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Con la nota n. 5945/2025 del 8 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti e indicazioni operative in merito alla gestione del regime autorizzativo previsto dall’art. 65 del D.LGS. 81/2008, la modulistica e i relativi controlli e sanzioni.
Consulta la nota INL n.5945 del 8 Luglio 2025 completa della modulistica a questo link: https://www.ispettorato.gov.it/files/2025/07/Nota-Prot.-n.-5945-del-08072025.zip
Definizioni: Constatata l’assenza di una definizione univoca su base nazionale di “locale interrato” e “locale seminterrato”, l’INL chiarisce che ai fini delle comunicazioni in deroga si dovrà fare riferimento al regolamento edilizio comunale vigente.
Esclusioni: Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i locali con presenza lavorativa occasionale e inferiore a 100 ore/anno (es. vani tecnici, bagni, spogliatoi, locali caldaia, ecc.).
Documentazione: Le comunicazioni dovranno contenere, obbligatoriamente una relazione descrittiva delle attività svolte, attestando l’assenza di emissioni nocive; l’asseverazione di un tecnico abilitato su agibilità, igiene, sicurezza e conformità impiantistica.
Vigilanza: Maggiore attenzione verrà rivolta alle comunicazioni relative ad attività potenzialmente a rischio, come verniciatura, saldatura, uso di solventi, falegnameria, tipografia, tinto-lavanderie, ecc.
Sanzioni: L’uso anticipato dei locali (prima dei 30 giorni dalla comunicazione o in assenza di riscontro alle richieste di integrazione) comporta violazione dell’art. 65, così come le dichiarazioni non veritiere o le asseverazioni false, che potranno comportare anche responsabilità penali.