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Informiamo i nostri Referenti che anche per il 2025 rimane operativa la “Proroga di Ferragosto”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto 2025.
Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli artt. 17 e 20, comma 4, D.LGS. n. 241/1997, cioè le imposte, i contributi INPS e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o Enti Previdenziali, ricomprendendo in questa fattispecie le ritenute e versamenti dei premi INAIL.
A puro titolo di esempio, non esaustivo, elenchiamo i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto dello slittamento vengono rinviti al 20 agosto 2025.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015, inviata ai propri Uffici, che la “proroga di Ferragosto” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:
Si ricorda nell’occasione che il rinvio al 20 agosto 2025 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso arco temporale (1° Agosto 2025-20 Agosto /2025).