Newsletter Edilizia, aggiornamento al 9 Maggio 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 9 Maggio 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo, 

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 9 Maggio 2025.

Questi gli argomenti trattati:

ANAC: i requisiti devono essere proporzionati all’appalto e le varianti fondate su circostanze sopraggiunte e imprevedibili

Due delibere dell’ANAC intervengono su aspetti diversi, ma spesso controversi nella gestione dell’appalto: legittimità dei requisiti e delle varianti.

In una delibera del 16 aprile u.s., l’Autorità ha annullato una gara finalizzata all’affidamento di un servizio tecnico che richiedeva un fatturato globale annuo minimo di 1,5 milioni di euro (per ciascuno dei tre esercizi finanziari del triennio antecedente) e un servizio analogo già svolto per almeno un esercizio finanziario nel triennio 2021-2024, nei confronti di un unico committente, per un importo minimo di 1 milione di euro.

Considerato l’importo annuo dell’appalto pari a € 200.000,00, l’ANAC ha ritenuto abnormi tali previsioni, tenuto conto del dovuto rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e favor partecipationis previsti dall’art. 100 del d.lgs. n. 36/2023.

Alla base dell’annullamento disposto dall’Autorità, è stata altresì contestata la corretta definizione dell’importo a base di gara che non considerava adeguatamente i costi della manodopera e della manutenzione impianti.

Con una seconda delibera, sempre del 16 aprile u.s., l’ANAC è intervenuta sulla legittimità di una variante in un appalto di servizi.

La questione è riconducile nell’alveo dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.LGS. n. 50/2016 S.M.I., ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere alla variazione della prestazione contrattuale, in corso di validità, tramite ricorso alle cd. varianti in corso d’opera solo in presenza di “circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice”, purché la modifica non alteri “la natura generale del contratto”. La disposizione si riferisce a modifiche che non sono state indicate nei documenti di gara perché, al momento della procedura, non potevano essere previste neanche in termini di mera possibilità.

L’Autorità ha ribadito la necessità dei presupposi indicati dalla norma (circostante impreviste e imprevedibili): non rileva che la variante approvata rispetti l'aumento o la diminuzione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto (art. 106, comma 12), se le condizioni indicate nei commi 1 e 2 non vengono rispettate.

La legittimità delle varianti deve essere valutata nel rispetto complessivo della norma che, nel caso specifico, non sono state riscontrate e hanno indotto l’Autorità a ritenere illegittima la variante.

ANAC ha rilevato che “la variante risulta carente sotto il profilo dei presupposti normativi idonei a legittimare la sua adozione, è del tutto irrilevante che la società abbia rispettato i limiti di importo prescritti. E, in definitiva, le soluzioni adottate in corso di esecuzione, relativamente allo slittamento dei tempi del rilascio del sistema, al maggiore utilizzo del contratto, all’impiego di risorse maggiori rispetto alle previsioni, si qualificano in concreto come soluzioni adottate per colmare difetti organizzativi, funzionali e di programmazione imputabili ad una errata gestione da parte della stazione appaltante”.

Nel richiamare il considerando 109 della Direttiva 2014/24/UE, le circostanze imprevedibili devono ritenersi quelle che non si potevano prevedere nonostante una ragionevole e diligente preparazione dell’aggiudicazione iniziale da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, tenendo conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto specifico, delle buone prassi nel settore in questione e della necessità di garantire un rapporto adeguato tra le risorse investite nel preparare l’aggiudicazione e il suo valore prevedibile.

Si ricorda che l’art. 120 dell’attuale Codice Appalti (D. LGS. n.36/2023) prevede che “i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento … per la sopravvenuta necessità di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti nell'appalto iniziale”.

ANAC aggiorna il Bando tipo servizi e forniture

Nei giorni scorsi ANAC ha pubblicato un aggiornamento del Bando tipo n.1/2023 relativo alle procedure aperte per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, sopra le soglie europee, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.

L’aggiornamento, al quale hanno preso parte CONSIP, ITACA e INVITALIA, fa seguito al decreto correttivo al Codice Appalti (D.LGS. n.209/2024) e resta aperto ai contributi degli stakeholders fino al prossimo 5 giugno.

In particolare, sono state recepite le novità in tema di digitalizzazione con l’adeguamento delle modalità di gestione e trasmissione dei dati attraverso le piattaforme digitali.

Gli indici ISTAT sui costi costruzione

L’ISTAT ha pubblicato i propri indici relativi al settore costruzioni per il mese di marzo.

A marzo 2025, i prezzi alla produzione delle costruzioni per edifici residenziali e non residenziali crescono dello 0,5% su base sia mensile sia annua (era +0,4% la crescita tendenziale il mese precedente); quelli di Strade e ferrovie diminuiscono dello 0,1% in termini congiunturali e crescono dello 0,1% in termini tendenziali (da +0,2% di febbraio).

Agenzia delle Entrate: DURF e operazioni non imponibili a IVA

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n.123 del 29 aprile 2025. è intervenuta sull’applicabilità dell’obbligo di versamento, senza possibilità di compensazione, delle ritenute fiscali, contributive ed assistenziali da parte dell’appaltatore per i propri dipendenti impiegati in appalti di importo superiore a € 200.000,00 con prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, e utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso – art.17-bis del D.LGS. 241/1997.

L’Agenzia ha anzitutto richiamato i contenuti dell'art. 17 ­bis del decreto n.  241, evidenziando che per la tipologia di appalti oggetto della norma, il committente deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per ogni singolo lavoratore dipendente impiegato nei lavori o servizi.

Qualora l’impresa non versi le ritenute, il committente è tenuto a sospendere il pagamento del corrispettivo fino al 20% del valore complessivo dell’appalto, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa.

Tale disciplina non si applica (ed è possibile pagare le ritenute mediante compensazione con i crediti fiscali), se l’impresa esecutrice dei lavori presenta al committente il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e con validità di 4 mesi, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

  • essere in attività da almeno 3 anni;
  • essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;
  • aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

In relazione a quest’ultima condizione, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo allo specifico quesito, chiarisce che, ai fini del calcolo della citata soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale rispetto all’ammontare dei ricavi, non rientra l’IVA figurativa sulle operazioni riferite a “servizi di spedizione relativi ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione”.

In riferimento all’accesso al DURF, l’Agenzia ha ritenuto che un’impresa, pur in regola, potrebbe trovarsi nella condizione di non poter acquisire il Documento Unico di Regolarità Fiscale per il solo fatto che una ampia parte delle proprie operazioni è non imponibile ai fini IVA.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel calcolo del requisito del 10% contano solo i versamenti “realmente” registrati in conto fiscale: le operazioni non imponibili, per quanto frequenti e legittime, non concorrono al computo complessivo.

Consulta la Risposta n.123 del 29 aprile 2025 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8902784/Risposta+n.+123_2025.pdf/31317fd7-f955-c874-c458-5b82d907c4c3?t=1745921897920

TAR Emilia Romagna: differenza tra costi e oneri aziendali della sicurezza

Il TAR Emilia Romagna con la sentenza n. 472 del 5 maggio u.s. ha precisato le differenze tra “costi della sicurezza” e “oneri aziendali della sicurezza”.

In linea generale, si può dire che i costi per la sicurezza sono quelli correlati ad una specifica stima effettuata nel progetto e nel PSC, mentre gli oneri sono le spese che ogni datore di lavoro sopporta per la gestione dei rischi specifici propri.

Secondo il TAR i costi della sicurezza “derivano, in caso di lavori ex Titolo IV, dalla stima effettuata nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o dall’analisi della Stazione appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto. A tali costi l’impresa è vincolata contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano “l’ingerenza” del committente nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP / Stazione appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso”.

Sono ritenuti oneri aziendali della sicurezza quelli “afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico (detti anche, in giurisprudenza piuttosto che in dottrina, costi ex lege, costi propri, costi da rischi specifici o costi aziendali necessari per la risoluzione dei rischi specifici propri dell’appaltatore), relativi sia alle misure per la gestione del rischio dell’operatore economico, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione, aggiuntive rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali…”.

TAR Lazio: come determinare la soglia inferiore a € 150.000,00 per la qualificazione semplificata

Il TAR Lazio con la Sent. N.8585 del 5 maggio u.s., nell’ambito di un contenzioso tra un Consorzio e l’ATER del comune di Roma, è intervenuto sulle modalità di determinazione del valore dei lavori ai fini dell’applicazione delle procedure di qualificazione semplificata previste dal Codice Appalti.

Il caso specifico riguardava un bando di gara (importo complessivo di € 21.900.000) che prevedeva, tra le altre, il possesso della categoria “non prevalente” OG11 – impianti tecnologici, classifica I, importo € 75.000,00.

Un offerente aveva dichiarato che le lavorazioni ricadenti nella categoria scorporabile OG11 sarebbero state eseguite da impresa priva della relativa categoria SOA, ma qualificata per la stessa con i certificati dei lavori analoghi, essendo l’importo sotto soglia, ma la stazione appaltante aveva escluso l’offerta per difetto di qualificazione.

Dall’esclusione deriva il ricorso dell’impresa accolto dal TAR.

Secondo i Giudici, infatti, “al di sotto della soglia di € 150.000 i lavori possono essere eseguiti da parte di operatori economici in possesso dei requisiti “semplificati” di capacità tecnica contemplati dall’art. 28, co. 1, dell’all. II.12 del d.lgs. n. 36/2023″. I requisiti indicati dalla norma, in particolare, sono relativi a:

  • importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
  • costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
  • adeguata attrezzatura tecnica.

Il nuovo Codice precisa peraltro che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”), in base al quale (oltreché in base ai principi del risultato e della fiducia), ai sensi del successivo art. 4 (“criterio interpretativo e applicativo”), devono essere interpretate e applicate tutte le disposizioni del codice”.

Ne consegue – secondo il TAR - che il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori di cui alla categoria OG11 ben può essere dimostrato, nel caso di specie, con la qualificazione “semplificata” di cui all’art. 28, salvo restando il potere-dovere della stazione appaltante di svolgere le verifiche.

  • 09 maggio 2025
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