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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha recentemente diffuso la nota n. 5944/2025, che offre importanti chiarimenti in merito ai procedimenti di interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri, sia nel periodo antecedente che successivo al parto, ai sensi del D.LGS. n. 151/2001.
L’interdizione è disposta quando le condizioni di lavoro risultano pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del nascituro e non è possibile assegnarla ad altra mansione compatibile. Particolare attenzione è riservata a situazioni come la stazione eretta prolungata, la movimentazione manuale di carichi, l’esposizione a rischi chimici o biologici, nonché ai casi specifici del comparto scolastico.
L’interdizione può essere richiesta dalla lavoratrice o dal datore di lavoro, allegando la documentazione prevista (certificato medico, indicazione della mansione, eventuale dichiarazione sull’impossibilità di adibizione ad altre mansioni e stralcio del DVR). L’istanza deve essere protocollata nella stessa data di ricezione e il provvedimento adottato entro sette giorni dalla ricezione della documentazione completa.
INL ribadisce che spetta esclusivamente al datore di lavoro la valutazione in merito alla possibilità o meno di spostare ad altre mansioni lavoratrice in stato di gravidanza, tenuto conto dell’efficienza dell’organizzazione aziendale.
L’astensione decorre dalla data del provvedimento e non dalla presentazione dell’istanza. INL raccomanda l’uso della PEC o della posta elettronica per tutte le comunicazioni.
Consulta la nota INL n. 5944/2025 a questo link: https://www.ispettorato.gov.it/files/2025/07/inlavoro.INL-DCVIG.REGISTRO-UFFICIALEU.0005944.08-07-2025.pdf