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Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 26 Maggio 2025.
Questi gli argomenti trattati:
ANAC: obbligatoria la clausola premiale per certificazione parità di genere
Con la delibera n. 145 del 9 aprile u.s., l’ANAC ha risposto al quesito relativo all’inserimento della richiesta della certificazione di parità di genere nelle procedure di aggiudicazione: si tratta di facoltà discrezionale o di obbligo inderogabile?
Il caso specifico riguardava una procedura negoziata senza bando per l’affidamento di un servizio che non prevedeva alcun punteggio aggiuntivo da attribuire alle imprese in possesso della certificazione di parità di genere.
La stazione appaltante si era limitata, nella lettera d’invito, a indicare l’obbligo di garantire una quota pari almeno al 25% delle assunzioni necessarie riservata a giovani, donne o persone con disabilità, in ossequio all’art. 102 del Codice dei Contratti Pubblici.
L’Autorità, prendendo in esame i contenuti e la corretta applicazione dell’art. 108 co. 7 del D.LGS 36/2023, ha ritenuto non sufficiente tale previsione evidenziando i contenuti della norma nella quale si evidenzia che “al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198/2006”.
Si tratta pertanto di una misura che, secondo ANAC, ha carattere assolutamente vincolante e che costituisce una condizione oggettiva senza necessità di alcuna valutazione discrezionale.
Pareri MIT sui termini nei passaggi da procedura negoziata a procedura aperta e sulla sospensione lavori
Il MIT, con il parere n.3434 del 13 maggio u.s., ha risposto al seguente quesito:
è possibile trasformare una procedura negoziata in una procedura aperta anche in assenza di interesse transfrontaliero certo? In questi casi, quali termini si devono applicare per la presentazione delle offerte e la conclusione della procedura? quelli della negoziata oppure quelli della procedura aperta?
La risposta del Ministero:
“nel rispetto del principio del risultato …. resta salva la facoltà delle Stazioni Appaltanti di effettuare opportune valutazioni in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi per procedere ad aggravare l’appalto. Nel caso di ricorso ad una procedura aperta, i termini di conclusione sono quelli indicati dall'allegato I.3, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a)”.
In sostanza, il termine sarà di 9 mesi in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita e di 5 mesi nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo.
Con il parere n. 3419 del 13 maggio 2025, inoltre, il MIT ha precisato che il comma 5 dell’art. 121 del Codice dei contratti pubblici (sospensione esecuzione lavori-applicazione del superamento del ¼ della durata o 6 mesi complessivi) trova applicazione sia in caso di sospensioni disposte dal direttore dei lavori che in caso di sospensioni disposte dal RUP; secondo il MIT:
“il comma 5 dell’art. 121 del Codice dei contratti pubblici trova applicazione sia in caso di sospensioni di cui al c.1 della medesima norma, sia in caso di sospensioni di cui al c. 2 successivo”.
La norma dispone, in particolare, che qualora la sospensione o le sospensioni nell’esecuzione dei lavori durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità, fermo restando che se la stazione appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Decreto Infrastrutture in Gazzetta Ufficiale: modifiche su interventi di somma urgenza e revisione prezzi
Come anticipato nelle precedenti newsletter, il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. “decreto infrastrutture” (D.L. n.73) che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio u.s.
Oltre alla precisazione sui lavori subappaltati (fino al 30 dicembre 2024 gli appaltatori principali potranno utilizzare per le loro attestazioni anche le quote di lavori subappaltati), il provvedimento contiene una riformulazione della disciplina relativa ai lavori emergenziali.
Viene introdotto nel Codice Appalti il nuovo art. 140 bis che precisa quando ricorrono le circostanze di “somma urgenza” (eventi indicati dall’art. 7 del D.GS. 1/2018) che giustificano gli affidamenti diretti e le deroghe procedurali. Viene previsto, in particolare che “la circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, oppure entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza”.
Il termine per l’affidamento in somma urgenza viene fissato in 30 giorni.
Altre deroghe, rispetto alle norme del Codice Appalti, sono previste su nomina RUP, programmazione, esclusione automatica offerte anomale anche sotto le 5 offerte, ecc.
Un’ulteriore significativa modifica riguarda il regime di revisione prezzi e, in particolare, la possibilità di applicare il nuovo sistema revisionale previsto dal Codice Appalti a quelle procedure escluse dai precedenti meccanismi di compensazione.
In sostanza per gli appalti penalizzati dagli aumenti dei materiali, i cui documenti di gara contengano clausole obbligatorie di revisione prezzi (ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022), ma che non hanno avuto accesso ai fondi compensativi (art. 26, commi 4, 6-quater e 7, del D.L. n. 50/2022) si applicherà l’art. 60 del D.LGS n.36/2023.
La revisione diventa pertanto applicabile nei limiti previsti dalla norma del Codice:
variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo, nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Devono tuttavia sussistere entrambi i seguenti requisiti:
coerenza delle somme per imprevisti: le voci del quadro economico relative agli imprevisti devono essere comprese tra il 5% e il 10% dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.
disponibilità del 50% delle somme accantonate: devono essere ancora disponibili almeno metà delle risorse previste per imprevisti, escluse le somme già impegnate, e possono concorrere anche gli accantonamenti previsti per le modifiche contrattuali.
Consiglio di Stato: errori materiali nell’offerta e competenze dei Commissari
Con la sentenza n. 4407 del 22 maggio u.s., il Consiglio di Stato ha precisato quando un errore dell’offerta può considerarsi materiale.
Secondo i Giudici “..L’errore nella formulazione dell’offerta economica è “materiale” se sussistono elementi univoci per ricondurlo ad un vizio di trascrizione o di compilazione inequivocabilmente e immediatamente rilevabile come tale, attraverso un’analisi che deve concernere il solo documento recante l’errore e non anche elementi ad esso esterni o collaterali; se, viceversa, l’esegesi ricostruttiva della volontà negoziale si estende ad una considerazione sistematica degli elementi contenutistici dei diversi atti di gara, essa trascende in una ricostruzione di tipo logico-deduttivo che non pare più coerente con i canoni della “immediata evidenza” e della “pura materialità” dell’errore emendabile”.
L’errore materiale, pertanto, deve essere immediatamente riconoscibile come tale, non palesandosi in più parti degli atti di gara.
Il Consiglio di Stato, in un’altra sentenza (Sent. n. 4196 del 16 maggio u.s.), ribaltando la precedente pronuncia del Tar, ha precisato che le competenze dei commissari di gara devono essere attinenti alle tematiche oggetto dell’appalto e non allo specifico disciplinare.
In questo contesto assume rilievo l’art. 93, comma 2, del DLGS. n. 36/2023 che condiziona l’esperienza richiesta ai commissari al solo settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.
I Giudici rilevano che la disposizione “non condiziona il tipo ed il livello di esperienza richiesto ai commissari al contenuto del disciplinare di gara, da cui prescinde completamente, ma solo al settore cui si riferisce l’oggetto del contratto”.