Entrato in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni 2025

Entrato in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni 2025

Il 24 Maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sicurezza.

Come previsto dall’art. 37 comma 2, del D.LGS. 81/2008, con il nuovo Accordo si individuano:

  • la durata minima, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  • le modalità della verifica di apprendimento;
  • il monitoraggio dell’applicazione degli accordi, il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono ancora essere avviati i corsi secondo quanto previsti dai precedenti accordi Stato-Regioni.

Queste in sintesi le novità introdotte dal Nuovo Accordo Stato Regioni 

  • Unificazione normativa: l'Accordo accorpa e sostituisce gli atti precedenti, creando un quadro normativo unico e aggiornato per la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
  • Introduzione formazione per datori di lavoro; ATTENZIONE: i datori di lavoro hanno tempo 24 mesi per fare la formazione, dal momento della conclusione della formazione decorrono i termini per l’aggiornamento
  • Formazione per i Coordinatori per la sicurezza

    Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dovrà completare un corso intensivo di 120 ore.

    In questo caso, l’aggiornamento quinquennale prevede un corso di 40 ore per garantire un adeguamento continuo alle nuove pratiche e tecnologie in tema di sicurezza nei cantieri

  • Aggiornamento biennale dei Preposti; ATTENZIONE: se la formazione o l’ultimo corso di aggiornamento preposti è stato erogato da più di 2 anni, il corso di aggiornamento dovrà essere svolto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo
  • Formazione dei dirigenti: il corso per i dirigenti diminuisce la durata a 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per chi opera nei cantieri. L'aggiornamento è previsto ogni cinque anni, con una durata minima di 6 ore.
  • Formazione per ambienti sospetti di inquinamento o confinati: Per i lavoratori, datori di lavoro e autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, l'Accordo prevede un corso obbligatorio di almeno 12 ore, esclusivamente in presenza, con prove pratiche. ATTENZIONE: i corsi devono essere conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo
  • Formazione per attrezzature specifiche: l'Accordo introduce l'obbligatorietà della formazione per chi utilizza carriponte e gru a bandiera, caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) e Macchine agricole raccogli frutta (CRF). 
  • Monitoraggio e valutazione: l'Accordo introduce, a carico del Datore di Lavoro, un sistema di monitoraggio relativo all'efficacia della formazione, con verifiche durante l'attività lavorativa e non solo alla fine del corso.

Consulta la Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025   a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-05-24&atto.codiceRedazionale=25A03080&elenco30giorni=false

  • 29 maggio 2025
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