UE: accordo provvisorio per modifiche al CBAM

UE: accordo provvisorio per modifiche al CBAM

Il Consiglio e il Parlamento Europeo in sede di trilogo il 18 giugno u.s., hanno trovato un accordo provvisorio sulle modifiche al Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), proposte dalla Commissione Europea nel pacchetto di semplificazione Omnibus I.

I colegislatori hanno mantenuto gli elementi chiave della proposta della Commissione volta a semplificare le norme relative al CBAM.

Tra le proposte della Commissione Europea, l’esenzione dall’applicazione del CBAM per importi fino a 50 tonnellate annui e la definizione di importatore che viene estesa per includere una gamma più ampia di procedure doganali, includendo chi presenta un “conto di appuramento” nella procedura semplificata.

Si propone inoltre una estensione della definizione di Gestore di un impianto in un paese terzo, ampliata per includere esplicitamente la “società madre” che controlla l’impianto, chiarendo la responsabilità delle capogruppo nel fornire informazioni per il CBAM.

Viene chiarito che sia l’importatore stabilito nell’UE sia, in certi casi, Il Rappresentante Doganale Indiretto devono richiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.

Viene introdotto l’obbligo di richiedere l’autorizzazione anche per gli importatori che prevedono di superare la soglia di esenzione, si specifica che se l’importatore non è stabilito nell’UE, il Rappresentante Doganale Indiretto deve richiedere l’autorizzazione e vengono aggiornate le informazioni richieste nella domanda di autorizzazione.

Inoltre viene introdotta la possibilità per i “Dichiaranti CBAM Autorizzati” di delegare la presentazione delle dichiarazioni CBAM a terzi. Il Dichiarante Autorizzato rimane legalmente responsabile dell’accuratezza e della tempestività delle dichiarazioni.

Questa opzione di delega non era precedentemente prevista in modo esplicito.

Novità anche per quanto riguarda il termine per la dichiarazione CBAM annuale: è spostato dal 31 maggio al 31 agosto dell’anno successivo a quello di importazione. Ad esempio, per le importazioni del 2026, la scadenza sarà il 31 agosto 2027.

L’accordo provvisorio deve ora essere approvato dal Consiglio e dal Parlamento Europeo prima della sua adozione formale, prevista entro settembre 2025.

Per maggiori informazioni consulta il Link alla proposta della Commissione Europea: https://commission.europa.eu/document/download/606b4811-9842-40be-993e-179fc8ea657c_en?filename=COM_2025_87_1_EN_ACT_part1_v5.pdf

  • 25 giugno 2025
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