ADR: novità per trasporto miscele solide contenenti piombo

ADR: novità per trasporto miscele solide contenenti piombo

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2024/197 (21esimo ATP) di modifica del regolamento CE n.1272/2008 sulla classificazione e l’etichettatura di determinate sostanze (CLP), a partire dal 1° settembre 2025 le materie contenenti piombo entro determinate percentuali saranno classificate come sostanze pericolose e il loro trasporto su strada dovrà seguire gli adempimenti previsti dalla normativa ADR.

Il nuovo Regolamento CLP, infatti, modifica il livello minimo di concentrazione del piombo nelle miscele solide, stabilendo che in presenza di concentrazioni di piombo superiori ai seguenti valori:

  • 0,025% per le polveri di Piombo;
  • 0,25% per il Piombo massivo.
  • la materia solida viene classificata come merce pericolosa.

E’ comunque necessario segnalare che:

  • la miscela solida sarà classificata come UN 3077, Classe 9, materia pericolosa per l’ambiente, solida, N.A.S
  • il trasporto su strada comporterà il rispetto di una serie di adempimenti previsti dall’ADR, fra i quali ad esempio: la nomina del consulente ADR, l’equipaggiamento dei mezzi con le etichette e i pannelli di pericolo previsti dal cap. 5.3 dell’ADR (pannelli arancioni, placche di rischio, contenitori a tenuta), il possesso da parte dei conducenti del Certificato di formazione professionale (C.F.P – patentino ADR), formazione certificata per gli addetti coinvolti, messa a disposizione dell’autista di istruzioni scritte per il trasporto.

Consulta il del nuovo Regolamento UE 2024/197 (21esimo ATP) di modifica del regolamento CE n.1272/2008 a questo link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32024R0197

  • 19 giugno 2025
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