Newsletter Edilizia, aggiornamento al 3 Ottobre 2025

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 3 Ottobre 2025

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo, 

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 3 Ottobre 2025.

Questi gli argomenti trattati: 

Consorzi Stabili: approvato emendamento che reintroduce cumulo requisiti

Nell’ambito dell’esame del disegno di legge annuale sulle PMI, lo scorso 1° Ottobre è stato approvato in Commissione Industria al Senato, con il parere favorevole del Governo, l’emendamento, proposto da CONFAPI ANIEM e fortemente sostenuto anche nel corso della recente audizione parlamentare di Confapi, che consente ai consorzi stabili di utilizzare i requisiti delle consorziate.

In particolare l’emendamento all’art. 67, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici prevede che i consorzi stabili, al pari dei consorzi tra artigiani e tra cooperative, potranno partecipare alle procedure di gara avvalendosi dei mezzi d'opera, delle attrezzature e dell'organico medio delle consorziate.

Il Disegno di Legge Annuale, approvato dal Consiglio dei Ministri nel gennaio 2025, è ancora all’esame della Commissione Industria del Senato in sede referente, dovrà essere approvato in Aula (la calendarizzazione attuale è fissata al 14 ottobre p.v.) per poi passare in seconda lettura alla Camera e ultimare il suo iter parlamentare con la definitiva approvazione entro la fine dell’anno.

ANAC: aggiornato il Bando Tipo n. 1 per servizi e forniture

ANAC ha provveduto all’aggiornamento del Bando Tipo n.1 per servizi e forniture sopra soglia, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto Correttivo (n.209/2024) al Codice dei Contratti Pubblici.

Con l’occasione l’Autorità è anche intervenuta su parti del bando che non sono state toccate dal Correttivo, per apportare modifiche utili a risolvere problemi interpretativi e applicativi emersi in sede di prima applicazione del Codice e per meglio chiarire le modalità attuative di alcuni nuovi istituti.

Contestualmente è stato anche aggiornato lo schema della domanda di partecipazione.

Saranno rese disponibili a breve anche la Relazione illustrativa e la Relazione Air (Analisi di Impatto della Regolamentazione) del nuovo schema-tipo. Il nuovo Bando Tipo e la domanda di partecipazione rappresentano comunque strumenti pienamente operativi successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

MIT: la rettifica degli errori materiali possibile fino all’apertura delle offerte

Il MIT, con il parere n. 3705 del 2 Ottobre u.s., è intervenuto sui limiti temporali che disciplinano la rettifica degli errori materiali.

In particolare è stato richiesto al Ministero come intendere la locuzione indicata dall’art. 101 del Codice dei Contratti "Fino al giorno fissato per la loro apertura", che si trova in apertura del comma 4, e cioè se intendere il giorno della prima seduta di apertura della gara oppure il giorno di apertura della singola offerta tecnica oppure della singola offerta economica del singolo concorrente che ha chiesto la rettifica dell'errore di cui si sia accorto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.”

Nel parere ministeriale si ribadisce anzitutto che “il soccorso cd. correttivo può riguardare solo errori materiali contenuti nell’offerta tecnica o nell’offerta economica” e si evidenzia “che tale istituto deve coordinarsi con le funzionalità della specifica PDA, la rettifica può essere consentita fino all'apertura delle offerte tecniche o delle offerte economiche se la piattaforma contempla tale facoltà garantendo l'anonimato ovvero se "a seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione".

L’operatore economico, quindi, fino al di apertura delle offerte può richiedere la rettifica, a condizione che la piattaforma di gara lo consenta e sia sempre rispettato l’anonimato.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Decreti sui nuovi CAM strade e Conto Termico 3.0

Sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre u.s. è stato pubblicato il Decreto MASE che aggiorna i “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali-CAM Strade”.

Si tratta in sostanza di modifiche al precedente Decreto del 5 agosto 2024 (All.1) che riguardano, in particolare, la verifica dei requisiti già al livello di progetto di fattibilità (finora era previsto nella progettazione esecutiva), la gestione dei conflitti tra CAM e altre norme, una maggiore flessibilità per l’indice di riflessione solare, la previsione di esenzioni per materiali tradizionali locali e pavimentazioni in galleria.

Il provvedimento integrale, modificato dal nuovo D.M., si articola in due parti: una dedicata all’affidamento degli incarichi di progettazione, l’altra ai lavori di costruzione e manutenzione delle strade.

Tra le disposizioni previste dal Decreto si segnalano:

la disposizione transitoria (36 mesi dall'entrata in vigore del Decreto) che consente entro tale periodo, di accettare certificazioni relative al contenuto di riciclato/recuperato/sottoprodotto che riportino solo il valore percentuale totale, senza specificare il valore delle singole frazioni;

una norma che semplifica la verifica per i materiali di riempimento derivanti da un processo End of Waste aventi un contenuto di riciclato del 100%.

Conto Termico 3.0

Sulla Gazzetta Ufficiale n.224 del 26 settembre 2025 è stato altresì pubblicato il c.d. Conto Termico 3.0 (decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili”.

Il provvedimento entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione (25 dicembre 2025).

Le risorse messe a disposizione ammontano a 400 milioni di euro all’anno per gli interventi realizzati dalle amministrazioni pubbliche e 500 milioni di euro all’anno per gli interventi realizzati dai soggetti privati: nell’ambito di tale importo, per i soggetti privati, viene fissato un limite annuo di 150 milioni di euro per gli incentivi erogati alle imprese relativi a interventi sui propri edifici terziari.

Le imprese che intendono accedere agli incentivi sui propri edifici terziari devono conseguire una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento o, in caso di realizzazione contestuale sul medesimo edificio di più interventi di efficienza energetica e fonti rinnovabili, una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente.

Prima dell’avvio dei lavori, le imprese dovranno effettuare una richiesta preliminare di accesso agli incentivi. L'intensità degli incentivi riconosciuti alle imprese non può superare il 25% dei costi ammissibili (cioè dei costi complessivi di investimento) per ciascun intervento di efficienza energetica, con maggiorazioni possibili per le piccole e medie imprese, per le zone assistite, o per interventi che determinino un miglioramento della prestazione energetica di almeno il 40%. Per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, l'intensità degli incentivi riconosciuti non può superare il 45% dei costi ammissibili, anche qui con maggiorazioni possibili per le piccole e medie imprese.

Consulta la Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2025 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2025-09-23&numeroGazzetta=221

Consulta la Gazzetta Ufficiale n.224 del 26 settembre 2025 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2025/09/26/224/sg/html

Riunione delle Cabina di Regia PNRR

Si è svolta lo scorso 26 Settembre a Palazzo Chigi la riunione della Cabina di Regia PNRR, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, con la presenza del Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, degli altri Ministri e dei Sottosegretari responsabili, oltre che delle rappresentanze del sistema produttivo e degli enti territoriali.

All’ordine del giorno, l’esame della proposta di revisione del PNRR che prevede il rafforzamento delle misure esistenti, la rimodulazione delle risorse per le misure non attuabili negli stringenti tempi del Piano, il ricorso a strumenti finanziari per incentivare gli investimenti strategici.

La proposta, che fa seguito alla ricognizione e alla verifica dello stato di avanzamento delle singole misure del Piano, ha un valore complessivo di circa 14 miliardi di euro, poco sopra il 7% dell’intera dotazione finanziaria del Piano pari a 194,4 miliardi di euro.

Si prevede l’attivazione di canali finanziari (gestiti da soggetti come Cassa Depositi e Prestiti o INVITALIA) per rispettare le scadenze previste dal Piano.

Attualmente i progetti in ritardo e oggetto di rimodulazione coinvolgono, in particolare, le misure Transizione 5.0, gli interventi nei settori energetico, idrico e idrogeologico.

Dopo il passaggio parlamentare, la proposta definitiva sarà trasmessa ai servizi della Commissione europea che procederanno alla verifica e alla successiva approvazione ai sensi di quanto previsto dalla normativa europea.

Consiglio di Stato sul subappalto necessario

Il Consiglio di Stato con la Sent. n. 7465 del 23 Settembre u.s., è intervenuto sulla definizione del subappalto necessario precisando la distinzione funzionale (ma non giuridica) rispetto al subappalto ordinario.

Secondo i Giudici, è ritenuto necessario il subappalto utilizzato per ottenere la qualificazione in categorie scorporabili a qualificazione necessaria da parte di un offerente: in questo caso emergono conseguenze che derivano in punto di qualificazione e di esecuzione delle relative prestazioni.

Il subappalto necessario è imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire quel tipo di prestazioni e si differenzia dal punto di vista funzionale dal subappalto facoltativo, ma non nella natura giuridica. Conseguentemente, non può postularsene, in assenza di una previsione normativa, un differente regime giuridico (anche sotto il profilo della forma della dichiarazione), essendo sufficiente che il concorrente dia espressa indicazione della volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9051).

TAR Sicilia alla Corte Giustizia Europea: verificare disciplina nazionale su regolarità fiscale negli appalti

Il TAR Sicilia con l’ordinanza n. 2386/2025, ha rimesso alla Corte di giustizia UE la verifica sulla compatibilità alla normativa europea della norma nazionale (art. 94, comma 6, del d.lgs. n. 36/2023) che impone la regolarità fiscale già alla presentazione dell’offerta, senza possibilità di sanatoria successiva.

La questione riguarda l’armonizzazione tra quanto previsto dal Codice Appalti e quanto indicato nella Direttiva Europea.

La norma del Codice dei Contratti prevede che “l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta”, escludendo così la possibilità di regolarizzazione successiva.

L'art. 57, par. 2, della direttiva 2014/24/UE dispone e che “un operatore economico è escluso se non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali (...). Il presente paragrafo non è più applicabile quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi dovuti”.

In considerazione dei contenuti delle due norme e delle possibili diverse interpretazioni applicative, il Tar ha chiesto alla Corte di Giustizia se la direttiva europea osti ad una normativa nazionale che richiede la regolarità fiscale già alla data di scadenza dell’offerta e se, anche in caso di compatibilità della previsione interna, sia conforme al diritto UE l’automatismo espulsivo che preclude ogni forma di regolarizzazione successiva, persino quando l’operatore abbia sanato la posizione prima dell’aggiudicazione definitiva.

Si attende ora la decisione della Corte di Giustizia Europea.

  • 03 ottobre 2025
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