Newsletter del Lavoro, aggiornamento al 9 Ottobre 2025

Newsletter del Lavoro, aggiornamento al 9 Ottobre 2025

Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri in Italia: le novità del D.L. n.146/2025

Nella Gazzetta Ufficiale n. 230/2025 del 3 ottobre 2025, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 146/2025, recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio” (noto come “Decreto Flussi”) entrato in vigore il 4 Ottobre 2025.  

Questi in sintesi quanto previsto dal Decreto Legge in tema di ingresso di lavoratori stranieri in Italia.

Per quello che riguarda i procedimenti per l’ingresso e l’assunzione di lavoratori stranieri, anche stagionali, mette a regime gli istituti della precompilazione delle richieste di nulla osta al lavoro e del limite di tre richieste di nulla osta da parte dei datori di lavoro quali utenti privati, già previsti in via sperimentale per il 2025.

Si prevede, inoltre, che il termine per l’adozione del nulla osta per lavoro subordinato decorra dal momento in cui la richiesta viene imputata alla quota di ingresso, anziché dalla data di presentazione della domanda. Inoltre, il controllo prescritto in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese dai datori di lavoro in fase di precompilazione delle domande di nulla osta al lavoro subordinato per l’anno 2025 è esteso anche alle dichiarazioni fornite per ingressi relativi a: lavoro subordinato in casi particolari, volontariato, ricerca, lavoratori stranieri altamente qualificati, trasferimenti intra-societari.

La possibilità, per il lavoratore straniero, di svolgere attività lavorativa è estesa anche ai casi di attesa della conversione del permesso di soggiorno, oltre a quelli già previsti di rilascio e rinnovo.

Allo scopo di uniformare la disciplina relativa ai permessi di soggiorno rilasciati alle vittime di tratta, di violenza domestica e di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo, si prevede l’innalzamento della durata di questi ultimi da sei a 12 mesi e l’estensione del diritto all’assegno di inclusione, già previsto per le vittime di sfruttamento lavorativo, anche ai titolari di permessi rilasciati ai sensi degli articoli 18 e 18-bis.

Per il contrasto allo sfruttamento lavorativo, è confermata l’operatività del Tavolo Caporalato e riconosciuta la possibilità di partecipare alle riunioni anche agli Enti Religiosi civilmente riconosciuti.

Si conferma, per il triennio 2026-2028, il contingente di 10.000 ingressi annui al di fuori del meccanismo delle quote stabilite dai decreti flussi per i lavoratori da impiegare, nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, per l’assistenza di persone con disabilità o ultraottantenni.

Viene previsto che il Decreto Ministeriale relativo al contingente di giovani stranieri che possono partecipare a programmi di volontariato di interesse generale e utilità sociale abbia cadenza triennale e non più annuale, in coerenza con la cadenza temporale degli altri decreti che fissano contingenti di ingresso.

In materia di ricongiungimento familiare, si prevede un innalzamento del termine per il rilascio del nulla osta da 90 a 150 giorni, in linea con quello di nove mesi previsto dalla normativa europea.

Inoltre l’art.5 del Decreto che proroga, in via sperimentale per il triennio 2026-2028, anche per il tramite delle Agenzie per il Lavoro, la possibilità di rilasciare nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato per lavoratori da impiegare nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane: il rilascio dei titoli è autorizzato al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, del Testo Unico sull’Immigrazione (D.LGS n. 286/1998), nel numero massimo annuo di 10.000 istanze.

Consulta il il Decreto Legge n. 146/2025 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/10/03/25G00157/SG



Corte di Cassazione: NASPI e conversione del rapporto in giudizio

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23876 del 26 agosto 2025, hanno affermato che il lavoratore non è tenuto a restituire l’importo del trattamento di NASPI fruito se, successivamente alla fine del contratto a tempo determinato, ottiene in giudizio la conversione del rapporto a tempo indeterminato, per accertata nullità del termine.

L’erogazione è giustificata, secondo i giudici, dallo stato di bisogno determinato dalla perdita della retribuzione. Se, in un momento successivo, lo stato di disoccupazione viene meno, la questione riguarda il futuro è non l’erogazione già avvenuta: infatti l’indennità connessa alla conversione del rapporto ha natura risarcitoria e non può essere messa sullo stesso piano della NASPI.

Tribunale di Bologna: comunicazioni del datore di lavoro ai dipendenti e attività antisindacale

Il Tribunale di Bologna con il Decreto del 22 Settembre 2025 ha affermato che durante le trattative sindacali il datore di lavoro può comunicare al proprio personale la propria posizione relativa alle materie portate al tavolo negoziale, senza che ciò, pur se effettuato ripetutamente, possa essere considerato un ostacolo all’esercizio dell’attività sindacale.

Secondo il Tribunale non vi è violazione dell’articolo 28 della legge n. 300/1970, che è una disposizione finalizzata ad impedire la compromissione della libertà e dell’esercizio della suddetta attività: secondo il giudice i ripetuti comunicati non hanno scavalcato le organizzazioni sindacali, né hanno leso la loro immagine.

Approvata la Legge Delega in materia di retribuzione e contrattazione collettiva

Il Senato, nella seduta di martedì 23 settembre 2025, con 78 voti favorevoli e 52 contrari, ha approvato definitivamente il DDL n. 957 con le deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, nonché di procedure di controllo e informazione, incardinato con la relazione del Presidente Zaffini.

Al fine di garantire l’attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del DDL, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  • assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
  • contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
  • stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell’interesse dei lavoratori;
  • contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto «dumping contrattuale»).
  • Nell’esercizio della delega, il Governo si dovrà attenere ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
  • definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati costituisca, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria;
  • stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l’obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l’oggetto dell’appalto, individuati secondo il criterio di cui alla lettera a). Coerentemente, rafforzare le misure di verifica e di controllo spettanti alle stazioni appaltanti, al fine di rendere effettivi gli obblighi di cui alla presente lettera;
  • estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, individuati in base al criterio di cui alla lettera a), ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine;
  • prevedere strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall’incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale;
  • prevedere strumenti di misurazione basati sull’indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all’Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro;
  • introdurre strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, anche attraverso l’eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi;
  • per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l’intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l’adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nei settori affini;
  • quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all’evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell’effettiva natura mutualistica;
  • disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell’impresa, fondati sulla valorizzazione dell’interesse comune dei lavoratori e dell’imprenditore alla prosperità dell’impresa stessa.

Inoltre, allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l’evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del DDL, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.

Nell’esercizio della delega, il Governo si dovrà attenere ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l’acquisizione dei dati concernenti l’applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori;

perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e la realizzazione di banche di dati condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l’efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare, dell’evasione contributiva e assicurativa e dell’applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali;

introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l’andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare nonché di abuso della forma cooperativa;

prevedere che le forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell’attività ispettiva dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.

Consulta il DDL n. 957 a questo link: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01399182.pdf

Corte di Cassazione: crediti patrimoniali accertati dagli Ispettori del Lavoro a seguito di diffida accertativa

La Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20830/2025, ha stabilito che i crediti patrimoniali accertati dagli ispettori del lavoro a seguito di diffida accertativa – ex art. 12 del decreto legislativo n. 124/2004 – possono discendere non soltanto dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, ma anche da un mero contratto individuale, sottoscritto tra il datore di lavoro ed il lavoratore.

La Corte afferma inoltre che l’esecutività del decreto ingiuntivo (una volta decorso il termine assegnato per il pagamento e senza che sia pervenuta alcuna richiesta di conciliazione, o senza aver raggiunto un accordo in sede conciliativa), non comporta la definitività dell’accertamento contenuto nella diffida, che può essere contestato in giudizio.

INPS: chiarimenti in materia di pignoramenti sulle somme erogate

Con la circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS ha offerto chiarimenti sul quadro normativo vigente in materia di pignoramenti su prestazioni previdenziali e indennità a sostegno del reddito dei lavoratori, con particolare attenzione alle prestazioni non pensionistiche, come indennità di disoccupazione, cassa integrazione e altre forme di sostegno al reddito.

Questi in sintesi i punti salienti della Circolare INPS:

  • impignorabilità assoluta per prestazioni assistenziali vitali (maternità, malattia, sussidi funerari), salvo recupero di debiti verso l’INPS stesso, entro il limite di un quinto;
  • impignorabilità parziale per prestazioni sostitutive della retribuzione (NASPI, cassa integrazione, mobilità), pignorabili fino a un quinto per crediti ordinari e nella misura autorizzata dal giudice per crediti alimentari;
  • piena pignorabilità dell’anticipazione NASPI, che perde la natura di prestazione a sostegno del reddito per assumere quella di incentivo all’autoimprenditorialità;
  • limiti ridotti per pignoramenti dell’agente della riscossione: un decimo fino a 2.500 euro, un settimo fino a 5.000 euro, un quinto oltre tale soglia
  • Inoltre la circolare disciplina e stabilisce che la quota complessivamente pignorabile non può superare la metà dell’importo in caso di simultaneo concorso tra diverse cause di credito.

Infine l’INPS ha dedicato nella particolare attenzione al tema del pagamento diretto degli assegni di mantenimento e agli obblighi fiscali del sostituto d’imposta sulle somme riversate ai creditori.

Consulta la circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.09.circolare-numero-130-del-30-09-2025_15034.html

  • 09 ottobre 2025
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