Newsletter Edilizia, aggiornamento al 31 Ottobre 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 31 Ottobre 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo, 

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 31 Ottobre 2025.

Questi gli argomenti trattati: 

Legge di Bilancio: STOP alla compensazione crediti fiscali con INPS E INAIL

L’art. 26 del DDL Bilancio prevede, a partire dal 1° luglio 2026, il divieto di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per il pagamento di contributi INPS e INAIL. Di seguito il testo della disposizione.

I crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte non possono essere utilizzati in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai fini del pagamento dei debiti di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del medesimo decreto. Tale divieto si applica anche ai suddetti crediti d’imposta trasferiti a soggetti diversi dal titolare originario.

La misura rischia di avere un impatto pesantissimo sul sistema delle imprese e, in particolare, sul comparto dell’edilizia e sulla gestione dei crediti: si pensi alle imprese e agli intermediari finanziari che operano con i crediti derivanti dai bonus per la ristrutturazione edilizia, inclusi quelli legati agli interventi di ricostruzione post-sisma 2016. In tale contesto, anche la proroga del superbonus per il 2026 rischia di risultare vana.

CONFAPI, che sarà in audizione parlamentare lunedì prossimo, ha già segnalato la necessità di rimuovere tale limitazione in sede di esame parlamentare del provvedimento.

E’ stato altresì richiesto di includere nella proroga del superbonus nelle aree del cratere anche il sisma del 2009, di chiarire che la proroga ricomprende, oltre alle detrazioni, lo sconto in fattura e la cessione dei crediti e di estendere al 2026 il meccanismo di compensazione per il rincaro materiali.

Approvato nuovo Decreto Legge Sicurezza con previsione del badge di cantiere

Lo scorso 28 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge contenente Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

Il decreto orienta l'attività di vigilanza dell'INAIL (con previsione di un potenziamento dell’organico) in modo mirato nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto (pubblico e privato). Contestualmente, vengono introdotte disposizioni specifiche per l’introduzione del badge di cantiere (già previsto in diversi contesti territoriali) e la patente a crediti, prevedendo la precompilazione della tessera digitale con i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa). Inoltre, si individueranno gli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (oltre al settore edile).

La tessera di riconoscimento, utilizzata come badge, sarà dotata di un codice univoco di contraffazione recante gli elementi identificativi del dipendente e sarà disponibile anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL.

Le modalità di attuazione saranno determinate con successivo decreto, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione dell’attuale D.L.

Vengono altresì inasprite alcune sanzioni e decurtazioni dei punti previste dalla disciplina sulla patente a crediti, tra le quali l’innalzamento da 6.000 a 12.000 euro del limite minimo in caso di verificato mancato possesso della patente e l’aumento della decurtazione punti (da 1 a 5) nel caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato.

Il decreto interviene anche sulla formazione e sul monitoraggio degli infortuni, prevedendo, in particolare:

il rafforzamento della formazione per RLS. L'obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi. Inoltre, si innalza il livello qualitativo degli enti accreditati che erogano la formazione in materia, demandando a un accordo Stato-Regioni l'individuazione di criteri e requisiti di accreditamento;

l'adozione di linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni (c.d. NEAR MISS) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni;

in relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce inoltre una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Le risorse introitate dalle ASL a seguito dei provvedimenti sanzionatori saranno utilizzate in via esclusiva per attività di sorveglianza epidemiologica dei rischi, al rafforzamento dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPRESAL) e ad attività di formazione e aggiornamento professionale.

Confermata la riduzione contributiva dell’11,50% per i datori di lavoro del settore edile

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato (nella sezione “Pubblicità legale” del proprio sito), il Decreto Direttoriale 29 Settembre 2025 avente a oggetto la determinazione per l’anno 2025 della riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile prevista dall’art. 29 co. 2 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 (come da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2019).

Per l’anno 2025 tale riduzione contributiva è stata confermata nella misura dell’11,50%.

La riduzione, oggetto di verifica annuale, è prevista dall’articolo 29, comma 2, del D.L n.244/1995 (convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995), e consiste in un’agevolazione contributiva, applicabile solo agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali).

Tale agevolazione si applica sui contributi previdenziali e assistenziali diversi da quelli pensionistici, restando escluso il contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua. Il datore di lavoro deve:

risultare in regola con gli obblighi contributivi (DURC);

applicare correttamente le retribuzioni previste dai contratti collettivi nazionali e dagli eventuali accordi aziendali;

non aver riportato condanne definitive per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei cinque anni precedenti (art. 36-bis, comma 8, D.L. 4 luglio 2006, n. 223).

Le nuove soglie europee per gli appalti

Sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23 Ottobre 2025, i regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie in materia di appalti pubblici e concessioni, in vigore dal prossimo 1° gennaio 2026.

5.404.000 euro per gli appalti pubblici di lavori;

140.000 euro per gli appalti di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni centrali;

216.000 euro per gli appalti di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni non centrali.

Si ricorda che la soglia di 216.000 euro si applica anche agli appalti di forniture aggiudicati da autorità governative centrali operanti nel settore della difesa (diversi da quelli di cui al D.lgs. n. 208/2011), quando riguardano prodotti non menzionati nell’allegato III, Dir. 2014/24/UE).

Inoltre, vengono aggiornate anche le soglie di cui all’articolo 13, Dir.2014/24/UE, relative agli appalti di lavori e servizi sovvenzionati per oltre il 50% da amministrazioni aggiudicatrici:

5.538.000 euro per gli appalti di cui alla lettera a);

216.000 euro per gli appalti di cui alla lettera b).  

Settori speciali

432.000 euro per gli appalti pubblici di servizi e forniture;

5.404.000 euro per gli appalti pubblici di lavori.

Concessioni

5.404.000 euro, soglia unica per tutte le concessioni

Aggiornato il manuale di qualificazione ANAC

Con una delibera dello scorso 22 ottobre, l’ANAC ha approvato il “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, aggiornando il precedente testo del 2014.

Il nuovo documento adegua il Manuale ai contenuti del Decreto Legislativo n.36/2023 e al relativo Decreto Correttivo n.209/2024, ai più recenti Comunicati dell’ANAC e agli orientamenti più consolidati della giurisprudenza.

Tra le revisioni in base alle modifiche intervenute con il Codice Appalti, si segnala quella sull’utilizzo dei rami d’azienda. Poiché il legislatore ha confermato in quindici anni il periodo di attività documentabile ai fini del conseguimento della qualificazione, si è reso potenzialmente possibile portare in valutazione ai fini della qualificazione un ramo d’azienda acquisito ben oltre i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto con la SOA, circostanza che non renderebbe più “attuali” gli indicatori calcolati sulla base dell’atto di cessione.

Per tale motivo sono state fornite specifiche indicazioni per casi in cui l’impresa cessionaria richieda la valutazione di un ramo aziendale acquisito oltre i sei mesi dalla stipula dell’atto di cessione; in tal caso l’impresa avente causa dovrà comprovare di aver maturato, in tale arco temporale, requisiti propri nell’ambito di attività del ramo di azienda acquisito. Il termine di sei mesi, infatti, si ritiene congruo affinché possa ritenersi possibile la piena integrazione nel proprio complesso aziendale del ramo acquisito.

ANAC ha ritenuto opportuno, inoltre, fornire specifiche indicazioni riguardo al ricorso all’istituto dell’avvalimento per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel Codice riguardo l’utilizzo di tale istituto in gara e del consolidato orientamento giurisprudenziale, l’Autorità ha introdotto due condizioni preliminari per il recupero in avvalimento dei requisiti dell’impresa ausiliaria, oltre che un limite temporale entro il quale verificare – in capo all’impresa ausiliaria priva di attestazione - i requisiti speciali che effettivamente possono essere posti in disponibilità dell’ausiliata.

Una condizione preliminare riguarda l’ultimo bilancio dell’impresa ausiliaria, che deve risultare depositato non oltre i 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto di attestazione da parte dell’ausiliata; la seconda condizione è il rispetto del primo indicatore della reale funzionalità/produttività, in analogia a quanto stabilito per la valutazione delle cessioni d’azienda. In coerenza con tali due condizioni, ANAC ha ritenuto opportuno stabilire in sette anni antecedenti la stipula del contratto di avvalimento l’arco temporale riferibile ai requisiti da portare in valutazione dell’ausiliaria.

Consulta la Delibera 413 del 22 ottobre 2025 ANAC ed ilManuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”,  a questo link: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-413-del-22-ottobre-2025

I chiarimenti del MASE sulla produzione di aggregati recuperati

Il MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), direzione generale economia circolare e bonifiche, ha risposto a due interpelli relativi all’applicazione del nuovo Decreto Ministeriale n. 127/2024, End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto).

I chiarimenti, in particolare, hanno riguardato:

1) Il recupero delle terre e rocce da scavo finalizzato alla produzione di aggregato recuperato e i suoi possibili utilizzi per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.

2) La possibilità di miscelazione dei rifiuti inerti, per la produzione di aggregato recuperato, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione.

Sulla prima questione, la normativa vigente (art. 184-ter del D. Lgs. n. 152 del 2006 e Direttiva 2008/98/CE) prevede che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto sono destinati ad essere utilizzati per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il recupero presuppone pertanto la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate. Ai sensi della normativa vigente, per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti deve essere autorizzato, ai sensi del Decreto ministeriale n. 127 del 2024 (mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006).

In merito al secondo quesito, ossia la possibilità di miscelazione dei rifiuti inerti senza necessità di una specifica autorizzazione, il Ministero precisa che il processo di lavorazione prevede alcune fasi meccaniche - quali frantumazione, vagliatura/selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate - elencate a titolo non esaustivo dalla normativa; non viene dunque esclusa la possibilità di miscelare i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato, purché gli stessi siano quelli elencati nella Tabella 1 del D.M. n,127/2024 e che tale operazione non comprometta il successivo recupero per le finalità di cui allo stesso decreto.

Per le ragioni sopra esposte, si ritiene che l’operazione di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024 possa pertanto includere la miscelazione dei rifiuti ammessi, nei termini sopra esposti, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione all’operazione R12 né di una nuova classificazione del rifiuto.

TAR Lazio: negli appalti PNRR aumento costo materiali rientra tra eventi imprevedibili

Secondo il TAR Lazio (Sent. n.17793 del 16 ottobre u.s.), in un appalto PNRR (soggetto a una disciplina speciale) le varianti in fase di esecuzione sono considerate eventi imprevedibili e possono trovare copertura economica con le economie derivanti dai ribassi formulati in sede di gara.

Il caso specifico ha riguardato la realizzazione di un asilo nido, finanziato dal PNRR; in fase di progettazione l’ente locale aveva riscontrato un significativo incremento del costo, dovuto alla variazione dei prezziari regionali di riferimento e, per rispettare le scadenze imposte dal PNRR, l’ente aveva proceduto a uno stralcio funzionale del progetto. Successivamente, a fronte di economie derivanti dai ribassi in sede di gara, aveva adottato una variante per reintrodurre la parte dell’intervento precedentemente stralciata.

Il TAR ha ritenuto “che gli interventi oggetto di variante – tesi alla reintroduzione delle opere stralciate – erano già previsti e sono funzionali alla realizzazione del progetto originario”.

Successivamente la sentenza ha richiamato l’art. 24 D.L. n. 13/2023 “che consente l’utilizzo dei risparmi di spesa in via generale anche ai casi di modifiche resesi necessarie in sede di sviluppo progettuale in appalti di lavori già aggiudicati, anche tramite accordi quadro, stabilendo al comma successivo un obbligo di mera comunicazione delle varianti in corso d’opera, purché compatibili con il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dal PNRR”.

Il TAR ha quindi ritenuto le varianti riconducibili (ai sensi della normativa speciale PNRR), a un evento imprevisto e imprevedibile, quale si deve ritenere l’anomalo incremento del costo dei materiali necessari per la realizzazione dell’opera.

  • 31 ottobre 2025
  • Blog-news
  • 12 Visite