Newsletter Lavoro e Previdenza del 31 Luglio 2025

Newsletter Lavoro e Previdenza del 31 Luglio 2025

La Corte Costituzionale ha stabilito che è incostituzionale il limite massimo di sei mensilità come indennità risarcitoria per i licenziamenti illegittimi nelle Piccole Imprese

La Corte Costituzionale ha stabilito che è incostituzionale il limite di sei mensilità per l’indennità risarcitoria nei casi di licenziamento illegittimo nelle piccole, bocciando l’Art. 9 del Decreto Legislativo 23/2015, che prevedeva un tetto massimo all’indennizzo per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti per sede (o meno di 60 complessivi), così come previsto da un Comma del Jobs act che stabilisce che l'ammontare delle indennità risarcitorie "non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità" dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio quando viene licenziato illegittimamente un lavoratore in un'azienda che non ne occupi più di quindici presso un'unità produttiva o in un Comune e complessivamente non più di sessanta dipendenti.

La Corte ha ritenuto quindi che questo limite non garantisce un risarcimento adeguato in rapporto alla gravità dell’illegittimità del licenziamento e alla durata del rapporto di lavoro.

Sempre secondo la Corte, "l'imposizione di un simile limite massimo, fisso e insuperabile, a prescindere dalla gravità del vizio del licenziamento" e il dimezzamento degli importi previsti da altri commi della norma, "fa sì che l'ammontare dell'indennità sia circoscritto entro una forbice così esigua da non consentire al giudice di rispettare i criteri di personalizzazione, adeguatezza e congruità del risarcimento del danno sofferto dal lavoratore illegittimamente licenziato, né da assicurare la funzione deterrente della stessa indennità nei confronti del datore di lavoro".

Inoltre, la Corte si concentra anche sul fatto che non possa essere automatico il rapporto tra capacità economica e limite dimensionale dell'azienda.

La Consulta esprime quindi "l'auspicio di un intervento legislativo sul tema dei licenziamenti di dipendenti di imprese sotto soglia", in considerazione del fatto che, nella legislazione europea e in quella nazionale, sia pur inerente ad altri settori (come ad esempio la crisi dell'impresa), il criterio del numero dei dipendenti "non costituisce l'esclusivo indice rivelatore della forza economica dell'impresa e quindi della sostenibilità dei costi connessi ai licenziamenti illegittimi".

Consulta la sentenza della Corte Costituzionale n.118, depositata il 21 luglio 2025, a questo link: https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2025:118

INPS, Bonus Nuovi Nati: ampliato il termine per la presentazione della domanda

L’INPS, con il messaggio n. 2345 del 25 luglio 2025, comunica che il termine per la presentazione delle domande di “Bonus Nuovi Nati”, indicato al paragrafo 3 della circolare n. 76/2025, è ampliato da 60 a 120 giorni dalla data dell’evento (nascita o ingresso in famiglia del minore).

Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 al 24 maggio 2025, per i quali non è stata presentata la domanda entro il termine di 60 giorni, gli interessati potranno presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio, ovvero entro il 22 settembre 2025.

Per quanto riguarda le specifiche del Bonus Nuovi Nati, rimane sempre valida la circolare INPS n. 76/2025.

Consulta il messaggio INPS n. 2345 del 25 luglio 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.07.messaggio-numero-2345-del-24-07-2025_14989.html

Consulta la circolare INPS n. 76/2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.04.circolare-numero-76-del-14-04-2025_14897.html

INL, disciplina del contratto intermittente: i chiarimenti dopo l’abrogazione del RD 2657/1923

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Nota n. 1180 del 2025, ha confermato che il D.M. 23 ottobre 2004 è ancora pienamente in vigore e stabilisce che è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, esprimendosi altresì in merito alle conseguenze dell’abrogazione del R.D. n. 2657 del 1923 da parte del Decreto Lavoro (L. n. 56/2025) con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.

Si può quindi stipulare un contratto di lavoro intermittente, prendendo a riferimento le tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, con le seguenti specifiche operative sul personale da impiegare:

·       soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno


 con più di 55 anni” nonché, secondo le esigenze individuate dai CCNL, a prescindere dall’età del lavoratore


In mancanza di UN Contratto Collettivo, i singoli casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’abrogazione del Regio Decreto del 6 Dicembre 1923 da parte della L. 56/2025 non incide sull’attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 è da considerarsi quale rinvio meramente materiale.

Consulta Il Regio Decreto e la relativa Tabella allegata a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2657!vig=

Consulta l’art. 13 del D.LGS. n. 81/2015 (disciplina del contratto di lavoro intermittente) a questo link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-06-15;81~art13

Ministero del Lavoro: rivalutazione delle prestazioni economiche per danno biologico dal 1° Luglio 2025

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato il Decreto n. 85 del 20 giugno 2025, in merito alla “Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per danno biologico con decorrenza 1° luglio 2025”, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL 26 marzo 2025, n. 43.

Gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico sono rivalutati, con decorrenza 1° luglio 2025, in misura pari a 0,8%.

Consulta il Decreto n. 85 del 20 giugno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a questo link: https://www.lavoro.gov.it/media/90764

 

  • 31 luglio 2025
  • Blog-news
  • 20 Visite