Esonero contributivo

Esonero contributivo

La modifica inserita dal Senato in fase di conversione all’articolo 12 comma 15 del Dl 137/2020 che disciplina la possibilità per i datori di lavoro privati di rinunciare all’esonero contributivo introdotto dal Dl 104/2020 in favore della fruizione della cassa integrazione potrebbe riguardare anche solo una parte dei lavoratori dell’azienda.


È quanto si evince, poiché il testo letterale della norma riserva questa possibilità alla «frazione di esonero richiesta e non fruita», la rinuncia al beneficio contributivo e l’opzione per la CIG dovrebbe riguardare solo i mesi per i quali l’esonero non è stato ancora effettivamente utilizzato, cioè quelli non esposti nel flusso UNIEMENS e non recuperati all’interno dello stesso.


Potranno quindi beneficiare della nuova opzione i datori di lavoro che hanno già richiesto l’esonero tramite la presentazione dell’istanza per ottenere l’attribuzione del codice di autorizzazione 2Q, illustrata dall’Inps nei messaggi 4254 e 4487 /2020, ma limitatamente ai periodi di agevolazione non ancora fruiti.


Secondo tale interpretazione letterale, in quanto l’opzione vale per il presente e per il futuro, ma non per il passato, le aziende non dovrebbero essere chiamate a fare rettifiche di flussi o meglio procedure di regolarizzazione di mesi già chiusi.


Solo l’Inps potrà chiarire se i datori di lavoro interessati saranno tenuti a ulteriori obblighi di comunicazione o dichiarazione, quale ad esempio la comunicazione di rinuncia all’esonero per determinati periodi, o se invece sarà sufficiente di fatto interrompere (totalmente o parzialmente) la fruizione dello stesso, e contemporaneamente presentare una nuova domanda di CIGO, CIGD o assegno ordinario.


L’effetto di questa disposizione è che l’esonero non è più rigorosamente alternativo alla CIG, in quanto entrambe le misure possono essere utilizzate dalla stessa azienda entro il 31 dicembre, termine finale di godimento dell’esonero.


In più le due misure potranno essere fruite anche contemporaneamente dal medesimo datore di lavoro, che potrebbe scegliere di rinunciare all’esonero solo per alcuni dipendenti, continuando a fruirne per altri.


Alla base di tali scelte dovrebbero esserci nuove valutazioni da parte delle aziende che, a fronte della situazione attuale e delle previsioni di evoluzione della situazione economica, potrebbero scegliere di sospendere l’attività con la conseguente esigenza di ricorrere all’ammortizzatore sociale.


Questa newsletter è stata curata dallo Studio Fabrizio Sacchi, Commercialista e Revisore Legale in Firenze, che CONFAPI Servizi Toscana Centro SRL ringrazia per la preziosa collaborazione

  • 20 dicembre 2020
  • Fiscale e lavoro
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