Newsletter Edilizia: aggiornamento al 1° Agosto 2025

Newsletter Edilizia: aggiornamento al 1° Agosto 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 1° Agosto 2025.

Questi gli argomenti trattati:

ANAC risponde a CONFAPI ANIEM su ritardi appalti non imputabili a imprese

Lo scorso 28 luglio il Presidente di ANAC, Giuseppe Busia ha risposto ad una questione posta da CONFAPI ANIEM relativa alla gestione dei ritardi negli appalti PNRR e, in particolare, agli effetti non imputabili agli operatori economici.

In particolare, nella nota del Presidente di CONFAPI ANIEM, Giorgio Delpiano, si evidenziava la criticità che emerge spesso a causa dei possibili sforamenti delle tempistiche previste dal Piano e all’applicazione di penali e/o risoluzione del contratto per inadempimento pur senza alcuna responsabilità da parte dell’impresa.

ANAC ha anzitutto ricordato di aver già richiamato le stazioni appaltanti alla massima tempestività nell’espletamento delle procedure di affidamento e di stipula del contratto, anche avvalendosi del nuovo sistema di digitalizzazione (Comunicato Anac 11 Marzo 2025).

La stessa Autorità precisa “che non vi è alcun legame tra tale richiamo indirizzato esclusivamente alle stazioni appaltanti ed afferente alla fase di affidamento e la successiva fase di esecuzione, per la quale appare ovvio che le stazioni appaltanti non possono riversare eventuali propri ritardi (anche nel caso di appalti finanziati con fondi PNRR) sugli esecutori degli appalti pubblici, qualora gli stessi abbiano correttamente adempiuto alle proprie organizzazioni nel rispetto dei previsti tempi contrattuali”.

ANAC: illegittimo imporre requisiti sproporzionati e obbligo di partecipazione a tutti i lotti

Con la Delibera n. 284 del 23 luglio 2025, l’ANAC ha censurato la previsione nel disciplinare di requisiti tecnico-professionali sproporzionati e tali da richiedere l’annullamento dell’intera procedura e la riformulazione della lex specialis di gara.

In particolare la stazione appaltante aveva imposto il possesso di un fatturato specifico nel triennio superiore a 11 milioni di euro, clausole territoriali e ulteriori certificazioni a pena di esclusione per l’affidamento quinquennale di un servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati, servizi di igiene urbana e complementari a ridotto impatto ambientale del valore totale di 80 milioni.

L’ANAC ha rilevato una serie di anomalie rispetto alla disciplina prevista dal Codice Appalti sottolineando, in particolare, come il fatturato specifico costituisca un requisito tecnico-professionale (non economico) da comprovare sulla base dei contratti analoghi eseguiti nell’ultimo decennio, e non riferito rigidamente a tre anni specifici.

Illegittima è stata ritenuta anche la richiesta di un cantiere ubicato nel territorio comunale, già in fase di gara, per l’intera durata del servizio. Secondo l’Autorità la clausola non è giustificata da alcuna disposizione normativa primaria e può semmai essere valorizzata come criterio premiale ma non come requisito a pena di esclusione.

ANAC evidenzia che “l’attuale quadro normativo di riferimento (delineato dal D.LGS. 36/2023) prevede la tassatività dei requisiti speciali di partecipazione; pertanto, le stazioni appaltanti, possono porre a base di gara soltanto i requisiti di partecipazione indicati dall’art. 100 o da altre leggi speciali, pur modulandone discrezionalmente il contenuto in ragione delle caratteristiche dell’affidamento. L’introduzione di requisiti ulteriori, oltre a porsi in contrasto con le citate norme, limita la concorrenza, poiché ragionevolmente l’aumento delle condizioni di partecipazione riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione; specularmente, la riduzione delle condizioni di partecipazione amplia la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende semplifica la partecipazione”.

Con un’altra delibera (n.287 del 23 luglio 2025) l’ANAC ha dichiarato “illegittima” la clausola di un bando che imponeva ai concorrenti di partecipare obbligatoriamente a tutti e tre i lotti in gara.

Il bando, pubblicato dal Comune di Galatina (Le), riguardava lavori di potenziamento dei Centri per l’impiego (CPI) regionali (valore complessivo di oltre 2 milioni) suddivisi in tre lotti, ciascuno diverso dall’altro e con la previsione di categorie SOA differenziate. Ciò nonostante, il disciplinare disponeva che “è obbligatorio partecipare a tutti e tre i lotti, poiché costituiscono un unico lotto funzionale unitario, al fine di non compromettere l’efficacia complessiva dell’opera”.

Per ANAC si tratta di “un accorpamento de facto vietato dalla normativa” e dai principi sanciti dal Codice Appalti a tutela della concorrenza e dell’accesso al mercato. In particolare l’art. 58 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture, ed inoltre, sono tenute a motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

ANAC rileva che “la ratio pro-concorrenziale della citata disciplina che caratterizza la normativa in materia di appalti mira a garantire la massima partecipazione possibile alle gare, nonché una più elevata possibilità che le imprese di piccole e medie dimensioni possano risultare aggiudicatarie. Il corretto dimensionamento dell’oggetto dell’appalto, infatti, costituisce uno strumento fondamentale per favorire la concorrenza e promuovere la partecipazione delle piccole e medie imprese”.

La stazione appaltante è stata quindi invitata ad annullare tutti gli atti di gara.

Consiglio di Stato: bando privo di CAM deve essere impugnato prima dell’esito

Secondo il Consiglio di Stato (Sent. n. 6551 del 25 luglio u.s.) l’omessa indicazione dei CAM integra un vizio genetico della lex specialis e comporta un’impugnazione immediata.

I Giudici rilevano che i CAM sono elementi essenziali. L’art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023 impone, infatti, alle stazioni appaltanti di inserire nei documenti progettuali e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, adottati per ciascuna categoria di appalto con decreto del Ministero dell'ambiente. Tali criteri sono obbligatori e rappresentano strumenti attuativi dei principi costituzionali (artt. 9 e 41 Cost.) e delle direttive europee (in particolare artt. 67, 68 e 43 della direttiva 2014/24/UE).

La procedura di gara in questione riguardava l’affidamento dei “servizi di manutenzione e conduzione impianti e edile presso le sedi della Cassa Depositi e Prestiti” per la quale un consorzio stabile ha impugnato la gara anche per non aver previsto, nell’articolazione dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, gli elementi conformi ai CAM e, conseguentemente, per non aver disciplinato in relazione ai detti criteri l’attribuzione di punteggio.

Il Consiglio di Stato, nell’affermare l’essenzialità dei CAM, ha affermato tuttavia che l’operatore economico deve attivarsi subito e non può attendere l’esito della procedura per sollevare censure che avrebbe potuto (e dovuto) formulare prima.

INL, Patente a crediti: le nuove FAQ e il manuale operativo

L’INL ha provveduto a fornire nuove indicazioni sulla patente a crediti, ampliando le FAQ pubblicate. Di seguito le nuove risposte:

Particolarmente significative le indicazioni sulle responsabilità dei soggetti che operano nei cantieri (responsabile dei lavori, coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori) qualora in cantiere venisse rilevata e contestata l’assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo. L’ispettorato precisa che “in capo al committente o responsabile dei lavori è posto il solo obbligo di verifica del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori”. Considerato che i requisiti sono autocertificati “la responsabilità penale è dei soggetti (legale rappresentante della società) che rilasciano dichiarazioni mendaci, formano atti falsi o ne fanno uso”.

Nella successiva FAQ, viene chiarito che restauratori e archeologi non sono tenuti al possesso della patente: pur operando nei cantieri non sono tenuti all’iscrizione alla camera di commercio, “pertanto, considerato che, per la richiesta della patente da parte di una impresa o lavoratore autonomo italiano, il campo “iscrizione alla CCIAA” è obbligatorio, per i restauratori lavoratori autonomi tale dichiarazione va intesa come indicativa dei necessari requisiti professionali, come il possesso della partita Iva e l’iscrizione alla Gestione separata”.

La patente non ha scadenza, mantiene la sua validità nel tempo, a meno che non sia stata revocata o sospesa.

Le imprese stabilite in uno Stato U.E. diverso dall’Italia dovranno auto dichiarare iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro, presentazione della certificazione equivalente al possesso del DURC , regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro; per gli ulteriori requisiti sulla sicurezza (adempimento obbligo formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), le imprese o il lavoratore autonomo dovranno dichiarare di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.LGS. n. 81/2008. Nel caso di società con sede legale in U.E. e sede secondaria in Italia (quindi con diversa partita Iva), “la società riconducibile alla P.IVA che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti. Al contrario, qualora la società anche senza dipendenti non operi fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, non ha l’obbligo del possesso della patente a crediti”.

La patente è obbligatoria per coloro che installano e svolgono manutenzione di attrezzature, come gruppi di continuità o impianti tecnologici nell’area del cantiere e per le imprese specializzate nell’allestimento di spettacoli teatrali, musicali, cinematografici, fiere, sagre e palchi.

La patente è altresì obbligatoria per le imprese che operano attività di pulizie nel cantiere.

Non sono soggetti al possesso della patente a crediti coloro che effettuano lavori di manutenzione e assistenza in luoghi non rientranti nella definizione di cantiere, il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X del D. Lgs. n. 81 del 2008 nè le imprese che svolgono lavorazioni in un cantiere boschivo che non comporta lavori edili.

Si informa, infine, che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, come sollecitato anche da CONFAPI ANIEM nel corso di una recente riunione, ha pubblicato un Manuale Operativo per la gestione della piattaforma. Il Manuale riepiloga la disciplina vigente sulla patente, le modalità di visualizzazione del portale, la gestione delle deleghe al fine di autorizzare terzi, persone fisiche o giuridiche, a operare sui sistemi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro nonché per ciò che attiene all’inserimento di eventuali requisiti aggiuntivi che, oltre a quelli base, possono contribuire ad aumentare il punteggio complessivo della patente. Nella parte finale sono riportate ulteriori informazioni operative, nella forma di FAQ attinenti alle modalità di funzionamento della piattaforma. Proprio in questo spazio, l’Ispettorato chiarisce che il sistema “non rilascia ricevute dirette per ragioni di sicurezza informatica e certezza giuridica del dato. Tuttavia i committenti, le stazioni appaltanti o altri enti interessati hanno la possibilità di verificare autonomamente il tuo stato e la validità della PAC accedendo al portale INL”. In sostanza gli enti interessati potranno “effettuare le verifiche necessarie in modo indipendente, garantendo la trasparenza e la conformità ai requisiti del bando”.

Superbonus: forniture e contabilizzazioni nei SAL

Un ordine del giorno presentato dalla Deputata Erica Mazzetti e approvato dalla Camera dei Deputati il 23 luglio U.S., tenta di fare chiarezza nei cantieri superbonus sulla possibilità di contabilizzare nei Sal i materiali necessari per realizzare un’opera, già presenti in cantiere e non ancora utilizzati.

A novembre 2024, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispondendo a un’interrogazione, aveva spiegato che le forniture a piè d’opera non potevano essere considerate per il raggiungimento del 30% del SAL ai fini del Superbonus e delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.

Dal momento in cui è pervenuta tale indicazione del Ministero, sono in corso azioni di recupero di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate sui SAL non correttamente calcolati, maggiorati di sanzioni e interessi.

L’ODG approvato dalla Camera impegna il Governo ad adottare le misure necessaria per “salvare” i Sal precedenti all’interpretazione del MEF.

 Messa in sicurezza edifici e territori: al via le richieste dei Comuni per i contributi 

Un decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali disciplina le modalità operative per la richiesta dei contributi statali destinati alla messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art. 1, comma 139, della Legge 145/2018). Ciascun Comune può fare richiesta di contributo dal 22 luglio 2025 e fino al prossimo 15 settembre; non potranno essere richiesti contributi di importo superiore a:

a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti;

c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

I contributi totali, per le annualità 2026-2027-2028, ammontano a 1.265,5 milioni di euro così ripartiti:

  • 500 milioni di euro per l’anno 2026,
  • 715 milioni di euro per l’anno 2027,
  • 550 milioni di euro per l’anno 2028.

I fondi possono essere richiesti esclusivamente per investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nei seguenti ambiti:

  • Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
  • Messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
  • Messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici pubblici, con precedenza per gli edifici scolastici

  • 01 agosto 2025
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