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L’Agenzia delle Dogane spiega i controlli a seguito del regolamento UE sulla sicurezza generale dei prodotti
L’Agenzia delle Dogane, con la circolare n. 16/D del 10 luglio 2025, ha emanato le istruzioni per i controlli doganali a seguito del Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti.
Consulta la Circolare dell’Agenzia delle Dogane 10.07.2025 n.16/D a questo link: https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/223674275/Circolare+dogane+controlli+n.+16-2025.pdf/88e44426-3710-c68e-6d6d-337c161a819c?t=1752135894005
IRPEF: adempimenti per la sostitutiva sulle mance in caso di utilizzo di somministrazione lavoro
L’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica n. 7/E del 15 luglio 2025, ha offerto chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 1, commi 58 e ss., Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), relativamente al trattamento fiscale delle mance corrisposte ai lavoratori nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
In particolare, il comma 58 prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinante dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5%, entro il limite del 30% del reddito percepito nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.
È stato chiarito che se le mance riscosse dalle strutture ricettive o dagli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti, destinate al lavoratore somministrato sono elargite dalla stessa struttura utilizzatrice, non vengono meno gli obblighi di sostituzione in capo alla società somministratrice.
Tenuto conto che gli obblighi di sostituzione d'imposta ricadono sull'Agenzia di somministrazione, anche nel caso in cui gli importi relativi alle mance siano erogati direttamente dall'utilizzatore, tra la società di somministrazione (sostituto d'imposta) e la struttura erogatrice (terzo erogatore) sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni, al fine di assoggettare correttamente a tassazione le somme corrisposte, nonché di trasmissione delle somme, trattenute a titolo di imposta sostitutiva dalla struttura ricettiva, al datore di lavoro (sostituto d'imposta) che è tenuto ad effettuare il versamento.
Consulta la consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 15/7/2025 a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9189034/Risposta+n.+7_2025.pdf/449a87db-5210-2c4a-0a74-4c4e9386d287?t=1752578309595
Stop alla tracciabilità del pagamento per le trasferte all’estero
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 188/E del 10 luglio 2025, ha confermato che ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti ai sensi del comma 5 dell'art. 51, TUIR, per missioni e/o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è più richiesta la tracciabilità del pagamento.
Consulta la risposta n. 188/E dell’Agenzia delle Entrate del 10/7/2025 a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9189032/Risposta+n.+188_2025/d229957f-2eac-554a-b84d-981f9c8c226a
Holding Period in caso di investimenti in Start Up tramite fondi di Private Equity
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 184/E dell’8 luglio 2025, ha analizzato gli aspetti legati al riconoscimento ai soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero indirettamente per il tramite di OICR o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative della possibilità di abbattere il proprio carico fiscale di un importo pari a una determinata percentuale dell'investimento effettuato. In particolare, con riferimento agli investimenti indiretti per il tramite degli OICR e delle altre società di capitali, l'ultimo periodo dell’art. 3, Decreto 7 maggio 2019, prevede che gli stessi «rilevano alla data di sottoscrizione delle quote».
Tuttavia, al fine di fruire dell'agevolazione, tale disposizione deve essere coordinata con la definizione contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. e), Decreto 7 maggio 2019, ai sensi del quale, per configurare gli OICR “qualificati”, ai fini dell'agevolazione è necessario che al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l'investimento agevolato, gli stessi debbano detenere azioni o quote di start up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o del bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.
Nei fondi di Private Equity, tra il periodo di sottoscrizione e il periodo di effettivo investimento delle risorse può sussistere un lasso di tempo superiore all'anno solare.
A tal proposito, come chiarito con la risposta a interpello n. 661/E/2021, per tali tipologie di fondi occorre tenere conto che il requisito di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), Decreto 7 maggio 2019, potrà non essere soddisfatto alla fine del periodo di imposta in cui è avvenuta la sottoscrizione delle quote, ma solo in un momento successivo. In altri termini, nell'ipotesi in cui non coincida il periodo d'imposta in cui assume rilevanza l'investimento agevolato effettuato dall'investitore e il periodo d'imposta in cui l'OICR può considerarsi ''qualificato'', ossia acquisisce il requisito di investire prevalentemente in Start Up Innovative e in PMI innovative, la fruizione dell'agevolazione fiscale deve essere differita al periodo d'imposta in cui, in capo all'OICR, viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti di cui all'art. 1, comma 2, lett. e), Decreto 7 maggio 2019. Ne consegue che in capo all'investitore l'Holding Period, di cui all'art. 6, Decreto 7 maggio 2019, inizia a decorrere da tale ultima data, e non dalla data di sottoscrizione delle azioni o quote dell'OICR.
Consulta la risposta 8/7/2025 n. 184/E dell’Agenzia delle Entrate, a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/risposta-n-184_2025
Consulta la risposta a interpello n. 661/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_661_05.10.2021.pdf/88600c0a-c1d5-509a-fca7-cd45c121abb5?t=1633430832845
La decadenza dalla Rottamazione Quater inibisce l’accesso al CPB
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 176/E del 7 luglio 2025, ha precisato che la decadenza dalla c.d. Rottamazione quater, con conseguente presenza di debiti tributari definitivi superiori a € 5.000,00, costituisce condizione ostativa sia all’accesso che alla permanenza nel concordato.
La successiva riammissione alla procedura agevolata non consente di sanare retroattivamente la causa di decadenza dal CPB, né di conservare gli effetti del concordato per i periodi d’imposta interessati.
Consulta la risposta del 7/7/2025, n. 176/E dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9189032/Risposta+n.+176_2025/34525392-54a6-5205-8ee8-0486999a7894
Imponibili in Italia i redditi prodotti dalla società imputati per trasparenza
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 186/E dell’8 luglio 2025, ha affermato che i redditi percepiti per trasparenza da parte di un italiano residente in Spagna e relativi alla qualifica di socio di una società di persone italiana, devono essere oggetto di dichiarazione dei redditi in Italia.
Qualora i redditi prodotti dalla società siano imponibili per trasparenza anche in Spagna, occorre considerare le disposizioni convenzionali.
Al riguardo, l'art. 4 del Trattato, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato è assoggettata a imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
Ne consegue che la società, in quanto fiscalmente trasparente, non integra la nozione di soggetto residente ai fini convenzionali in Italia. Nel caso di specie, la Convenzione troverà applicazione solo qualora i redditi prodotti dalla società di persone italiana saranno imponibili per trasparenza in Spagna in capo al medesimo socio (circostanza non precisata nell'istanza).
Consulta la risposta del 8/7/2025, n.186/E dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9189032/Risposta+n.+186_2025.pdf/9588af4d-00b2-8080-eb1c-18ec7eece054?t=1751978287930
I chiarimenti sulle novità in materia di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 3 luglio 2025, ha offerto alcuni chiarimenti sulle novità fiscali concernenti la tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, contenute nella Legge n. 207/2024, nonché sulle disposizioni introdotte dall’art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 19/2025, convertito con modifiche dalla Legge n. 60/2025.
Al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella disciplina modificata, conformemente a quanto chiarito con la risoluzione n. 46/E/2020, la concessione del veicolo in uso promiscuo non deve considerarsi un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo.
Pertanto, il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i «contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025».
Inoltre, nel rispetto del principio di cassa, atteso che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell’erogante per entrare in quella del dipendente, affinché la nuova formulazione della norma trovi applicazione è necessario, tra l’altro, che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Ne consegue che la disciplina di cui all’art. 51, comma 4, lettera), TUIR, come modificata, è applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente. Per quanto concerne il regime transitorio previsto dal comma 48-bis, Legge n. 207/2024, introdotto a mezzo dell’art. 6, comma 2-bis, D.L. n. 19/2025, con riferimento sia ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024», sia a quelli «ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025».
Tenuto conto che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla «concessione in uso promiscuo» del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto, si ritiene che, ai fini in esame, rilevi la data di consegna del veicolo al dipendente.
Considerato, altresì, che il medesimo comma 48-bis prevede che «resta ferma» la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai «veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024», sia a quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, il comma 48-bis deve essere applicato, per quanto compatibile, in combinato disposto con quanto stabilito dall’articolo 51, comma 4, lettera a), TUIR, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024. Se il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientra nella tipologia dei veicoli che, ai sensi del comma 48 godono delle percentuali di agevolazione più elevate, è applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta dal comma 48, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.
In riferimento al criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale, viene affermato che, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, resta fermo che la quantificazione del benefit derivante dall’uso promiscuo di veicoli aziendali – non rientranti nelle fattispecie sopra illustrate – segue il criterio generale dell’art. 51, comma 3, primo periodo, TUIR.
Viene, inoltre, confermato quanto già chiarito con la risoluzione n. 46/E/2020, secondo cui, in base al rinvio ai principi espressi nella risoluzione n. 74/E/2017, in relazione al trattamento fiscale delle spese rimborsate dal datore di lavoro per l’utilizzo di telefoni cellulari per finalità anche aziendali, «il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro».
In caso di proroga di un contratto di concessione in uso promiscuo di un veicolo, atteso che si tratta della mera estensione della sua durata, che di per sé non dà luogo ad una novazione soggettiva o oggettiva, in relazione a questo specifico contesto, è applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza della proroga medesima, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti. Invece, in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, che coinvolge un soggetto diverso, si ritiene, tenuto conto della ratio del comma 48, la disciplina fiscale applicabile deve essere individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.
Resta inteso che, in caso di riassegnazione di un veicolo che è immatricolato dal 1° gennaio 2025 e che, a decorrere dalla medesima data, è oggetto di un contratto di concessione in uso promiscuo ed è consegnato al dipendente, si applica il comma 48, nel presupposto che, al momento della riassegnazione, i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono tutti verificati a partire dal 1° gennaio 2025 (immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo – con il diverso dipendente – e consegna).
Consulta la circolare del 3/7/2025, n. 10/E dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7B6015661F-6872-4F90-BB0C-17131B5365D2%7D&primoPiano=true
In arrivo le lettere per le anomalie su IVA 2024
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 3 luglio 2025, protocollo n. 280268, in attuazione dell’art. 1, commi da 634 a 636, Legge n. 190/2014, ha definito i criteri per l’invio delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta, per il periodo d’imposta 2024, la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della stessa senza il quadro VJ o il quadro VE o con un ammontare di operazioni attive dichiarate inferiore a 1.000 euro.
Consulta il provvedimento del 3/7/2025, prot. n. 280268 dell’Agenzia delle Entrate, a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/8410875/PROVV_TARDIVE_INCOMPLETE_IVA_2025+del+3+luglio+2025/41f61205-5324-7d9f-3168-29034cbd5b24