Newsletter Edilizia, aggiornamento al 30 Gennaio 2026

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 30 Gennaio 2026

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo, 

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 30 Gennaio 2026

Questi gli argomenti trattati: 

Premialità per le imprese iscritte alla CERT, anno 2025

Ricordiamo ai nostri Referenti che le Parti Sociali costituenti la CERT, tra le quali CONFAPI, hanno confermato anche per l’anno Edile 2025 la premialità per le Imprese iscritte.

ATTENZIONE! La domanda di premialità da presentare alla CERT entro il 28-02-2026.

Scarica e consulta la modulistica da questo link: https://www.cert.toscana.it/wp-content/uploads/Richiesta-PREMIALITA.pdf

ANAC: CCNL non modificabile dopo l’aggiudicazione

L’ANAC (Parere n.11/2026), pronunciandosi su una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di trasporto scolastico, ha precisato che l’operatore economico, una volta avvenuta l’aggiudicazione, non può modificare l’indicazione del CCNL dichiarato in sede di gara, neanche motivandola con un errore formale.

Secondo l’Autorità, infatti, tale modifica coinvolge un elemento essenziale dell’offerta e configura una lesione dei principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, buona fede e immodificabilità della proposta economica, potendo configurare anche un’ipotesi di grave illecito professionale (art. 98 Codice Contratti).

Precisa l’Autorità che la questione non è riconducibile alla “verifica di equivalenza delle tutele economiche e normative dei diversi contratti collettivi che verrebbero in gioco …. Ciò non solo perché tale valutazione è, come detto, riservata alla valutazione discrezionale della SA, ma anche perché la questione principale sollevata dal Comune è un’altra e riguarda la possibilità o meno da riconoscersi all’aggiudicatario di modificare ex post, in fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali, la dichiarazione resa in gara circa l’applicazione di un determinato CCNL.”

Possibilità che non è ammessa dalla normativa e dalla giurisprudenza.

Conclude quindi l’ANAC che “un operatore economico, che si sia impegnato in gara ad applicare il CCNL indicato nella lex specialis, non può dopo l’aggiudicazione e l’avvio dell’esecuzione, modificare tale dichiarazione. Spetta alla Stazione appaltante valutare se tale condotta sia qualificabile come grave illecito professionale, ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b) del Codice, per avere tentato l’operatore di influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione appaltante, nonché valutare l’adozione dei consequenziali provvedimenti, quali l’annullamento dell’aggiudicazione”.

ANAC: no a requisiti di partecipazione ulteriori alla SOA

ANAC (Parere n.13/2026) ha contestato la previsione contenuta in un disciplinare di gara (procedura aperta per l’affidamento di lavori) in cui, oltre alla certificazione SOA, veniva richiesto, a pena di esclusione, come requisito di partecipazione anche il possesso di adeguata capacità tecnico professionale attraverso la dimostrazione di avere eseguito nel decennio antecedente lavori assimilabili a quelli dell’appalto de quo, per un importo di 10 milioni.

Secondo l’Autorità, per gli appalti fino a 20 milioni, prevedere nel bando di gara un requisito di partecipazione ulteriore alla attestazione, oltretutto espressamente a pena di esclusione, non è conforme alla disciplina di riferimento e pertanto deve ritenersi illegittimamente apposto, in violazione del Codice degli Appalti.

ANAC ha pertanto dato ragione all’operatore economico chiamando l’Ente Appaltante (Regione Basilicata) a riammetterlo in gara.

Qualora lo stesso Ente non intendesse conformarsi al parere, deve comunicare, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all’Autorità, che può proporre il ricorso.

Approvato D.L. su PNRR per ridurre i tempi e agevolare la realizzazione delle opere

Il Consiglio dei Ministri riunitosi ieri ha approvato il decreto legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Il provvedimento opera una generale revisione di oltre 400 adempimenti amministrativi a carico di cittadini, famiglie e imprese, puntando con decisione sulla digitalizzazione, sulla contrazione dei termini procedurali e sull’interoperabilità delle banche dati pubbliche. Si rafforza il principio cardine che il cittadino o l’impresa non debbano fornire alla pubblica amministrazione dati di cui questa è già in possesso e lo scambio telematico tra banche dati diventa l’unico canale di acquisizione documentale. Inoltre, per le opere strategiche, restano confermati i termini ridotti per i pareri ambientali (VIA) e paesaggistici. In caso di inerzia delle amministrazioni, il decreto prevede il potenziamento dei poteri sostitutivi per sbloccare i cantieri entro scadenze perentorie.

Prevista, in particolare, la conferenza di servizi accelerata che le amministrazioni potranno attivare, esclusivamente in via telematica, evitando passaggi intermedi e sovrapposizioni. I pareri dovranno essere resi entro 30 giorni, estesi a 45 giorni per gli enti competenti in materia ambientale, paesaggistica, culturale, sanitaria e di pubblica incolumità. L’eventuale parere negativo o condizionato dovrà essere accompagnato dall’indicazione delle misure proporzionate e sostenibili (ove possibile, con indicazione dei costi) necessarie a superare le criticità.

Potenziati i meccanismi di silenzio-assenso con l’obiettivo di sbloccare i cantieri entro termini perentori.

Il decreto dedica inoltre una sezione specifica alla riduzione degli oneri amministrativi per le microimprese, semplificando gli obblighi di comunicazione e pubblicità relativi agli aiuti di Stato, laddove le informazioni siano già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

Per i crediti d’imposta legati a "Transizione 4.0", si semplifica l’iter di certificazione degli investimenti attraverso una maggiore integrazione tra le banche dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’Agenzia delle entrate.

Si potenzia, infine, il ricorso alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l’installazione di reti a banda ultra-larga.

Revisione Direttive Appalti: il contributo di CONFAPI ANIEM

Come anticipato nei mesi scorsi, la Commissione Europea ha promosso una consultazione pubblica in vista della futura revisione delle Direttive UE sugli appalti pubblici.

Nel documento di sintesi trasmesso da CONFAPI ANIEM sono state segnalate le seguenti priorità sulle quali è stato sollecitato un intervento:

  • valorizzare la fase esecutiva ad oggi disciplinata in modo indiretto e frammentario;
  • introdurre strumenti finalizzati a garantire meglio la sostenibilità dell’offerta, prevedendo criteri vincolanti per l’individuazione delle anomalie;
  • tutelare la concorrenza limitando la suddivisione in lotti di dimensioni eccessive (consentendola solo previa motivazione puntuale) e il ricorso rigido e esteso agli accordi quadro, favorendo, ove compatibile con la natura degli interventi, modelli con più aggiudicatari;
  • garantire certezze nei tempi di pagamento, anche prevedendo modelli contrattuali più flessibili.
  • E’ stata inoltre evidenziata la necessità di semplificazione e di abbattimento della burocrazia legata alla partecipazione alle gare che rappresenta un costo occulto insostenibile per le piccole e medie imprese industriali. In tale contesto è necessaria la piena implementazione del principio "Once Only" per il quale una PMI non deve essere costretta a produrre la medesima documentazione per ogni singola gara anche attraverso un unico Fascicolo Virtuale interoperabile tra tutti gli Stati membri.

Patente a Crediti: in caso di lavoro nero decurtazione senza limiti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n.609 del 22 gennaio u.s. ha precisato che nelle ipotesi di lavoro nero non sussiste alcun meccanismo che limita il numero massimo di punti decurtabili dalla patente. 

In sostanza, non trova applicazione la disposizione dell’articolo 27, comma 6, ultimo periodo, del DLGS 81/2008, secondo la quale, se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quanto previsto per la violazione più grave.

Dal 1° Gennaio 2026, dopo il verbale unico di contestazione dell’impiego di lavoratori irregolari non è necessaria quindi l’adozione dell’ordinanza di ingiunzione e l’eventuale regolarizzazione dei lavoratori non evita la perdita dei punti.

La precisazione dell’Ispettorato si è resa necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 159/2025 (decreto contenente misure urgenti sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro convertito con Legge n.198/2025).

Decreto Flussi: pubblicate le date dei click day

Il Ministero dell’Interno ha reso note le indicazioni operative e le date dei prossimi click day per l’accesso ai flussi dei lavoratori per il periodo 2026-2028.

La programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari e la relativa determinazione delle quote per il triennio 2026- 2028 sono previste dal D.P.C.M. 2 ottobre 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 240 del 15 ottobre 2025).

Per quanto di interesse del settore costruzioni, si segnala che le istanze relative al lavoro subordinato non stagionale (modello B2020), per il quale sono previsti 76.200 lavoratori per ciascun anno, possono essere inviate dal 16 Febbraio 2026, a decorrere dalle ore 9:00.

INAIL e Regioni prorogano formazione nei cantieri PNRR

L’INAIL e la Conferenza delle Regioni hanno prorogato al 2026 la possibilità per le imprese di accedere a formazione finanziata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con oltre 10 milioni di euro destinati ai programmi regionali.

L’iniziativa, rivolta a lavoratori e preposti dei cantieri PNRR, punta a rafforzare la consapevolezza dei rischi e l’adozione di misure preventive.

Il Catalogo formativo offre 14 corsi interdisciplinari, spaziando da tecnologie digitali e innovazione alla gestione sicura dei cantieri, smaltimento rifiuti, ruolo del preposto, comunicazione con i lavoratori e promozione della salute e stili di vita. L’accordo è attuato dalle Regioni su base volontaria con Avvisi pubblici di finanziamento di programmi di formazione.

TAR Sardegna: obbligo dichiarativo delle violazioni fiscali esteso anche alle pendenze

Il TAR Sardegna (Sent. n. 111 del 23 Gennaio u.s.), riprendendo anche precedenti pronunce giurisprudenziali, ha dichiarato che l’obbligo dichiarativo sulle pendenze fiscali non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze suscettibili di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico, anche quando sia ancora entro il termine per l’impugnazione o siano state attivate iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento.

Nel caso specifico oggetto di una determinazione di esclusione da parte della regione Sardegna, l’impresa interessata aveva fatto presente come “non fosse sussistente alcuna violazione fiscale definitivamente accertata, in quanto la pendenza si riferiva alla cartella di pagamento notificata successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, avverso la quale aveva già proposto tempestivo ricorso in opposizione presso la Corte di Giustizia Tributaria ….. e in relazione alla quale aveva altresì presentato istanza di rateizzazione all’Agenzia delle Entrate”.

I Giudici hanno precisato che “l’elemento rilevante non è la qualificazione giuridica definitiva della pendenza tributaria, bensì l’omissione informativa in quanto tale, idonea ad incidere sul processo decisionale della stazione appaltante, a prescindere dal fatto che la pretesa fiscale fosse già consolidata ovvero ancora sub iudice”.

Pertanto “l’obbligo dichiarativo non è circoscritto alle sole violazioni definitivamente accertate, ma si estende a tutte le pendenze fiscali suscettibili di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità dell’operatore economico, anche quando sia ancora pendente il termine per l’impugnazione o siano state attivate iniziative difensive volte a evitarne il consolidamento (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1628 del 2025)”.

Consiglio di Stato: la non suddivisione in lotti deve essere motivata

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 600 del 26 Gennaio u.s.) ha confermato che la decisione di non suddividere un appalto in lotti o di suddividerlo in macro lotti deve essere specificamente motivata nel bando o nell’avviso di indizione della gara.

Tale scelta dell’ente appaltante dovrà essere giustificata da valutazioni di carattere tecnico-economico, sindacabile nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria.

Ciò in adesione a quanto disposto dall’art. 58 del Codice dei Contratti (D.LGS. n. 36/2023) che disciplina la suddivisione in lotti finalizzata a garantire la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici.

Conseguentemente, la costante giurisprudenza ha ritenuto che la suddivisione in lotti sia un “principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie” e “derogabile attraverso una decisione che deve essere adeguatamente motivata” (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2024, n. 5359 e giurisprudenza ivi richiamata), ovverosia per il tramite di una decisione che indichi e contemperi espressamente il valore o l’interesse antagonista rispetto al favor partecipationis per le PMI, che ha indotto la stazione appaltante ad optare per l’accorpamento

Approvato il nuovo Prezzario dei Lavori 2026 della Regione Toscana

La Regione Toscana, con la Delibera Regionale n. 1676 del 12/12/2025, ha approvato i nuovi prezzi di riferimento per i lavori pubblici e privati.

Il Prezzario 2026 serve per le opere pubbliche, come elenco dei costi che gli Enti devono obbligatoriamente usare per i loro appalti, e per i lavori in casa, come listino ufficiale per dimostrare che i costi dei lavori siano "giusti" e ottenere così i bonus e gli incentivi dello Stato.

Il Prezzario è valido dal 1 gennaio 2026 e cessa di avere validità al 31 dicembre 2026 ma può essere transitoriamente utilizzato fino al 31 giugno 2027 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data e il relativo bando o avviso per l’indizione della procedura di gara, o le lettere d’invito del progetto validato e approvato, sia pubblicato, o siano spedite nei tre mesi successivi, così come previsto dall’art. 17 e dall’Allegato I.3 del Codice dei Contratti Pubblici.

Fra le novità del Prezzario 2026, vi sono inoltre nuovi prodotti ed analisi nell’ambito del CAM strade ed in materia di protezione e consolidamento dei versanti e degli argini, riorganizzazione ed integrazione di analisi in ambito forestale e nell’ambito degli impianti tecnologici. Inoltre si segnala un aggiornamento del costo medio orario del lavoro per i dipendenti delle imprese dell'industria metalmeccanica e per gli operai agricoli forestali addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e agrario.

Consulta il Prezziario della Regione Toscana a questo link: https://prezzariollpp.regione.toscana.it/2026

  • 30 gennaio 2026
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