La Newsletter del Lavoro, aggiornamento al 30 Settembre 2024

La Newsletter del Lavoro, aggiornamento al 30 Settembre 2024

Modifiche alla disciplina sanzionatoria dell’abuso di utilizzo dei contratti a termine

Pubblicato nella G.U. n. 217 del 16 settembre 2024 il Decreto Legge 16 Settembre 2024, n. 131, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”.

Il Decreto Legge interviene sulla norma a seguito della procedura d’infrazione n. 2014/4231, con la quale l’Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.

Prima dell’intervento, l’art. 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 prevedeva che, in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato in uno a tempo indeterminato conseguente all’abuso della normativa sui contratti a termine, il giudice condannasse “il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”.

L’art. 11 del D.L. n. 131/2024 ha aggiunto “la possibilità per il giudice di stabilire l’indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno”. Inoltre è stato abrogato il terzo comma dell’art. 28 del D.LGS. n. 81/2015, che prevedeva la riduzione alla metà della indennità massima di 12 mensilità “in presenza di contratti collettivi che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie”.

Consulta il Decreto Legge 16 Settembre 2024 a questo link: https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-09-16&atto.codiceRedazionale=24G00149&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=0&qId=6fffcd99-18ab-4f23-87e6-f0b6386b5fd1&tabID=0.7048290589346018&title=lbl.dettaglioAtto&generaTabId=true

Corte di Cassazione: licenziamento per giusta causa nel caso di malattia

Con l’Ordinanza del 5 Settembre 2024, n. 23852, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento intimato per "giusta causa" a un lavoratore che, durante un'assenza certificata per malattia, aveva partecipato a una partita di calcio del torneo di prima categoria.

Nel rigettare i motivi del ricorso, il Supremo Collegio evidenziava come, nell'ambito dei consolidati principi generali di valutazione della gravità e proporzionalità della condotta posta a fondamento del recesso, la Corte d'Appello avesse ritenuto l'agire del lavoratore di tipo artificioso, in violazione degli obblighi di lealtà e correttezza, poiché diretto, tramite la simulazione di uno stato fisico incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa, non solo all'assenza dal lavoro, ma anche al vantaggio indebito della partecipazione in orario di lavoro a partita di calcio già programmata e implicante uno sforzo fisico gravoso.

INAIL, danno biologico: rivalutazione annuale degli importi di indennizzo

L’INAIL ha pubblicato la Circolare n. 26 del 16 settembre 2024, con la quale informa che con Decreto del Ministro del Lavoro del 16 luglio 2024, n. 119, su proposta del Consiglio di Amministrazione INAIL, è stata disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico nella misura del 5,4%, con decorrenza 1° luglio 2024.

Consulta la Circolare n. 26 del 16 settembre 2024 a questo link: https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/circolari/09/Circolare%20n%2026_16%20settembre%202024.pdf

Consulta il Decreto del Ministro del Lavoro del 16 luglio 2024, n. 119 a questo link: https://www.inail.it/content/dam/inail-hub-site/documenti/circolari/09/Allegato%2011.pdf

Ministero Lavoro: i problemi di sicurezza legati all’uso delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 7 del 12 Settembre 2024, con la quale richiama  l’attenzione sulla necessità di mantenere costantemente sotto osservazione e documentare l’effettivo stato di conservazione delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE) mediante le attività, sia ordinarie che straordinarie, di controllo e manutenzione, effettuate da personale delle ditte utilizzatrici e di verifica periodica di tali attrezzature, effettuate sia da Soggetti Pubblici (ASL/ARPA, INAIL) sia da Soggetti pubblici e privati abilitati; attività che sono parte essenziale di un processo finalizzato a mantenere le condizioni di sicurezza durante l’intero ciclo di vita delle macchine.

Viene quindi ribadita l’importanza e la necessità di conservazione della seguente documentazione:

comunicazione di messa in servizio

scheda tecnica o certificato di prima verifica periodica/omologazione 

istruzioni del fabbricante fornite a corredo dell’attrezzatura

verbali di verifica periodica

registro di controllo nel quale devono essere riportati tutti i controlli e le manutenzioni condotte, secondo quanto previsto dal fabbricante nelle istruzioni d’uso, ivi compresi gli esiti di eventuali indagini approfondite

esito dell’indagine supplementare di cui al Decreto Interministeriale 11 Aprile 2011

Consulta la Circolare n. 7 del 12 Settembre 2024 del Ministero del lavoro a questo link: https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/circolare-n-7-del-12092024  

Consulta il Decreto Interministeriale 11 Aprile 2011 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/04/29/11A05462/sg

Consulta il Decreto Interministeriale 11 Aprile 2011 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/04/29/11A05462/sg

Agenzia delle Entrate, Concordato preventivo biennale per forfetari e soggetti ISA: online la circolare 18/E con le istruzioni, termine ultimo il 31 ottobre 2024

Pronte le indicazioni sul Concordato preventivo biennale (CPB), l’istituto introdotto dal DLGS n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi.

Con la circolare n. 18/E, firmata oggi dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, vengono tracciate le linee generali e spiegate le regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Partendo dalla platea dei soggetti coinvolti, passando poi per benefici, condizioni, modalità e tempi per aderire, fino alle cause di cessazione e di decadenza: il documento di prassi fissa il perimetro di applicazione del nuovo istituto del CPB.

Nell’ultimo capitolo vengono infine fornite le risposte ad alcuni quesiti: viene ad esempio chiarito che il contribuente che ha già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di CPB può ancora aderire, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il prossimo 31 ottobre, scadenza per l’invio del modello Redditi per il periodo d’imposta 2023.

Chi può accedere al CPB

Possono accedere al Concordato preventivo i contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo. In particolare, il nuovo Istituto è dedicato a coloro che aderiscono al regime dei forfetari e ai contribuenti che sono tenuti all’applicazione degli ISA.

Tra le condizioni per l’adesione, non avere debiti per tributi amministrati dall’Agenzia o debiti contributivi o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire al Concordato, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro.

Il CPB è precluso inoltre a coloro che nei tre anni precedenti a quello di applicazione non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, pur essendo tenuti a farlo. Ulteriore condizione è quello di non essere stati condannati per determinati reati (Decreto Legislativo n. 74/2000, articolo 2621 del Codice Civile, articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice Penale).

I benefici fiscali

L’adesione alla proposta consente di pianificare la propria tassazione per un anno in via sperimentale per i forfetari (2024) e per i contribuenti ISA due anni (2024 e 2025).

Inoltre, nei confronti di tutti i soggetti che aderiscono non potranno essere effettuati gli accertamenti previsti dall’articolo 39 del Dpr n. 600/73 salvo che, in esito ad attività istruttorie dell’amministrazione Finanziaria, non si verifichi una causa di decadenza dal CPB stesso. Ulteriori benefici riguardano i contribuenti che applicano gli Isa, che avranno diritto alle premialità specifiche del regime

ATTENZIONE! L’adesione non ha alcun effetto ai fini Iva.

Come aderire

I contribuenti forfetari possono compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio “RedditiOnline” scaricabile da questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/redditi-persone-fisiche-2024/software-di-compilazione-redditi-persone-fisiche-2024  

 oppure tramite l’applicativo della dichiarazione precompilata per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all’istituto, scaricabile da questo link: https://dichiarazioneprecompilata.agenziaentrate.gov.it/PrecomWeb/

I contribuenti ISA, invece, hanno a disposizione sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2024 CPB” scaricabile da questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/concordato-preventivo-biennale-cpb-contribuenti-isa/software-di-compilazione-concordato-preventivo-biennale-cpb-contribuenti-isa  

per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (CPB). In entrambi i casi, il termine ultimo per l’adesione per questo primo anno di applicazione è stata fissata al 31 ottobre 2024.

Le risposte ai quesiti

Il contribuente che ha già presentato la dichiarazione per il periodo d’imposta 2023 senza accettare la proposta CPB, è ancora in tempo per formalizzare l’adesione all’istituto, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il 31 ottobre 2024: è una delle risposte fornite dall’Agenzia nel documento di prassi.

Viene inoltre specificato che nel caso in cui un contribuente esercita due attività, una di impresa e una di lavoro autonomo, entrambe soggette a Isa, l’Agenzia formulerà due distinte proposte, cui il contribuente potrà aderire sia congiuntamente sia individualmente.

Consulta la Circolare n.18/E dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/circolari

  • 30 settembre 2024
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