Detassazione incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali

Detassazione incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 2/E del 24 febbraio 2026, ha emanato i primi chiarimenti operativi in merito alla disciplina della tassazione agevolata introdotta dall’ultima Legge di Bilancio (Legge 199/2025), finalizzata a sostenere l’adeguamento salariale al costo della vita.

Le misure riguardano, in particolare, gli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e le indennità connesse al lavoro notturno, festivo e a turni, erogati nel corso del 2026.

Si tratta, nello specifico, di:

  • un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nel 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti nel periodo dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Questa agevolazione si applica con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, di importo non superiore a 33.000 euro (art.1, co-7);
  • un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali del 15% per le componenti del salario relative alle indennità per lavoro notturno, festivo e a turni corrisposte, nel periodo di imposta 2026, entro il limite di 1.500 euro, per i lavoratori con reddito non superiore a 40.000 euro nel 2025 (art.1, co-10,11).

Sempre in merito alla tassazione degli incrementi retributivi l’Agenzia ha chiarito che:

  • l’agevolazione riguarda gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi previsti da Contratti Collettivi Nazionali, sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026, e l’imposta sostitutiva del 5% si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026;
  • gli importi su cui si applica l’imposta sostitutiva sono quelli che confluiscono nella retribuzione diretta: le dodici mensilità e la tredicesima. Sono inclusi anche gli istituti retributivi indiretti quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto: la malattia, la maternità/paternità;
  • gli aumenti contrattuali beneficiano dell’imposta sostitutiva anche quando assorbono il superminimo eventualmente riconosciuto al lavoratore;
  • se il contratto prevede che l’incremento retributivo sia riconosciuto su più anni, l’imposta sostitutiva si applicherà, comunque, alle tranches di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, comprensive anche della parte di aumento la cui erogazione sia iniziata prima del 2026.

Consulta la Circolare 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:83a4eed3-1874-49bf-bc88-d1ae8a67f082

  • 25 marzo 2026
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