Edilizia, scadenza richiesta riduzione contributiva!

Edilizia, scadenza richiesta riduzione contributiva!

L’ INPS, con la circolare del 21 novembre 2025 n. 145, illustra i requisiti necessari per accedere al beneficio e conferma che l’agevolazione è riservata ai datori di lavoro classificati nel:

  • settore industria: codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05;
  • settore artigianato: codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.

La riduzione si applica esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali).

Non spetta ai lavoratori a tempo parziale e riguarda i contributi per le assicurazioni sociali, esclusa quella pensionistica.

ATTENZIONE! Ricordiamo che il termine per l'invio delle domande è fissato al 15 marzo 2026

Per accedere al beneficio, le imprese devono:

  • essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
  • rispettare la normativa sulla retribuzione imponibile;
  • non aver riportato condanne per violazioni della sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni;
  • rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali.

Le domande devono essere inviate esclusivamente online, mediante il modulo "Rid-Edil", disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione "Comunicazioni on-line" e verranno elaborate entro il giorno successivo.

Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2025 a dicembre 2025.

L’INPS, in caso di esito positivo, attribuisce il codice di autorizzazione "7N" per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.

Si può fruire del beneficio fino a febbraio 2026, con la denuncia UNIEMENS.

La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive (come l'esonero per l'occupazione giovanile) e non si applica in presenza di contratti di solidarietà per i lavoratori con orario ridotto.

Consulta la circolare INPS del 21 novembre 2025, n. 145 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.11.circolare-numero-145-del-21-11-2025_15086.html

  • 06 marzo 2026
  • Blog-news
  • 13 Visite