News Fiscali & Societarie, aggiornamento al 10 Marzo 2026

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Credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive: richieste fino al 18 aprile 2026

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con un Avviso pubblicato sul suo sito istituzionale informa che fino alle ore 23.59 del 18 aprile 2026 i lavoratori autonomi, le imprese e gli Enti non commerciali possono inviare le domande per accedere al credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive, relativo agli investimenti effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024, tramite l’apposita piattaforma online, accessibile da questo link: https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2024/it/home/

Beneficiari

Possono richiedere il beneficio fiscale i lavoratori autonomi, le imprese e gli enti non commerciali che abbiano effettuato investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni a favore di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che sostituisce il precedente Registro CONI).

il soggetto sportivo destinatario della sponsorizzazione deve avere obbligatoriamente i seguenti requisiti:

  • operare in discipline ammesse ai Giochi Olimpici o Paralimpici
  • svolgere attività sportiva giovanile
  • aver conseguito nel 2023 ricavi prodotti in Italia, come previsto dall’articolo 85, comma 1, lett. a) e b) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) almeno pari a 150 mila Euro ma non superiori a 15 milioni di Euro.

Inoltre l’investimento pubblicitario a favore delle Società sportive, non deve essere stato inferiore a € 10.000,00 al netto dell’IVA.

Tipologia e modalità del contributo tramite credito d’imposta

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute per investimenti pubblicitari e sponsorizzazioni effettuati dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024.

Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è concesso nei limiti delle risorse disponibili tramite la presentazione della domanda attraverso la piattaforma dedicata.

Presentazione delle domande tramite Piattaforma

La piattaforma online consente agli Utenti:

  • la compilazione della domanda
  • il caricamento della documentazione
  • il monitoraggio dello stato della domanda

All’interno del portale è disponibile una guida operativa che illustra passo dopo passo le modalità di compilazione.

ATTENZIONE! Sono assolutamente escluse le domande inviate con modalità diverse da quelle telematiche previste e quelle presentate oltre i termini stabiliti.

L’utente, una volta trasmessa la domanda, può accedere alla sezione “Dati della domanda” per verificarne l’avanzamento e visualizzare nel campo “Note” le richieste di chiarimento/integrazione del funzionario incaricato della lavorazione.

Inoltre, nella sezione delle FAQ, in costante aggiornamento, è possibile consultare le domande e le risposte sui dubbi più comuni in merito al beneficio fiscale in questione.

Consulta l’avviso del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri a questo link: https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2024/it/home/

Consulta la Guida Operativa a questo link: https://www.sportgov.it/_file/Guida%20operativa%20-%20Sponsorizzazioni.pdf

Consulta le FAQ a questo link:

https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/credito-dimposta-2024/faq-2024/

La Corte di Cassazione conferma la stessa aliquota IVA per le operazioni tra consorzio e committente e tra consorzio e consorziate negli Appalti Pubblici

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4401 del 26 febbraio 2026, ha affermato che nell’ambito dell’esecuzione di un appalto pubblico, le prestazioni rese dalle consorziate in favore del consorzio, scontano la stessa aliquota IVA applicabile alle prestazioni eseguite dal consorzio nei confronti del committente.

La Corte sancisce così l’equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra quest’ultima e l’ente appaltante: le prestazioni rese dalle consorziate devono essere assoggettate allo stesso regime fiscale IVA applicabile alle operazioni rese dal consorzio a favore del committente poiché la società consortile è un mero organismo strumentale che si interpone tra l’ente appaltante e le consorziate.

Il caso oggetto di contenzioso nasce dal mancato rimborso di un credito IVA derivante dal fatto che da un lato, il consorzio aveva fatturato le operazioni nei confronti del committente applicando l’aliquota IVA agevolata al 10%, mentre dall’altro, le prestazioni rese dalle consorziate in favore del consorzio erano state assoggettate all’aliquota ordinaria.

L’Agenzia delle Entrate contesta l’erronea applicazione dell’aliquota ordinaria nei rapporti tra consorzio e consorziate in luogo di quella agevolata del 10%, sottolineando come il regime fiscale non può che essere il medesimo quando le prestazioni sono rese in favore del consorzio per consentirgli lo svolgimento dell’appalto.

Difatti, le imprese che si aggiudicano un appalto pubblico possono costituire un consorzio per l’esecuzione dello stesso, il quale, tuttavia, è soltanto una struttura operativa a servizio delle imprese consorziate. In sostanza, le prestazioni compiute in favore del committente dal consorzio sono in realtà riconducibili alle consorziate.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso evidenziando come “le prestazioni rese dalle consorziate in favore del consorzio per l’esecuzione dell’appalto non sono altro che prestazioni rese in favore del committente attraverso lo strumento del consorzio (che opera in nome proprio, ma per conto delle consorziate), sicché non troverebbe alcun senso l’applicazione di un’aliquota diversa da quella applicata per l’appalto”.

Il principio era stato già ribadito in casi analoghi in cui i costi sostenuti dal consorzio per lo svolgimento di attività relative all’esecuzione dell’appalto erano ribaltati sulle consorziate che, a loro volta, emettevano fatture nei confronti del committente.

La particolarità della pronuncia della Corte è che, in questo caso, è il consorzio che ha emesso le fatture nei confronti del committente applicando l’aliquota agevolata, mentre le consorziate, che hanno svolto delle prestazioni in favore del consorzio finalizzate all’esecuzione dell’appalto hanno applicato l’aliquota ordinaria.

La Corte ritiene estensibili le argomentazioni già espresse nei casi precedenti, ove si afferma che «In tema di IVA, il principio di equivalenza dei rapporti giuridici tra imprese consorziate e società consortile e tra queste e l’ente appaltante impone l’unitarietà del regime fiscale della doppia fatturazione, con conseguente trasferibilità dell’agevolazione tributaria nell’ambito del meccanismo del cd. ribaltamento, per cui il regime fiscale della fattura originaria non può che essere il medesimo della fattura emessa nei confronti dei consorziati» (consulta le seguenti sentenze: Corte di Cassazione n. 18437/2017; sempre sullo stesso argomento: Corte di Cassazione n. 3166/2018; Corte di Cassazione n. 24320/2018; Corte di Cassazione n. 19786/2020).

Da ciò ne deriva che il regime fiscale deve necessariamente essere lo stesso quando le prestazioni sono rese in favore del consorzio per consentirgli lo svolgimento dell’appalto, alla luce del rapporto di strumentalità che esiste tra consorzio e consorziate per l’esecuzione dell’appalto.

Infine, che la Corte di Cassazione, nel giungere a queste conclusioni a proposito di un consorzio, precisa che lo stesso principio ai fini della fatturazione vale anche nell’ipotesi in cui le imprese consorziate costituiscano, dopo l’aggiudicazione, una Società Consortile.

Agenzia delle Entrate: gli ultimi chiarimenti riguardanti i contribuenti che applicano il regime forfettario.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio parere relativamente ad alcune questioni operative che interessano i contribuenti che applicano il regime forfettario di cui alla Legge 190/2014.

Di seguito una sintesi di quanto enunciato dall’Agenzia attraverso le sue risposte agli Interpelli:

Partecipazione a rete-contratto

Con la risposta ad Interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, l’Agenzia valuta il caso di un professionista forfettario che intende partecipare a una ”rete pura tra professionisti da costituirsi nella forma della rete-contratto” con lo scopo di gestire in comune la prestazione lavorativa di uno o più lavoratori dipendenti.

Nello specifico, un professionista sarà responsabile degli adempimenti riguardanti la gestione del rapporto di lavoro e gli oneri amministrativi, addebitando pro quota agli altri retisti le somme a questi riferibili, in funzione dell’utilizzo del lavoratore dipendente ad essi direttamente e analiticamente imputabile.

L’Agenzia ritiene che la partecipazione a una rete contratto, con le caratteristiche descritte, da parte di un professionista in regime forfetario non integri i presupposti della causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1, L. n. 190/2014 (ossia quella relativa al divieto di partecipazione in società); tale soluzione è, quindi, pienamente compatibile con l’utilizzo da parte dei professionisti del regime forfettario.

Somme incassate per errore

Con la risposta ad Interpello 26 del 10 febbraio 2026, viene analizzata l’ipotesi relativa ad un professionista (medico che opera per conto di una Azienda Sanitaria Provinciale) che per errore ha incassato somme non spettanti, somme che nell’anno successivo ha provveduto a restituire. L’Agenzia delle Entrate osserva che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfetario, nel limite degli 85.000 euro rientra ogni compenso percepito ovvero ricavo conseguito dal professionista/imprenditore, compresi quelli che siano successivamente restituiti al committente/cliente (perché, ad esempio, in tutto o in parte, in origine non spettanti per errore nella loro quantificazione). Pertanto, l’incasso di una somma poi restituita comunque deve essere considerato per la verifica della soglia oltre la quale il contribuente fuoriesce dal regime forfettario.

Investimenti in start up innovative

Con la risposta ad Interpello 29 del 10 febbraio 2026, l’Agenzia prende in considerazione la possibilità per il contribuente forfettario di fruire dei benefici per gli investitori in start up innovative.

Ai soggetti che effettuano investimenti in start up innovative, l’articolo 29­bis, D.L. 179/20 riconosce una detrazione IRPEF (che nella più parte dei casi è pari al 30% di quanto investito); l’articolo 2, L. n. 162/2024 stabilisce che, qualora tale detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, al contribuente è riconosciuto un corrispondente credito di imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

Per i contribuenti in regime forfettario si pongono dubbi in relazione alle spese che danno diritto a benefici in dichiarazione dei redditi, in quanto il reddito prodotto all’interno di tale regime non è soggetto ad Irpef, ma è interessato da tassazione sostitutiva.

L’Agenzia osserva che tale possibilità di conversione della detrazione in credito d’imposta trova applicazione anche nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario, i quali potranno utilizzare detto credito nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione.

Consulta la risposta ad Interpello n. 24 del 9 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9680917/Risposta+n.+24_2026/5319dfae-7ad7-8143-07b3-5c9c1d0f0db8

Consulta la risposta ad Interpello n. 26 del 10 febbraio 2026   dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9680917/Risposta+n.+26_2026/12567f26-9d42-0015-6877-edb3a3e9049f

Consulta la risposta ad Interpello 29 del 10 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate a questo link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/9680917/Risposta+n.+29_2026/c9ce01e2-ad5d-39b3-00f1-c16947d6bb5a

Richiesta riduzione contributiva per il settore Edilizia entro il 15/03/2026

Facendo seguito alle precedenti newsletter ricordiamo ai nostri Referenti che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha confermato anche per il 2025 la riduzione contributiva dell'11,5%, a favore delle imprese del settore edile. Il termine per l'invio delle domande è fissato al 15 marzo 2026

L’ INPS, con la circolare del 21 novembre 2025, n. 145, illustra i requisiti necessari per accedere al beneficio e conferma che l’agevolazione è riservata ai datori di lavoro classificati nei seguenti settori:

  • settore industria: codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05;
  • settore artigianato: codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.

La riduzione si applica esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali).

Non spetta ai lavoratori a tempo parziale e riguarda i contributi per le assicurazioni sociali, esclusa quella pensionistica.

Per accedere al beneficio, le imprese devono:

essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

rispettare la normativa sulla retribuzione imponibile;

non aver riportato condanne per violazioni della sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni;

rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali.

Le domande devono essere inviate esclusivamente online, mediante il modulo "Rid-Edil", disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione "Comunicazioni on-line" e verranno elaborate entro il giorno successivo.

Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2025 a dicembre 2025.

L’INPS, in caso di esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione "7N" per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.

Il termine per l'invio delle domande è fissato al 15 marzo 2026.

Si può fruire del beneficio fino a febbraio 2026, con la denuncia UNIEMENS.

La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive (come l'esonero per l'occupazione giovanile) e non si applica in presenza di contratti di solidarietà per i lavoratori con orario ridotto.

Consulta la circolare INPS del 21 novembre 2025, n. 145 a questo link: https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2025.11.circolare-numero-145-del-21-11-2025_15086.html

INL, Decreto Sicurezza: le novità in materia di vigilanza

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026, con la quale ha fornito un quadro sulle principali novità introdotte dal decreto legge n. 159/2025 (convertito dalla Legge n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

In particolare, l’intervento dell’Ispettorato riguarda le disposizioni, contenute nel Decreto Sicurezza 2025 sull’attività di vigilanza, introducendo nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro, alcuni direttamente operativi, altri rimessi all’adozione di appositi Decreti Ministeriali.

Questi in sintesi gli argomenti trattati dalla circolare INL n. 1/2026:

  • Attività di vigilanza, appalto e subappalto
  • Badge di cantiere
  • Patente a crediti
  • Esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali
  • Obbligo di comunicazione del domicilio digitale
  • Comunicazioni obbligatorie
  • Disposizioni in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ)
  • Notifica preliminare
  • Misure di prevenzione di condotte violente o moleste
  • Dispositivi di protezione individuali
  • Requisiti di sicurezza delle scale
  • Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
  • Formazione in materia di SSL
  • Requisiti dei modelli di organizzazione e di gestione (MOG)
  • Sorveglianza sanitaria
  • Disciplina in materia di salute e sicurezza applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile
  • Modifiche alla composizione degli organi del sistema istituzionale in materia di SSL

Consulta la circolare INL in materia di patente a crediti e decurtazioni per lavoro “nero” a questo link:  

https://www.ispettorato.gov.it/files/2026/02/INL-DCVIG.REGISTRO-UFFICIALEU.0000609.22-01-2026_PAC-e-decurtazioni-per-lavoro-nero.pdf

Rating di Legalità: in vigore dal 16 marzo 2026 il Nuovo Regolamento

Ricordiamo ai nostri Referenti che L’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato informa che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2026, il Nuovo Regolamento Attuativo in materia di Rating di Legalità (delibera AGCM, 27 gennaio 2026, n. 31812), che entrerà in vigore il prossimo 16 marzo 2026

Consulta la Delibera dell’AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 gennaio 2026, n. 31812 (Supplemento al Bollettino n. 6 del 10 febbraio 2026; G.U. n. 33 del 10 febbraio 2026) a questo link:

https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/normativa/regolamenti-e-comunicazioni

INL, RENTRI: obbligo di geolocalizzazione dei mezzi per il trasporto rifiuti pericolosi e rispetto della privacy e dello Statuto dei Lavoratori

Con circolare n.831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti in materia di applicazione dell’art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate dal Regolamento che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal RENTRI.

Con la Circolare n.831 del 28 gennaio 2026 l’INL ha specificato che i sistemi di geolocalizzazione GPS installati sui mezzi per il trasporto di rifiuti pericolosi, previsti dal RENTRI, non configurano un controllo a distanza illecito dei lavoratori in quanto considerati meri “strumenti di lavoro” necessari per lo svolgimento delle attività.

Pertanto, l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli adibiti al trasporto di rifiuti pericolosi, per le aziende non comporta un obbligo di stipulazione preventiva di accordi con le organizzazioni sindacali o la richiesta di autorizzazioni allo stesso ispettorato,

Nel caso in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970.

ATTENZIONE! Ricordiamo che il RENTRI è un sistema di tracciabilità dei rifiuti: è quindi necessario che l’installazione dei dispositivi GPS avvenga sempre nel rispetto della normativa sulla privacy.

Consulta la circolare INL n.831 del 28 gennaio 2026 a questo link: https://www.ispettorato.gov.it/files/2026/02/inl.INL-DCVIG.REGISTRO-UFFICIALEU.0000831.28-01-2026.pdf

  • 10 marzo 2026
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