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Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 25 Luglio 2025.
Questi gli argomenti trattati:
Le misure sulla Cassa Integrazione per caldo nel Decreto sui Comparti produttivi
Il Senato ha approvato in prima lettura la conversione del Decreto Legge n.92/2025 (misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi) prevedendo l’estensione della cassa integrazione in edilizia e agricoltura in caso di caldo eccessivo, confermando così la disposizione dello scorso anno.
Secondo la nuova norma (Art. 10 bis) alle imprese dei settori edile, lapideo e di scavo, in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività di lavoro tra luglio e dicembre 2025 con la causale “eventi oggettivamente non evitabili”, non si applica il limite delle 52 settimane in un biennio mobile (o consecutive) e non si applica il contributo addizionale del Dlgs 148/2015. Di seguito il testo della norma.
Art. 10-bis: Tutele per emergenze climatiche – 1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l’anno 2025. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.
Il provvedimento è ora all’esame della Camera.
Si segnala inoltre che il recente decreto 95/2025 del Ministero del Lavoro, nel recepire il Protocollo sottoscritto dalle parti sociali, ha precisato che i datori di lavoro che accedono alla CIG per caldo devono inviare alla sede INPS competente per territorio gli accordi firmati a livello locale relativi all’accesso agli ammortizzatori.
Il protocollo recepito dal Ministero prevede il mancato computo delle ore utilizzate di cassa integrazione ordinaria per eventi “oggettivamente non evitabili” dal limite massimo di durata e la tutela per le imprese contro le eventuali responsabilità connesse al ritardo della consegna dei lavori a causa degli eventi climatici.
La Legge di conversione del D.L. Infrastrutture pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Il testo della legge di conversione del D.L. Infrastrutture, coordinato con le modifiche introdotte nel corso dell’iter parlamentare, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2025 ed è consultabile a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=20250719&numeroGazzetta=166&tipoSerie=SG&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0
Nel provvedimento si prevede la possibilità di anticipare fino al 10% del prezzo per i servizi di ingegneria e architettura (dovrà essere previsto nei documenti di gara e inserito nel quadro economico dell’affidamento).
La stretta sull’utilizzo dei lavori subappaltati, introdotta dal decreto correttivo al Codice Appalti, ha come data di vigenza il 31 dicembre 2024; le gare in corso a quella data continueranno ad applicare le regole precedenti, consentendo agli appaltatori di utilizzare le quote subappaltate per le attestazioni SOA.
Sul fronte della revisione prezzi la legge stabilisce che le variazioni (anche in diminuzione) tra i prezzi a base di gara e i prezzari potranno essere applicate solamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate a decorrere dal 2025. Gli appalti con termine finale di presentazione delle offerte tra luglio e dicembre 2023 rientrano nella revisione.
Si ricorda che viene anche introdotta una disciplina specifica per le procedure di somma urgenza ed una per le procedure di protezione civile.
In particolare, l’articolo 140 del Codice Appalti è stato modificato con una nuova definizione di “somma urgenza”. L’esecuzione immediata in affidamento diretto è possibile entro il limite vigente di 500.000 euro o, se superiore, per quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, e comunque nel limite della soglia europea.
Il nuovo articolo 140 bis è dedicato alle procedure di protezione civile; anche in questo caso l’affidamento diretto non è ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea ma può essere autorizzato anche al di sopra del limite di 500.000 euro per un arco temporale limitato non superiore a trenta giorni, e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti dagli artt. 24 e 25 del codice della protezione civile.
Ulteriori deroghe specifiche rispetto all’applicazione di norme del Codice Appalti sono disposte in caso di dichiarato stato di emergenze nazionali.
ANAC richiama all’obbligo di controllo della tracciabilità dei flussi finanziari
L’ANAC, nell’ambito di un’indagine su appalti PNRR/PNC, ha ribadito che le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di controllare la tracciabilità dei flussi finanziari dell’appalto anche per i subappalti, richiedendo la documentazione dei pagamenti ai vari subcontraenti. L’appaltatore, infatti, rappresenta il dominus della filiera, come principale responsabile della corretta esecuzione dell’appalto, tenuto ad un ruolo di controllo e coordinamento rispetto a tutte le attività coinvolte nel progetto. Al fine di rendere effettivo tale sistema di controllo è prevista anche l’introduzione di controlli a campione sui flussi finanziari dell’appalto da parte delle stazioni appaltanti.
Le stazioni appaltanti devono richiamare nel contratto di appalto il rispetto degli obblighi sulla tracciabilità, con indicazione delle modalità che si intenderanno adottare per effettuare i controlli sulla tracciabilità dei pagamenti e degli incassi nell’ambito della filiera delle imprese. ANAC sottolinea di utilizzare sempre delle best practice, prevedendo l’inserimento di specifiche clausole contrattuali, che obblighino, ad esempio, l’appaltatore a fornire alla stazione appaltante le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all'appalto. Inoltre, nonché con riferimento alla verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all’interno di tutta la filiera delle imprese, è stata prevista la possibilità di acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, rilasciate, secondo le formalità di legge, da parte dei soggetti della filiera attestanti la regolarità dei pagamenti.
Tali controlli sono da intendersi complementari ai controlli che devono essere svolti dal Responsabile del procedimento, dal Direttore lavori e dal Coordinatore per la sicurezza, ciascuno per quanto di competenza, sui subappaltatori e su tutti i soggetti che operano nei cantieri, verificando la regolarità delle prestazioni svolte e il rispetto dei ruoli assunti ed autorizzati ai sensi di legge.
WHITE LIST: il nuovo portale del Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno, nell’ambito del processo di digitalizzazione previsto dal PNRR, ha realizzato un nuovo portale (PORTALEWL) per la compilazione e l’inoltro digitale delle richieste d’iscrizione, aggiornamento o rinnovo di iscrizione nelle White list, attualmente effettuato via PEC.
Attraverso il suddetto portale (https://portalewl.interno.gov.it ) pubblicato sui siti delle Prefetture-UTG accessibile tramite SPID, l’utente potrà compilare la richiesta, l’aggiornamento o il rinnovo di iscrizione dell’impresa negli elenchi delle white list provinciali.
Una volta completata la richiesta on line, la Prefettura competente potrà acquisirla in modo automatico per la conseguente istruttoria all’interno della BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia).
Dal 21 luglio, giorno di avvio dell’operatività del portale, le richieste possono essere inoltrate esclusivamente attraverso il nuovo portale, fatta eccezione per le società costituite all’estero, prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, per le quali, in assenza di codice fiscale e di SPID, potrà continuare ad essere utilizzata la precedente procedura.
Edilizia penitenziaria, Piano Carceri: gli interventi nel triennio 2025-2027
Nel corso del Consiglio dei Ministri svoltosi il 22 luglio u.s., il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, Marco Doglio, ha illustrato il Programma dettagliato degli interventi sulle carceri per gli anni 2025-2027, elaborato con la Presidenza del Consiglio, il Ministero della giustizia e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Piano prevede un insieme coordinato d’interventi, finalizzati al recupero di sezioni esistenti e alla realizzazione di nuovi posti detentivi.
È previsto un totale di 60 interventi strutturali (costo stimato 758 milioni), dei quali 3 sono già conclusi, 27 sono in corso e 30 sono prossimi all’avvio. Attraverso ampliamenti delle strutture esistenti, saranno creati 3.716 nuovi posti, mentre ristrutturazioni e manutenzioni consentiranno il recupero complessivo di ulteriori 5.980 posti.
L’ampliamento delle strutture esistenti riguarda, in particolare, gli istituti di San Vito al Tagliamento (PN), Forlì, Roma Rebibbia, Napoli Poggioreale e Reggio Calabria Arghillà.
ISPRA: il riciclo dei rifiuti da demolizione raggiunge l’81%
L’ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale – ha reso noto che l’81% dei rifiuti da costruzione e demolizione, al netto dei quantitativi relativi alle terre e rocce e ai fanghi di dragaggio, è stato riciclato.
I rifiuti da costruzione e demolizione costituiscono il flusso più rilevante dei rifiuti speciali prodotti in Italia, rappresentando il 51% del totale, circa 81,4 milioni di tonnellate che diventano prevalentemente sottofondi stradali e rilevati.
Il tasso di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione (calcolato sulla base dei dati di produzione e gestione) è in costante crescita (nel 2022 il valore era pari al 78%). Questo risultato si colloca ampiamente al di sopra dell’obiettivo europeo del 70%, confermando i progressi verso una gestione sempre più circolare dei rifiuti derivanti dal settore edile.
Consiglio di Stato, mancata diligenza dell’impresa: NO al soccorso istruttorio
Il Consiglio di Stato (Sent. n. 6281 del 17 luglio u.s.) è intervenuto nuovamente sull’ambito di legittimo ricorso al soccorso istruttorio.
I Giudici hanno confermato l’esclusione dell’operatore economico che aveva inviato tardivamente l’offerta, non aveva correttamente compilato il DGUE e non aveva richiesto il supporto tecnico nei tempi utili: carenze non riconducibili a errore o malfunzionamento della piattaforma informatica, ma a una carenza riconducibile unicamente alla sfera organizzativa dell’impresa che aveva agito con scarsa diligenza.
In questo contesto non poteva essere utilizzato il soccorso istruttorio per sanare inadempimenti relativi a documenti richiesti a pena di esclusione dalla lex specialis. In tali casi, l’integrazione postuma violerebbe il principio di parità di trattamento, determinando una rimessione in termini non consentita, come disposto dall’art. 101 del Codice Appalti.
In un’altra sentenza (n.1389 del 14 luglio) il TAR Lazio ha sancito l’esclusione di un’impresa per mancata firma digitale dell’offerta tecnica, ribadendo che ogni operatore è responsabile della corretta gestione delle fasi di caricamento e trasmissione delle offerte, specie nelle gare digitali.
L’azienda aveva sostenuto di aver correttamente trasmesso l’offerta tecnica, dimostrando l’invio tramite PEC, attribuendo la mancata presenza del documento a un semplice accesso successivo alla piattaforma, utile solo a verificare l’esattezza della trasmissione.
Il Tribunale invece ha ritenuto legittima l’esclusione, considerato che nel disciplinare si prevedeva esplicitamente che ogni modifica effettuata prima della scadenza avrebbe generato l’obbligo di ripetere l’intera procedura di trasmissione del file e di apposizione della firma.
L’accesso successivo e il download del nuovo file da parte dell’operatore economico avevano generato un documento mai firmato digitalmente e inoltre il sistema ha registrato un tentativo di modifica oltre il termine stabilito. Secondo il Collegio, l’offerta tecnica priva del PDF firmato era giuridicamente inesistente, e pertanto insanabile tramite soccorso istruttorio.
TAR Lazio, annotazione su Casellario: ANAC deve accertare i fatti, non basta segnalazione dell’ente appaltante
Il TAR Lazio (Sent. n. 14384 del 21 luglio u.s.) ha annullato un’annotazione sul Casellario disposta da ANAC per difetto di motivazione e mancata valutazione sulla condotta della stazione appaltante.
I Giudici hanno evidenziato che “la giurisprudenza amministrativa, riguardo al corretto esercizio del potere di annotazione, ha chiarito che l’Autorità ha il dovere di valutare sia la conferenza della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario, sia l'utilità della stessa quale indice rivelatore di inaffidabilità dell'operatore economico attinto dalla annotazione. In proposito è stato chiarito che “in tutti in casi in cui le annotazioni non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098)” e che “la mera valenza di “pubblicità notizia” delle circostanze annotate come “utili” e il fatto che le stesse non impediscano, in via automatica, la partecipazione alle gare, non esonera l'Autorità da una valutazione in ordine all'interesse alla conoscenza di dette vicende, la cui emersione deve avvenire in forza di un processo motivazionale che, per quanto sintetico, non può ridursi ad una assertiva affermazione di conferenza della notizia”.
I principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento amministrativo, inoltre, devono essere sempre tenuti in considerazione, costituendo il parametro di legittimità dell’azione dell’ANAC.
Il TAR, nel caso specifico, ha pertanto ritenuto che l’annotazione fosse caratterizzata da difetto di istruttoria e di motivazione. L’Autorità, prima di procedere all’iscrizione nel Casellario informatico, è tenuta “a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti … sulla gravità dell’errore professionale commesso e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione”.