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Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 2 Marzo 2026
Questi gli argomenti trattati:
Ristrutturazioni Edilizie 2026: Guida alle detrazioni
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, recependo le modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) e coordinandole con gli interventi già operativi dal 2025.
Consulta la Guida alle detrazioni dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/d/guest/ristrutturazioni_edilizie_le_agevolazioni_fiscali-1
Revisione prezzi: concluso l’esame sui nuovi indici TOL, si attende il decreto
Nel corso dell’incontro del tavolo tecnico “contratti lavori” svoltosi lo scorso 23 Febbraio presso il MIT (al quale hanno partecipato CONFAPI ANIEM, insieme alle altre Associazioni Imprenditoriali e ai maggiori Enti Appaltanti Pubblici) sono stati definitivamente condivisi i documenti sugli indici di costo per tipologie di lavorazioni omogenee che saranno alla base del nuovo sistema di revisione prezzi.
L’ISTAT ha precisato che gli indici di costo per TOL saranno rilasciati solo in versione definitiva entro circa 60 giorni dalla fine del mese di riferimento, il calendario di diffusione mensile seguirà il calendario di rilascio del Comunicato stampa Prezzi per produzione industria e costruzioni e che le serie saranno disponibili a partire da gennaio 2022.
Sarà possibile reperire gli indici anche dall’apposita pagina web dedicata agli “Indici ISTAT per Contratti Pubblici” dove sarà possibile anche consultare la Nota informativa metodologica che avrà in appendice (o in allegato) le tavole con composizione di dettaglio (componenti elementari, indicatori e fonti e struttura di ponderazione) dei singoli indici di costo per TOL.
Per un corretto aggiornamento degli indici è stato richiesto al Ministero che il tavolo tecnico resti permanentemente attivo.
L’Ufficio Legislativo del MIT ha altresì comunicato che il provvedimento specifico di adozione degli indici Istat (previsto dall’art. 60, comma 4, del Codice Contratti) sarà presumibilmente un decreto direttoriale nell’ambito del quale potrebbe essere disciplinato anche il funzionamento del tavolo tecnico.
ANAC sull’individuazione dei CCNL nelle gare
L’ANAC, con un comunicato del proprio Presidente Giuseppe Busia (Comunicato n.2/2026), ha fornito indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla corretta identificazione dei CCNL negli atti di gara, “in ragione delle segnalazioni che continuano a pervenire … e in attesa di ulteriori chiarimenti che potranno venire da una revisione della relazione al bando tipo e di altri interventi chiarificatori sull’equivalenza contrattuale”.
Dopo aver evidenziato quanto previsto dalle norme del dal Codice dei Contratti (art. 11 e All. 1.01), l’Autorità rileva la necessità di individuazione del Contratto in stretta connessione con l’oggetto dell’appalto, sottolineando che “l’articolo 2, comma 2, lettera a) dell’allegato I.01, suggerisce di procedere con il raffronto tra codice ATECO e codice CPV indicato nel bando. A tal fine si evidenzia che all’interno della tabella D dell’allegato II. 2bis al Codice, è reperibile la correlazione tra codice ATECO e codice CPV utilizzabile per associare correttamente i due dati e che alcune piattaforme di approvvigionamento digitale mettono a disposizione una funzione che consente di individuare quali codici CPV corrispondono ad un certo codice ATECO e viceversa”.
In merito all’ambito di applicazione del Contratto Collettivo in relazione ai sottosettori con cui i CCNL sono classificati, l’ANAC rileva che, in attesa della riorganizzazione dell’Archivio del CNEL, le amministrazioni possono fare riferimento alla sezione “Contratti collettivi del settore privato” del sito CNEL, consultando Contratti, sottosettori e codici ATECO.
In merito al criterio della rappresentatività comparativa dei soggetti firmatari i CCNL, il Comunicato richiama l’articolo 3, comma 2, dell’allegato 1.01 nel quale si stabilisce che, per il settore dell’edilizia, “si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015, F018”.
Precisa al riguardo ANAC che “pertanto, relativamente al settore edile, è il legislatore stesso che fornisce indicazioni precise alle stazioni appaltanti, individuando direttamente i contratti collettivi nazionali da ritenersi applicabili e quelli equivalenti, e ciò in ragione del fatto che trattasi di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che si differenziano solo in ragione della dimensione o tipologia di impresa (industria, piccola impresa, impresa artigiana, impresa cooperativa).”
In Gazzetta Ufficiale il Decreto PNRR: le semplificazioni introdotte
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2026, il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n.19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”.
Il decreto interviene sulla fase finale del Piano e mira a garantire il completamento degli obiettivi e delle relative rendicontazioni nei confronti dell’Unione europea. Le amministrazioni centrali e i soggetti attuatori dei relativi interventi dovranno espletare gli adempimenti di rispettiva competenza (gestione, monitoraggio, rendicontazione e controlli), anche oltre la data del 31 dicembre 2026 fino al completamento degli obblighi connessi con l’attuazione del PNRR per ciascuna misura e intervento.
Come già anticipato, per quanto di impatto sul nostro settore, il provvedimento introduce novità significative soprattutto su conferenza di servizi e silenzio-assenso, oltre a intervenire sulla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.
L’art. 5 disciplina la c.d. conferenza di servizi accelerata, prevedendo, in particolare:
Lo stesso art. 5 interviene anche sulle condizioni di operatività del silenzio-assenso:
Consulta il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n.19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e \resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione” a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/02/19/26G00039/SG
“Piano Casa”: le indicazioni del MIT
Sembra imminente l’approdo in Consiglio dei Ministri del DPCM sul “piano casa”.
Nei giorni scorsi il sottosegretario per le infrastrutture Ferrante ha risposto ad un’interrogazione parlamentare (primo firmatario On. Santillo) sul tema dell'emergenza abitativa nella quale si evidenziava che in Italia l’emergenza ha assunto i contorni di una vera e propria crisi sociale, con circa 4 milioni di persone in condizioni di povertà abitativa, 300.000 famiglie in lista d'attesa per un alloggio sociale e migliaia di nuclei familiari che rischiano di essere raggiunti da provvedimenti di sfratto. Veniva sottolineato altresì nell’interrogazione che “nonostante il susseguirsi di annunci e proclami, l'attuazione del Piano Casa appare ancora incerta e priva di una visione strategica organica che ponga al centro il diritto all'abitare”.
Il sottosegretario Ferrante ha assicurato che il Governo sta completando il lavoro di predisposizione dell’impianto programmatorio, tenuto conto che la recente legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha ricondotto in un quadro unitario le risorse già stanziate con le precedenti leggi di bilancio, quantificando in 970 milioni di euro la dotazione attualmente disponibile per le finalità del Piano.
Ha aggiunto che è in fase avanzata lo schema di DPCM necessario all’avvio operativo del Piano che intende promuovere nuovi modelli abitativi, come co-housing, senior housing e soluzioni intergenerazionali, con un ruolo importante riservato ai partenariati pubblico-privati, nella consapevolezza che l’edilizia sociale non debba poggiare esclusivamente sulla spesa pubblica.
A questo si aggiunge l’introduzione di formule di housing con riscatto progressivo, rivolte soprattutto alla cosiddetta “fascia grigia” (famiglie e giovani che non riescono ad accedere ai mutui ma non rientrano nell’edilizia popolare). Infine, il sottosegretario ha ricordato il Fondo stabile, con una dotazione di 20 milioni di euro all’anno a partire dal 2026, destinato ai genitori separati che non hanno la casa familiare ma hanno figli a carico.
Il Ministro Salvini, intervenuto alla Camera lo scorso 25 Febbraio, ha precisato altresì che si sta definendo “uno strumento finanziario d’urgenza dedicato alla manutenzione straordinaria degli alloggi di edilizia residenziale e pubblica.
L’obiettivo è metterlo a terra in tempi brevissimi, quindi vuol dire aprire i cantieri già in questo 2026 con 1 miliardo e 200 milioni di euro per recuperare circa 60mila alloggi attualmente inutilizzabili per carenze manutentive, restituendoli rapidamente alle famiglie che sono in lista d’attesa per l’assegnazione di una casa popolare.
Commissario Ricostruzione Sisma 2016: la ricognizione degli interventi “Plafonati”
In una nota trasmessa alle Associazioni di Categoria del settore edile e alla rete delle professioni tecniche, il Commissario straordinario per il Sisma 2016, Guido Castelli, intervenendo sui contributi alla ricostruzione post sisma, ha “assicurato il monitoraggio del limite di spesa di 330 milioni di euro, avvalendosi della piattaforma GE.DI.SI., con riferimento alle domande di contributo presentate dal 30 marzo 2024 al 20 dicembre 2024, data in cui è stato accertato il raggiungimento del plafond previsto”.
L’attività di verifica è proseguita anche successivamente con l’aggiornamento degli esiti istruttori e la ricognizione delle economie generate.
All’esito di tale accertamento, è stata riscontrata la sussistenza di economie tali da consentire l’inclusione nel plafond disponibile anche delle istanze presentate nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2024, risultate ammissibili ai benefici fiscali.
Il Commissario ha pertanto comunicato che con Decreto n. 163 del 24 febbraio u.s. è stata disposta la pubblicazione dell’elenco delle domande di contributo e dell’elenco delle dichiarazioni di rinuncia ammissibili ai benefici fiscali.
Corte di Giustizia Europea: no al diritto di prelazione del Promotore nella finanza di progetto
Secondo la Corte di Giustizia Europea (causa C-810/24 Sent. del 5 Febbraio u.s.) il diritto di prelazione del promotore nella finanza di progetto costituisce un meccanismo che incide sull’esito della gara in modo tale da compromettere la competizione tra operatori.
La pronuncia interviene su un contenzioso del 2023 tra Urban Vision e il Comune di Milano in merito a una procedura di gara per l’aggiudicazione di un contratto avente ad oggetto la progettazione, fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione di servizi igienici pubblici automatizzati.
La gara era stata aggiudicata al Soggetto Proponente pur non essendo risultato il miglior offerente, grazie al diritto di prelazione applicato dall'amministrazione. La Corte europea ha ritenuto non accettabile un sistema che permette a un concorrente di rientrare in gioco dopo aver conosciuto l’offerta migliore: ciò altera l’equilibrio competitivo su cui si fonda il diritto europeo.
Per i Giudici “la presentazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa non assicura di vincere la gara” e questo comporta una distorsione della concorrenza e una mancanza di concorrenza effettiva.
Il diritto di prelazione attribuisce un vantaggio selettivo non consentendo che le offerte siano valutate in condizioni equivalenti, disincentivando alla presentazione di offerse più economicamente e tecnicamente più competitive, scoraggiando la partecipazione di operatori di altri Stati membri.
La Corte, pertanto, conclude sostenendo che l’art. 3 direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (in combinato disposto con l’articolo 49 TFUE e con gli articoli 30 e 41, nonché con il considerando 68 di tale direttiva) dev’essere interpretato nel senso che:
“esso osta a che uno Stato membro riconosca al promotore di una procedura di finanza di progetto un diritto di prelazione che gli consente, nell’ipotesi in cui il contratto di cui trattasi non gli sia stato inizialmente aggiudicato, di adeguare la sua offerta a quella dell’aggiudicatario inizialmente prescelto e di ottenere così l’aggiudicazione di tale contratto, a condizione di rimborsare le spese che l’aggiudicatario iniziale ha sostenuto per preparare la sua offerta, senza che tale rimborso possa superare il 2,5% del valore stimato dell’investimento atteso dall’aggiudicatario a partire dal progetto di fattibilità posto a base di gara”.
Mancata presentazione rapporto di genere: TAR Lazio conferma legittimità del soccorso istruttorio
Il TAR Lazio (Sez. II bis n.3265 del 20 febbraio u.s.) si è pronunciato sulla possibilità di sanare con il soccorso istruttorio l’omessa allegazione del rapporto di genere.
Come noto, l’art. 94, comma 5, lett. c), D. Lgs. 36/2023 sancisce, con riferimento alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse derivanti da PNRR, l’esclusione automatica degli “operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale … che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità …. ”.
Sul punto, l’art. 46 D. Lgs. 198/2006 onera le imprese pubbliche o private, che occupano oltre 50 dipendenti, della redazione di un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni.
Sia il Codice Appalti (art. 1 All. II.3) che il MIT (Parere n. 3697 del 2.10.2025) propendono per l’applicabilità dell’esclusione automatica in caso di omessa presentazione, al momento della domanda, del rapporto sulla relazione del personale, per tutte le procedure di gara e non soltanto per quelle afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR/PNIC. Si tratta unicamente di stabilire se l’omessa allegazione di tale documento è suscettibile o meno di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 D. Lgs. 36/2023 e, in caso di risposta positiva, secondo quali modalità.
Al riguardo, l’art. 101, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023 ha stabilito che è possibile avvalersi del c.d. soccorso istruttorio c.d. “sanante” al fine di “sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica”.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 202/2026, ha sancito la doverosità, in capo alla stazione appaltante, dell’attivazione del soccorso istruttorio in relazione al rapporto sulla parità di genere. E ciò in quanto “l’obbligo di tal fatta costituisce sì requisito sostanziale della gara, ma l’omessa allegazione del documento in sede di gara non equivale automaticamente alla sua assenza, se l’operatore economico dimostra tale rapporto era stato regolarmente redatto e trasmesso prima della scadenza dei termini di presentazione delle offerte”.
Il TAR Lazio ha concluso quindi che il soccorso istruttorio sanante mira, nel caso specifico, “a evitare, in omaggio al principio del favor partecipationis, esclusioni di carattere formale, in quanto diretto a sollecitare la produzione successiva di un documento non tempestivamente prodotto in corso di gara, ma comunque in possesso dell’operatore economico, in data antecedente alla valutazione delle offerte e comunque non afferente a esse..."