 26)

La disposizione desta forte preoccupazione per gli effetti penalizzanti con ricadute negative importanti per il sistema produttivo, in particolare per le piccole e medie imprese industriali. Confapi rileva come la norma in esame comporti, di fatto, il divieto di utilizzare in compensazione in F24 i crediti fiscali per il pagamento dei contributi previdenziali INPS e dei premi assicurativi INAIL, indipendentemente dal settore e dall’epoca di generazione del credito, inclusi quelli accumulati negli anni precedenti e presenti nei cassetti fiscali delle imprese.

Si tratta di una disposizione che introduce effetti retroattivi e che appare in contrasto con il principio di legittimo affidamento, tradendo le aspettative delle imprese basate sulla normativa fiscale vigente. Il meccanismo previsto rischia di discriminare legittimi crediti fiscali, che pur essendo regolarmente maturati e registrati, non potrebbero più essere utilizzati per la compensazione dei debiti previdenziali, mentre rimarrebbero utilizzabili per la compensazione IVA o IRES.

Particolarmente critico appare anche l’impatto sui crediti agevolativi connessi a strumenti essenziali per la competitività delle PMI, quali i crediti per Ricerca e Sviluppo, Innovazione Tecnologica e Transizione 4.0, nonché su quelli derivanti da interventi di riqualificazione edilizia o di ricostruzione post-sisma, spesso oggetto di cessione o trasferimento a intermediari finanziari, nonché l’abbassamento della soglia dei debiti fiscali scaduti oltre i 50.000 euro che comporta l’inibizione generalizzata all’utilizzo in compensazione di qualsiasi credito, aggravando ulteriormente le tensioni di liquidità che già interessano una parte rilevante del tessuto produttivo delle imprese meno strutturate.

Si ritiene pertanto necessario riconsiderare la misura, salvaguardando la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta agevolativi anche ai fini della compensazione dei debiti contributivi. Ciò al fine di evitare effetti distorsivi sul piano finanziario e di non compromettere la continuità operativa, la capacità di investimento e la competitività delle imprese.

INTERVENTI CONNESSI ALLA RICOSTRUZIONE (ART. 112)

CONFAPI accoglie positivamente la disposizione contenuta nell’articolo 112, che proroga al 2026 la possibilità di fruire della detrazione al 110% per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo.

Tuttavia si evidenzia che, al momento, non risulta inclusa la disciplina relativa ai cantieri del Sisma 2009, lacuna che si richiede venga colmata estendendo la misura anche a queste pratiche. Ciò garantirebbe equità tra i beneficiari e la continuità di intervento per tutte le situazioni, in linea con quanto storicamente applicato ai due eventi sismici in materia di superbonus, come chiarito dalle guide congiunte del Commissario Straordinario e dell’Agenzia delle Entrate.

Sul concetto di “detrazione” in riferimento al comma 53, CONFAPI rileva che il testo prevede che la detrazione per gli incentivi fiscali spetti anche per le spese sostenute nel 2026, nella misura del 110%. Tale formulazione solleva tuttavia dubbi circa la possibilità di optare, in alternativa alla detrazione diretta, per altre forme di agevolazione, quali lo sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in fattura) o la cessione del credito d’imposta.

CONFAPI ritiene quindi necessario chiarire, come già avvenuto con il decreto “salva conti” (D.L. n. 39/2024), che la norma vada interpretata in senso estensivo, confermando espressamente la possibilità di optare per una delle alternative alla detrazione diretta, al fine di garantire piena flessibilità alle imprese e agli operatori del settore.

PROROGA COMPENSAZIONE PREZZI LAVORI PUBBLICI

CONFAPI ha sottolineato l’urgenza di affrontare il tema strutturale della compensazione dei prezzi nelle opere pubbliche.

Si evidenzia che i lavori pubblici, per loro natura, hanno una durata pluriennale quindi l’esigenza di adeguare i costi di appalto ai prezzi effettivi di mercato non è un’eccezione, ma una condizione fisiologica. Gli extracosti medi rispetto all’aggiudicazione raggiungono ormai il 40%, e la mancanza di un meccanismo stabile di compensazione rischia di determinare il blocco dei cantieri, con pesanti ripercussioni sulla tenuta del sistema produttivo, sulla filiera delle costruzioni e sull’occupazione. Per questo motivo è indispensabile a nostro avviso inserire nel provvedimento in esame almeno una proroga e un rifinanziamento del fondo per la compensazione prezzi, assicurando la continuità operativa dei lavori pubblici e la sostenibilità economica per le imprese impegnate nella ricostruzione e negli investimenti infrastrutturali.

La proroga al 2026 è necessaria per accompagnare in modo morbido la transizione al nuovo regime di revisione prezzi strutturale (introdotto con il Codice Appalti del 2023), assicurando che i contratti più datati e impattati dal picco inflattivo abbiano il tempo di concludersi senza subire un'improvvisa interruzione del sostegno economico.

Ciò richiede principalmente un rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (ex Art. 26, comma 4, D.L. 50/2022), destinato agli appalti che non rientrano nel PNRR/PNC e che non dispongono di sufficienti risorse proprie. La Legge di Bilancio 2025 aveva già stanziato € 100 milioni per il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per l'anno 2026 e si stima che i fabbisogni aggiuntivi per garantire la piena copertura delle istanze di compensazione (soprattutto quelle relative al 2024 e la proiezione per il 2025) superino di gran lunga le risorse stanziate.

Si propone pertanto di incrementare la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche per il 2026 di 300 milioni di euro che si vanno a sommare ai 100 già previsti dalla Legge di bilancio per il 2025.

PIANO CASA

Il 'PIANO CASA', infine, deve trovare una sua concreta definizione, individuando finanziamenti certi e incentivi fiscali in grado di renderlo un progetto concreto e una priorità sociale ed economica del Paese.

Dopo gli annunci del Governo, nel disegno di legge di Bilancio non sono previste, infatti, misure a sostegno del fabbisogno abitativo che, soprattutto nelle grandi aree urbane, costituisce un’evidente criticità.

Aperture si sono registrate nella giornata di ieri, nel corso della quale il Ministro Giorgetti ha dichiarato l’intenzione di finanziare il “PIANO CASA” con risorse pari a 1,3 miliardi derivanti dal piano per il clima.

CCNL Edili: sottoscritte le “Code Contrattuali”

Lo scorso 31 Ottobre CONFAPI ANIEM e FILCA CISL, FENEAL UIL, FILLEA CGIL hanno sottoscritto gli accordi contrattuali in attuazione del rinnovo del CCNL edilizia del 15 aprile 2025. 

La prima intesa riguarda la condivisione del documento tecnico su Denuncia Unica e Trasferta al quale dovranno adeguarsi tutte le CASSE EDILI/EDILCASSE. Resta fermo l’obbligo di denuncia per cantiere, con la possibilità per l’impresa di indicare un c.d. cantiere generico al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

lavoro privato non soggetto a verifica di congruità;

massa salari denunciata nel “cantiere generico” non superiore a 7.000 euro/mese;

presenza in denuncia di almeno un altro cantiere indicato con almeno un lavoratore denunciato.

La seconda intesa prevede l’utilizzo delle risorse accantonate nel Fondo Prepensionamento da parte di ciascuna CASSA EDILE/EDILCASSA per prestazioni straordinarie rivolte agli operai (per un ammontare complessivo di 30 milioni): sostegno studio per i figli degli operari deceduti per infortuni sul lavoro, sostegno per gravi patologie, contributo una tantum di 500 euro per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo (canone di locazione, rate di mutuo). Nel biennio 2026-2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10% a carico dei datori di lavoro per il Fondo Incentivo Occupazione.

Premialità per imprese e lavoratori saranno individuate, infine, sulla base di quanto quantificato dalle CASSE EDILI/EDILCASSE entro il 31 dicembre di ogni anno (a partire dall’anno corrente). La definizione e le modalità di erogazione saranno stabilite nell’ambito della contrattazione di 2° livello.  

ANAC: legittimo prevedere obbligo di sopralluogo

Con il Parere n.407 del 15 Ottobre u.s., relativo a una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di pulizia, l’ANAC ha precisato che, nell’esercizio della sua discrezionalità, la stazione appaltante può legittimamente prevedere l’obbligo di sopralluogo assistito quale condizione necessaria per la presentazione di un’offerta consapevole e tecnicamente adeguata.

Secondo l’Autorità si tratta di un adempimento sostanziale e strumentale al principio di risultato, essenziale per conoscere le condizioni operative e i luoghi di esecuzione del servizio oggetto della gara; obbligo che rientra nelle prerogative dell’art. 92 del Codice Appalti che legittima la previsione di un termine perentorio per la richiesta del sopralluogo, purché non irragionevole e idoneo a garantire un ordinato svolgimento della fase preparatoria.

Nel caso oggetto del parere, l’ANAC ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante valutando congruo, calibrato e non lesivo del principio di concorrenza il termine fissato per il sopralluogo; la richiesta tardiva del concorrente, presentata tre giorni dopo la scadenza, non poteva essere accolta, in quanto avrebbe comportato una riapertura generalizzata dei termini, in contrasto con le esigenze di celerità e buon andamento del procedimento.

MIT: i termini per l’autorizzazione del subappalto a cascata

Il MIT (Parere n.3626 del 2 Ottobre u.s.) è intervenuto sui tempi di autorizzazione del c.d. subappalto a cascata. 

Il quesito specifico riguardava un contratto di appalto del valore complessivo di oltre 1,1 milione di euro, un subappalto autorizzato di oltre 300.000 euro e un subappalto a cascata di 18.700 euro.

Rispetto ai tempi di autorizzazione previsti dall’art. 119, comma 16 è stato chiesto se fosse corretta l’interpretazione in base alla quale i termini debbano essere di 30 giorni dalla richiesta “in quanto l’importo è superiore al 2 per cento delle prestazioni del contratto di subappalto precedentemente autorizzato”.

L'art. 119, c. 16 ultimo periodo del Codice dei Contratti Pubblici prevede due casi per i quali il termine di autorizzazione del subappalto è di 15 giorni (30 giorni ridotto della metà):

a) subappalto di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate;

b) importo del subappalto inferiore a 100.000 euro.

Il MIT ha risposto che, nel caso prospettato (subappalto a cascata di euro 18.700,00), la fattispecie rientra nel caso b) ed il termine di autorizzazione è pertanto di 15 giorni.

Consiglio di Stato: non basta segnalazione dell’Ente Appaltante per iscrizione nel casellario ANAC

Il Consiglio di Stato (Sent. n.8471 del 31 Ottobre 2025) è intervenuto per precisare i presupposti necessari che devono sussistere per procedere all’iscrizione nel Casellario ANAC.

Nel caso preso in esame, l’Autorità, su segnalazione dell’Ente Appaltante (Comune di Crotone) aveva proceduto all’annotazione di un’impresa individuando l’inadempimento nel rifiuto “…di sottoscrivere un nuovo contratto d’appalto a parziale rettifica di quello già stipulato in precedenza per adeguarlo ai nuovi importi”.

L’impresa aveva evidenziato gli errori e le contraddizioni dell’Amministrazione, che prima aveva richiesto la nullità parziale del contratto e, successivamente, ne aveva sollecitato l’esecuzione.

Il TAR accoglieva il ricorso dell’impresa, non condividendo altresì l’utilità dell’annotazione nel Casellario; l’Ente Appaltante aveva conseguentemente promosso appello al Consiglio di Stato.

Nella sentenza del 31 ottobre u.s., i Giudici hanno condiviso la sussistenza di comportamenti non lineari da parte dell’Amministrazione comunale e hanno rilevato che l’ANAC avrebbe dovuto valutare la sussistenza degli elementi che giustificano l’utilità dell’iscrizione. In sostanza, il Consiglio di Stato ha richiamato l’ANAC sulla necessità di svolgere una valutazione ponderata sull’utilità dell’annotazione al Casellario, rifiutando ogni automatismo tra segnalazione dell’ente appaltante e annotazione stessa.

Già in passato, il Consiglio di Stato aveva “evidenziato che l’astratta valutazione dell’utilità dell’informazione non è sufficiente a giustificare l’annotazione nel Casellario, dovendo l’ANAC procedere ad una attenta valutazione dell’utilità in concreto dell’annotazione ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore che le stazioni appaltanti avrebbero potuto compiere in relazione a successive procedure di gara” (Consiglio di Stato, n. 1318 del 2020).

Ciò in quanto le Amministrazioni Appaltanti “dal casellario traggono informazioni sul comportamento tenuto dagli operatori economici in occasione della pregressa partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, nonché nell’esecuzione degli atti negoziali stipulati con altri committenti pubblici”.

L’ANAC, quindi, “non ha poteri di autonoma valutazione discrezionale in ordine alla gravità dei fatti, ma è tenuta a procedere all’annotazione nel casellario ai fini generali di pubblicità notiziale” ed è “chiamata ad effettuare una valutazione in ordine all’utilità della notizia da annotarsi”.

  • 07 novembre 2025
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