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Slitta al 2026 il parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e le lavoratrici autonome, previsto dall’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Ricordiamo che nelle more dell’attuazione della norma, per l’anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, con 2 figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall’INPS, a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a € 40,00 mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua.
Le mensilità spettanti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.
Le somme in oggetto non rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).