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Il 31 marzo 2025 l’Unione Europea ha emanato tre nuovi regolamenti sui requisiti minimi della certificazione di persone fisiche e giuridiche che operano nell’ambito F-GAS.
I nuovi regolamenti abrogano i Regolamenti (CE) n. 304/2008, 306/2008 e il Regolamento (UE) n. 2066/2015 e confermano le indicazioni contenute nel Regolamento (UE) n. 573/2024 che introduce precisi obblighi in merito alla certificazione degli operatori che si occupano di apparecchiature contenenti gas fluorurati.
La Commissione Europea ha inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2025 tre nuovi Regolamenti di esecuzione che stabiliscono i requisiti di certificazione degli operatori che svolgono particolari attività in ambito F-Gas.
Questi i Regolamenti esecutivi, che mirano a ridurre l’impatto ambientale dei gas fluorurati, la cui dispersione nell’atmosfera contribuisce significativamente al riscaldamento globale:
Reg. (UE) 2025/623: attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature; consulta il Regolamento a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500623
Reg. (UE) 2025/625: attività su apparecchiature fisse di protezione antincendio che contengono F-GAS; consulta il Regolamento a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500625
Reg. (UE) 2025/627: installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento di commutatori elettrici fissi contenenti F-GAS e al recupero di questi dai commutatori; consulta il Regolamento a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202500627
Inoltre, in attuazione al Reg. (UE) n. 573/2024 è stato pubblicato il Reg. (UE) n. 2215/2024, recante disposizioni sulla certificazione delle persone fisiche e giuridiche che operano su impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore. Consulta il Regolamento (UE) n. 2215/2024 a questo link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402215
TEMPISTICA
I tre regolamenti entrano in vigore a partire dal 20 aprile 2025.
MODALITA’ OPERATIVE
Al fine di ridurre l’impatto ambientale, tutte le persone che svolgono le attività indicate dai tre regolamenti devono dimostrare di essere in possesso di specifiche competenze mediante l’ottenimento di apposito attestato.
Ciascuno Stato Membro designerà un organismo di certificazione ed uno di valutazione, che possono anche corrispondere; il primo si occuperà di verificare mediante esame finale le competenze degli operatori al fine del rilascio del certificato, mentre l’ente di certificazione sarà responsabile del rilascio dell’attestazione stessa.
Le persone fisiche che andranno a svolgere le attività sopraindicate dovranno, quindi, ottenere un apposito certificato previo superamento di un esame teorico e pratico.
Per le Persone Giuridiche che desiderano eseguire le attività di cui al Reg. (UE) 2025/625 (attività su apparecchiature fisse di protezione antincendio che contengono F-GAS) il certificato viene rilasciato in seguito alla verifica del rispetto di due requisiti:
gli operatori impiegati sono tutti in possesso del certificato e in numero sufficiente per le attività da svolgere;
sono stati forniti loro strumenti e procedure adeguate.
Per le persone già certificate ai sensi dei precedenti regolamenti, sarà necessario ogni sette anni, a partire dal 12 marzo 2027, completare un corso di aggiornamento o superare un processo di valutazione, nel caso sia la prima volta entro il 12 marzo 2029).
RICONOSCIMENTO DEI CERTIFICATI ALL’INTERNO DELL’UE
Per garantire l’uniformità delle competenze all’interno dell’Unione Europea e facilitare la mobilità degli operatori, i certificati conformi agli standard UE sono validi in tutti gli Stati Membri, senza la necessità che vengano rivalutate le competenze.