Newsletter Edilizia, aggiornamento al 9 Febbraio 2026

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 9 Febbraio 2026

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 9 Febbraio 2026

Questi gli argomenti trattati:

ANAC interviene sulla verifica della congruità

Con un comunicato pubblicato nei giorni scorsi, l’ANAC ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti sulla corretta applicazione della disciplina normativa riguardante la verifica della congruità dell’incidenza dei costi della manodopera nel settore edile.  L’Autorità evidenzia che il controllo di congruità viene effettuato dalla Cassa Edile/EDILCASSA competente per territorio, attraverso un sistema articolato in fasi:

L’impresa principale fornisce i dati del cantiere alla Cassa Edile con la Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) comunicando, attraverso il portale “EDILCONNECT” della CNCE, il valore complessivo dell’opera, il valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, la committenza nonché le eventuali imprese subappaltatrici e sub-affidatarie;

il medesimo portale consente di richiedere la certificazione di congruità che viene rilasciata, entro dieci giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/EDILCASSA territorialmente competente, su istanza del committente o dell’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori;

la Cassa Edile/EDILCASSA, tenuto conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale, confronta il costo del lavoro dichiarato e le percentuali minime previste per i lavori edili, riportate nella tabella allegata all’Accordo collettivo sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile e se il costo della manodopera è congruo rilascia il c.d. DURC di congruità.

La Cassa Edile può, quindi, riscontrare la richiesta di attestazione di congruità:

a) con esito positivo della verifica e conseguente rilascio dell’attestato di congruità;

b) con esito negativo della verifica in quanto è stato riscontrato uno scostamento rispetto alle percentuali minime previste.

Più specificatamente, se la differenza rispetto ai valori minimi richiesti è inferiore o pari al 5%, l’attestazione di congruità può essere comunque rilasciata, previa dichiarazione del Direttore dei Lavori che giustifichi la discrepanza.  Nel caso in cui, invece, lo scostamento dalle percentuali minime supera il 5%, l’impresa ha 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione, versando il costo della manodopera mancante.

Nel caso di mancata regolarizzazione nei termini, la Cassa Edile/EDILCASSA territorialmente competente procede all’iscrizione dell’impresa affidataria nella Banca nazionale delle imprese irregolari e l’azienda non potrà ricevere il saldo finale dei lavori. Le disposizioni normative richiamate non prevedono alcuna deroga, né in ordine ai soggetti legittimati a richiedere il Durc di congruità, né riguardo al momento temporale in cui lo stesso può essere richiesto.

La norma appare, infatti, sufficientemente chiara nel prevedere che tale richiesta possa essere effettuata dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’appaltatore, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Pertanto, anche nel caso in cui la stazione appaltante provveda al pagamento diretto del subappaltatore, l’amministrazione sarà tenuta comunque a richiedere all’appaltatore principale l’attestazione riguardante la congruità dell’incidenza della manodopera. E’ onere dell’appaltatore inserire tutti i dati di cantiere nel portale “EDILCONNECT” messo a disposizione dalle Casse Edili e, pertanto, ne consegue che è il medesimo soggetto ad essere legittimato riguardo la richiesta di rilascio del DURC di congruità.

I pareri del MIT sull’anticipazione del prezzo

Negli ultimi pareri resi dal MIT il 5 Febbraio u.s. si forniscono diverse precisazioni sulla gestione dell’anticipazione del prezzo (art. 125 Codice dei Contratti).

In merito al termine di decorrenza dell‘anticipazione, il Ministero (Parere n.4027) ha precisato che viene corrisposta all‘appaltatore entro quindici giorni dall‘effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell‘esecuzione in via d‘urgenza.

Si aggiunge che il termine di quindici giorni indicato appare ordinatorio e che l'appaltatore decade dall'anticipazione "se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali". Peraltro, l'art. 125 del Codice subordina la mera erogazione della anticipazione alla prestazione da parte dell'appaltatore di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. Lo stesso articolo deve essere interpretato nel senso che “la stazione appaltante può procedere alla erogazione della anticipazione contrattuale in favore dell'appaltatore anche in tempo successivo rispetto a quello ordinariamente previsto di 15 giorni, tenuto conto del tempo trascorso dalla consegna dei lavori, dell'articolazione del cronoprogramma, dell'effettivo avvio delle attività di cantiere e del loro sviluppo, delle ragioni addotte dall'appaltatore per il ritardo nel deposito della garanzia, nel rispetto del nesso funzionale tra detta anticipazione e l'avvio dei lavori”.

Nel Parere n.4017, il MIT ha fornito ulteriori chiarimenti, evidenziando che l’anticipazione consente all’appaltatore di ricevere un pagamento anticipato rispetto all’effettivo avanzamento dei lavori e giuridicamente va considerata parte del corrispettivo contrattuale e non un prestito oneroso. L'anticipazione è concessa a fronte di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che deve coprire l'anticipazione stessa più gli interessi legali che matureranno sul periodo di recupero dell'anticipazione, secondo il cronoprogramma dei lavori (art. 125 co1). Tuttavia gli interessi legali sull’anticipazione non sono automaticamente dovuti né trattenuti dalla stazione appaltante durante i SAL.

Infatti se l’appaltatore esegue regolarmente i lavori e l’anticipazione viene recuperata proporzionalmente nei SAL, non si applicano interessi legali sull’importo anticipato. Qualora invece l’appaltatore decada dal beneficio (ad esempio per inadempimento, ritardo ingiustificato, o risoluzione del contratto), allora gli interessi legali decorrono dalla data di erogazione dell’anticipazione fino alla data di effettivo recupero così come previsto dall'ultimo periodo dell'art. 125, comma 1, del D.LGS. n. 36/2023. In questo caso, la S.A. può richiedere la restituzione dell’anticipazione maggiorata degli interessi legali, come forma di compensazione per l’uso improprio del denaro pubblico.

Un ulteriore quesito ha riguardato l’anticipazione del prezzo in caso di cessione del credito. Con il Parere n. 4010, il MIT precisa che “se il credito è stato ceduto non è più nella disponibilità dell’appaltatore, che non potrà quindi richiedere - sullo stesso credito - l’anticipazione”.

Rispetto al quesito se la S.A. possa rifiutare la cessione del credito avendo già corrisposto l’anticipazione, “dipende dal contenuto della cessione e dal momento in cui è stata notificata. Se la cessione riguarda crediti futuri diversi dall’anticipazione già corrisposta, la SA non può rifiutarla se non con adeguata motivazione anche in relazione ad eventuali futuri pagamenti diretti al subappaltatore; se invece la cessione include anche il credito relativo all’anticipazione già liquidata, allora la SA può eccepire l’estinzione del credito (perché già pagato) e quindi non riconoscere la cessione per quella parte”.

Con il Parere n. 4009 il MIT si esprime sull’anticipazione in caso di appalto integrato, calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione.

Nel Parere il Ministero aggiunge che è consentito alla stazione appaltante “di prevedere nei documenti di gara un’anticipazione fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle disponibilità del quadro economico”. E precisa, infine, con il Parere n.4007 che “in caso di appalto integrato l’anticipazione è dovuta non solo per i lavori ma anche per la progettazione esecutiva”. Conseguentemente “non risulta corretto limitare l'anticipazione al 20% dell'importo del contratto di appalto riconducibile alla sola quota di esecuzione lavori, ma occorre considerare, seppur distintamente, anche la progettazione esecutiva. Analogamente, non può ritenersi corretto attivare il meccanismo di erogazione dell’anticipazione esclusivamente al momento della consegna dei lavori; l’art. 125 co 1 infatti indica espressamente per l’appalto integrato che l’anticipazione è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori”.

In Parlamento la proposta per limitare l’attività delle Soprintendenze ai Grandi Interventi

Ha avuto avvio l’iter parlamentare della proposta di legge che delega al Governo ad apportare modifiche al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio relativamente al riordino delle procedure di autorizzazione paesaggistica.

L’intento è quello di concentrare l’attività delle soprintendenze sugli interventi di maggiore impatto, evitando che opere minori assorbano risorse e tempi amministrativi sproporzionati.

Attualmente, le soprintendenze sono chiamate, infatti, a esprimersi su un numero elevato di pratiche, comprese quelle che non riguardano opere di particolare pregio storico-artistico. Questo comporta un notevole rallentamento nei processi decisionali e una dispersione di risorse che potrebbe essere evitata.

La proposta di legge intende, quindi, introdurre modifiche normative che permettano di razionalizzare il sistema delle autorizzazioni, attribuendo ai comuni maggiore autonomia decisionale per gli interventi di minore impatto e definendo tempi certi per l’espressione del parere delle soprintendenze, evitando lungaggini burocratiche.

Dal 2 Febbraio in vigore i nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi)

Come da precedenti comunicazioni ricordiamo ai nostri Referenti che dal 2 febbraio 2026 sono entrati in vigore i nuovi CAM (Criteri Ambientali Minimi) pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 (DM 24 novembre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).

Si amplia l’ambito di applicazione che coinvolge tutti i contratti pubblici, relativi a servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento; interessati anche i privati che realizzano, in via diretta o per convenzione, le opere di urbanizzazione a scomputo.

L’art. 57 del Codice dei Contratti prevede che “le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi ….. Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, commi 4 e 5”.

I nuovi CAM si applicano ai Bandi e Avvisi pubblicati dal 2 febbraio o se l’invito a presentare l’offerta è inviato a partire da tale data.  In linea generale, si definisce una progettazione pubblica più integrata, digitale, orientata al ciclo di vita, con un’attenzione crescente a energia, acqua e rapporto con il contesto territoriale.

Tra le novità si segnala l’introduzione del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), riferimento attraverso cui la stazione appaltante fornisce al progettista tutte le indicazioni necessarie, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3 dell’Allegato I.7 del Codice Appalti: la sostenibilità ambientale non è più considerata un requisito aggiuntivo, ma una parte integrante del progetto.

Per gli interventi di demolizione e ricostruzione il progettista deve individuare i quantitativi di materiale da riutilizzare, riciclare o recuperare (almeno il 70% dei rifiuti generati e non pericolosi): il piano di riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti è obbligatorio, anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed è redatto sulla base dell’allegato tecnico al D.M. sui CAM.

L’impresa che esegue i lavori ha la competenza di predisporre il piano di gestione dei rifiuti di cantiere per dimostrare il rispetto delle prescrizioni previste dal piano di riutilizzo e riciclo predisposto dal progettista. In questo documento l’impresa deve indicare i centri di smaltimento prossimi al cantiere, l’individuazione della tipologia dei rifiuti gestiti dai relativi impianti, il tracciamento dei rifiuti in apposita tabella).

Le amministrazioni potranno avvalersi di esperti in progettazione sostenibile per supportare i RUP nella gestione degli adempimenti previsti dai CAM (es. studi sulla Valutazione ambientale del ciclo di vita (LCA) e sulla Valutazione dei costi del ciclo di vita (LCC).

Consulta il DM 24 novembre 2025 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 3 dicembre 2025 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/03/25A06516/SG

Vincolo di partecipazione nelle gare a lotti: IL Consiglio di Stato sollecita la Corte di Giustizia Europea

Il Consiglio di Stato (Ordinanza n.10088/2025) ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sulle condizioni e sui limiti di partecipazione delle imprese appartenenti a un medesimo gruppo alle gare suddivise in lotti.

La criticità scaturisce dalla difficoltà ad avere un orientamento univoco nella giurisprudenza nazionale sulla corretta applicazione della direttiva europea 2014/2024.

L’Ordinanza trae spunto da un caso specifico nel quale la lex specialis consentiva di presentare offerte per un numero massimo di lotti, stabilendo un limite al numero di lotti effettivamente aggiudicabili. Alla gara avevano comunque partecipato più società appartenenti al medesimo gruppo rispettando ciascuna le indicazioni del disciplinare, ma, nel loro complesso, però, presentando tuttavia offerte per un numero di lotti superiore a quello che sarebbe stato consentito a un singolo operatore economico.

Sul tema, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è divisa: un orientamento favorevole a dare al mercato degli appalti pubblici la più ampia apertura alla concorrenza, un altro per il quale i limiti di partecipazione devono essere previsti dal bando, essendo impossibile introdurre a posteriori cause di esclusione, un terzo orientamento più recente, per il quale i limiti si estendono in caso di accertato intento elusivo, equiparabile alla dichiarazione falsa o fuorviante in grado di “influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante”.

Nel rimettere la questione al Giudice europeo, il Consiglio di Stato ha ricordato l’art. 58, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 che rispetto al previgente codice ha disposto che le stazioni appaltanti:

  • possono limitare “il numero massimo di lotti per i quali è consentita l’aggiudicazione al medesimo concorrente” tra l’altro “per ragioni inerenti al relativo mercato”, e in questo specifico caso “anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”, ovvero in situazione di controllo societario;
  • alle “medesime condizioni e ove necessario in ragione dell’elevato numero atteso di concorrenti”, possono limitare “anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare”.
  • “Queste disposizioni si possono considerare o innovative rispetto al previgente codice dei contratti pubblici oppure ricognitive nel sistema nazionale dei principi europei rilevanti per verificare se l’amministrazione ha legittimamente esercitato la discrezionalità nella definizione dei limiti di partecipazione e di aggiudicazione a gare suddivise in lotti”. E’ comunque necessario interpretarle alla luce della compatibilità con le direttive europee.
  • Questione centrale è la nozione di operatore economico per il diritto europeo, in particolare se “possa essere interpretato in senso estensivo al gruppo societario di cui fa parte l’operatore economico”.

  • 09 febbraio 2026
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