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Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 27 Giugno 2025.
Questi gli argomenti trattati:
Caro materiali: il MIT sblocca € 660 Milioni
Lo scorso 24 giugno il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha firmato un decreto per una variazione di cassa, interna al bilancio del MIT, per complessivi 660 milioni di euro, per compensare l’aumento dei prezzi verificatosi negli scorsi anni e oggetto di interventi emergenziali.
Le risorse sono destinate, in particolare, alla liquidazione delle istanze, avanzate nei mesi scorsi dalle stazioni appaltanti, di accesso al “Fondo prosecuzione opere pubbliche” e al “Fondo revisione prezzi”.
La variazione disposta consentirà di liquidare circa il 60% delle istanze ammissibili; gli uffici del MIT sono già al lavoro per consentire il pagamento di ulteriori richieste entro l’estate.
ANAC su obbligo di sopralluogo: termine fissato deve garantire massima partecipazione
L’ANAC (Delibera n. 234 del 3 giugno u.s.) si è pronunciata sulla disciplina del sopralluogo, la cui previsione pur rientrando nell’azione discrezionale della stazione appaltante, deve prevedere la fissazione di un termine proporzionato e coerente con il principio di massima partecipazione.
Partendo dall’analisi della norma del Codice Appalti (art. 92 prevede che “Le stazioni appaltanti [...] fissano termini [...] tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta.”) e della giurisprudenza, l’Autorità ha fornito la propria valutazione sull’obbligo di sopralluogo e sul mancato rispetto dei termini indicati dalla stazione appaltante.
Viene anzitutto evidenziato che il sopralluogo ha carattere di “l'obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è … funzionale alla migliore valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica” (Cons. st. Sez. V, 19 febbraio 2018 n. 1037). È stato anche sottolineato che l'obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell'offerta, onde incombe sull'impresa l'onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali”.
Ma, nel caso specifico oggetto della delibera un termine fissato solo 12 giorni dalla pubblicazione del bando e ben 36 giorni prima della scadenza per le offerte è ritenuto sproporzionato e non tale da garantire il principio di massima partecipazione. In particolare, per ANAC “la scelta …. appare affetta da manifesta illogicità e irragionevolezza, non rinvenendosi giustificazione, né di carattere organizzativo né di garanzia di piena consapevolezza dello stato dei luoghi nella formulazione delle offerte, sufficiente a consentire di sacrificare i principi di massima partecipazione e concorrenza, che permeano l’intera disciplina della contrattualistica pubblica”.
Stante l’illogicità e l’irragionevolezza rilevati “la Stazione appaltante dovrà, pertanto, consentire all’istante di effettuare il sopralluogo e di presentare un’offerta”.
ANAC: le indicazioni sui Consorzi Stabili dopo le novità del “Correttivo” al Codice Appalti
Con un Comunicato del 28 maggio u.s., l’ANAC, sentito il MIT, ha fornito indicazioni operative in merito alla disciplina dei consorzi stabili, in ragione delle novità introdotte con l’ultimo decreto “correttivo” (D.LGS. n. 209/2024), al Codice dei contratti pubblici.
Il comunicato elenca le modalità con cui i consorzi stabili possono conseguire l’attestazione SOA, ossia attraverso:
Il Consorzio Stabile deve indicare, al momento della partecipazione alla gara, se intende eseguire l’appalto con la propria struttura (senza designare imprese esecutrici), tramite una o più consorziate esecutrici o in parte in proprio e in parte tramite consorziate.
Anche in sede di offerta deve dichiarare la modalità scelta, che può essere:
esecuzione in proprio dell’appalto: il consorzio esegue l’appalto esclusivamente con la propria struttura, senza designare imprese esecutrici. In questo caso, il consorzio può utilizzare la qualificazione conseguita tramite una qualsiasi delle tre modalità (cumulo alla rinfusa, cumulo dei requisiti delle consorziate o requisiti propri - articolo 67, comma 1, lett. b);
esecuzione tramite una o più consorziate esecutrici, nelle seguenti modalità:
a) se il Consorzio si è qualificato con il cumulo alla rinfusa, i requisiti devono essere posseduti dalle consorziate esecutrici direttamente o tramite avvalimento ordinario (articolo 104 e articolo 67, comma 1, lett. c), del Codice);
b) se il consorzio si è qualificato cumulando i requisiti delle consorziate o con requisiti maturati in proprio, i requisiti devono essere posseduti dal consorzio stesso secondo le vigenti disposizioni di legge;
esecuzione di parte del contratto in proprio e parte tramite le consorziate: in questo scenario misto, per la parte eseguita in proprio, si applicano le regole della modalità “esecuzione in proprio”, per la parte eseguita tramite le consorziate esecutrici, si applicano le regole della modalità “esecuzione tramite consorziate”.
Il Comunicato infine segnala le ulteriori necessità di rispetto delle nuove previsioni normative in materia di avvalimento (possono essere oggetto di avvalimento solo i re-quisiti maturati dal consorzio in proprio) e di rilascio dell’attestazione SOA (prevista una nuova sezione in cui vengono indicate le categorie di lavori (e le relative classifiche) maturate direttamente dal consorzio stabile).
Confermato Superbonus 110 e esenzione imposte ZFU per le aree colpite dal Sisma Centro Italia
Il Dl Omnibus (“disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché attività di carattere sociale in materia di infrastrutture, trasporti e enti territoriali”), approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 giugno, conferma l’utilizzo del superbonus al 110% anche per l’intero anno 2026 nelle zone colpite da terremoti a partire dal 24 agosto 2016 (cioè, la data del terremoto in Centro Italia), ma con un limite massimo di 100 milioni di euro.
Per accedere al bonus deve sussistere un rapporto di causalità diretta tra danneggiamento degli immobili e sisma, comprovato da apposita certificazione (schede Aedes o documenti equivalenti).
La norma approvata nello schema di decreto legge, ma ancora sottoposta a verifiche del MIT, prevede quanto segue:
“Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell’anno 2026, nella misura del 110 per cento ….La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all’articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell’anno 2026, nel limite di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009”.
Restano non definite le modalità di accesso alle risorse (i 100 milioni provenienti dal decreto “blocca cessioni”).
Nel decreto è previsto anche il rifinanziamento della Zona Franca Urbana per un altro anno. Rimangono dunque gli sgravi fiscali e contributivi per le imprese del cratere sismico, nel limite di 11, 7 milioni di euro; le imprese con sede principale o unità locale all’interno della Zona, che hanno subito, a causa del terremoto del 2016 una riduzione del fatturato pari almeno al 25%, potranno continuare a beneficiare delle esenzioni sulle imposte sui redditi, sull’Irap, sull’IMU e sui contributi previdenziali e assistenziali.
Patente a Crediti: le nuove FAQ pubblicate dall’INL
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha integrato le proprie indicazioni sulla disciplina della patente a crediti, pubblicando 4 nuove FAQ sui seguenti temi:
Di seguito si riportano i testi integrali dei quesiti e delle relative risposte.
DOMANDA: Nel presentare la domanda di rilascio della patente a crediti, gli obblighi formativi richiesti devono essere già assolti o è possibile procedere alla richiesta della patente anche nei casi in cui tale adempimento sia in corso o previsto nel breve termine?
RISPOSTA: Qualora al momento della richiesta il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile autodichiarare di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l’avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato.
DOMANDA: Qualora un operatore economico, in possesso di un’attestazione di qualificazione SOA, prima della scadenza della stessa, nei termini previsti dalla normativa vigente, stipuli con un organismo di attestazione il contratto per il relativo rinnovo, l’attestazione da rinnovare mantiene la sua validità, anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, fino al termine massimo previsto dalla normativa vigente per la conclusione della procedura di rinnovo dell’attestazione (180 giorni dalla stipula del predetto contratto). In considerazione di quanto sopra, si chiede di chiarire che, nel periodo di “ultra-vigenza” di un’attestazione di qualificazione SOA, come sopra indicato, in classifica pari o superiore alla III, permane per l’impresa l’esenzione dal possesso della patente a crediti.
RISPOSTA: Si ritiene che, nel caso prospettato, qualora vi sia richiesta di rinnovo della qualificazione SOA, l’impresa non debba procedere con la presentazione dell’istanza della patente a crediti. Diversamente laddove il rinnovo della qualificazione SOA, in classica pari o superiore alla III, non avvenga, si dovrà procedere con la richiesta della patente a crediti.
DOMANDA: Con riferimento alla FAQ n. 16, voglia codesto Ispettorato Nazionale del Lavoro esplicitare l’esenzione dall’obbligo della patente a punti, ai sensi dell’art. 27, comma 15, del D.LGS. n. 81/2008, alla stregua dei consorzi ordinari, della società anche consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, di cui all’art. 31 dell’All. II.12 del D.LGS. n. 36/2023, a valle di provvedimento di aggiudicazione, laddove costituita dai concorrenti riuniti o consorziati in possesso, ciascuno, della qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.
RISPOSTA: In linea con quanto già risposto nella FAQ n. 16, le società consortili di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.LGS. n. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
DOMANDA: Si chiede se l’attività di Direttore dei Lavori, nonché di Direttore Operativo dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Analisi Energetiche, Analisi Acustiche, Analisi Igrotermiche, Rilievi architettonici, strutturali, Rilievi topografici, Tracciamenti in cantiere, Attività di Monitoraggio ambientale, attività di Monitoraggio geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri ecc., prove di laboratorio, Collaudatore in corso d’opera che effettua attività di verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere assieme alle figure degli Assistenti, - se, pertanto, tutte queste figure - possano essere considerate come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art.27, comma 1,del D.LGS. n. 81/2008 e quindi per tale ragione siano da reputare ex se esonerate dal possesso della patente a crediti.
RISPOSTA: Si ritiene che le attività elencate nel quesito siano da considerare come “prestazioni di natura intellettuale” in quanto “costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse” (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 luglio 2020 n. 4806).
Consulta le FAQ dell'INL aggiornate al 26 Giugno 2025 a questo link:
https://www.ispettorato.gov.it/2024/10/15/patente-a-crediti-faq/
Conferenza Regioni approva Linee Guida per la protezione dei lavoratori dal calore
Lo scorso 19 Giugno la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato le Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare.
Tali indicazioni, che possono essere utilizzate in tutti i settori, prevedono misure specifiche per alcuni comparti, tra cui quello edile, in considerazione dei rischi particolari dovuti all’alta esposizione.
Nel Comparto Edile sono individuate le seguenti prescrizioni:
Attività a Rischio: Lavori su tetti e ponteggi, asfaltatura, rimozione amianto.
Vestiario e DPI: Obbligatorio l’uso di abiti traspiranti (anche ad alta visibilità) certificati UV e DPI che non ostacolino la sudorazione (es. elmetti ventilati).
Organizzazione: Integrare misure specifiche nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS). Prevedere orari flessibili (anche turni notturni previa autorizzazione), aree refrigerate per le pause e dispositivi ombreggianti sui mezzi d’opera.
Emergenza: Definire piani di emergenza chiari e coordinati con il medico competente.
Prevista anche una scheda di autovalutazione del comportamento e delle misure messe in atto dall’azienda con l’indicazione delle misure di prevenzione (individuazione addetto al primo soccorso), sorveglianza sanitaria e misure adottate (integrazione POS/PSC, flessibilità orario, individuazione punti di sosta e rinfresco, attrezzature e vestiari idonei).
Il tema, oggetto di interventi anche da parte del Ministero del Lavoro in queste settimane, è disciplinato dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e, S.M.I. e, in particolare, dalle seguenti norme:
Le iniziative di Parlamento e Governo su edilizia abitativa: DDL rigenerazione urbana e “Piano Casa”
Sia l’attività parlamentare che l’azione del Governo sembrano concentrarsi sull’edilizia abitativa con iniziative finalizzate a definire strategie per dare risposte concrete alla crescente domanda di accesso sostenibile alla casa.
In Senato, da circa un mese, è approdato il DDL sulla rigenerazione urbana che ha riunificato in un unico testo di 14 articoli diverse proposte legislative presentate nel recente passato.
Il disegno di legge “Disposizioni in materia di politiche, programmi e interventi di rigenerazione urbana” è stato presentato dalla Senatrice Maria Stella Gelmini ed è ora all’esame dell’VIII Commissione del Senato. Per il reperimento delle risorse si punta a un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana, a un nuovo programma europeo di investimenti, al risparmio derivante dalla messa in sicurezza degli edificati da terremoti ed eventi calamitosi (stimabile in oltre 3 miliardi all’anno, dal 1944 ad oggi oltre 240 miliardi), al riordino degli investimenti privati e pubblici per le manutenzioni e le ristrutturazioni dopo il superbonus, alla messa a frutto delle dismissioni del patrimonio pubblico per raggiungere gli scopi del PNRR.
Tra gli obiettivi e le misure del provvedimento si segnalano:
La scorsa settimana, nell’ambito del c.d. Decreto Omnibus, il Consiglio dei Ministri ha approvato un primo stanziamento di 80 milioni per il Fondo sulla rigenerazione, previsto dall’articolo 10 della proposta di legge.
Parallelamente, il Ministero delle Infrastrutture sta lavorando a un nuovo "Piano Casa", sono stati previste risorse per 660 milioni, destinato a ridefinire un programma strategico per rilanciare le politiche abitative e affrontare concretamente il disagio abitativo sul territorio nazionale, riorganizzare il sistema di edilizia sociale, introdurre nuovi modelli di co-housing, ridestinare immobili pubblici all'edilizia abitativa attraverso recupero e riqualificazione. Si ricorda che è stata la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 402 e 403, Legge 30 dicembre 2024, n. 207) a introdurre una nuova iniziativa mirata a contrastare il disagio abitativo, valorizzando il patrimonio immobiliare esistente e perseguendo al tempo stesso l’obiettivo di tutelare il consumo di suolo.
La misura è subordinata all’approvazione (con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata) entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un Piano nazionale per l’edilizia residenziale pubblica e sociale cd. “Piano Casa Italia”.
Il Ministro Salvini, intervenendo in Parlamento per rispondere a un’interrogazione parlamentare, ha evidenziato “l’esigenza di integrare risorse pubbliche a risorse private perché il pubblico da solo non ce la fa”.
TAR Lazio: false certificazioni lavori privati: decadenza SOA e sanzioni ANAC
Il TAR Lazio (Sent. n. 11973 del 18 Giugno 2025) ha ritenuto legittime la decadenza dall’attestazione SOA e le sanzioni attribuite da ANAC nei confronti di un’impresa per produzione di false certificazioni attestanti lavori privati.
Il caso ha riguardato, in particolare, la documentazione relativa all’attestazione dei lavori privati per la quale l’ANAC aveva ritenuto accertato l’utilizzo di documentazione non autentica, rilevando che l’impresa non aveva adottato misure organizzative minime di verifica sulla veridicità del CEL.
Il TAR ha ricordato anzitutto che la documentazione del requisito relativo allo svolgimento dei lavori privati avviene necessariamente attraverso le certificazioni rilasciate dal committente e sottoscritte dal direttore dei lavori, che assumono, a tal fine, il valore probatorio della scrittura privata, disciplinato dall’art. 2702 c.c., secondo cui “la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”.
Qualora la scrittura privata contenga dichiarazioni di terzi, la giurisprudenza ha stabilito che «nel caso che l'autenticità del documento formi oggetto di contestazione, il relativo onere probatorio incomberà a chi del documento vuol far uso sostenendone la genuinità».
Nella sentenza, il Tribunale ha evidenziato l’attendibilità del disconoscimento formale del CEL e l’assenza di alcuna prova di effettiva diligenza da parte dell’impresa nella verifica del documento.
L’impresa ha presentato il CEL di propria iniziativa e la SOA non ha dimostrato l’adozione di procedure interne di controllo idonee a evitare l’uso di atti non veritieri.
Il TAR ha quindi riconosciuto all’impresa la violazione del principio di auto responsabilità, che impone all’operatore economico di garantire sempre la veridicità della documentazione prodotta. La mancata individuazione dell’autore materiale non impedisce l’imputazione dell’illecito, perché il documento è stato utilizzato consapevolmente e senza verifiche.