Newsletter Edilizia, aggiornamento al 17 Aprile 2026

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 17 Aprile 2026

Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,

sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 17 Aprile 2026.

Questi gli argomenti trattati:

Qualificazione OS 21 e Patentino Certificato: CONFAPI ANIEM avvia confronto con SOA e ANAC

Lo scorso 14 aprile si è svolto il preannunciato incontro con le associazioni delle Soa per verificare la possibilità di dare attuazione a quanto previsto nel CCNL CONFAPI ANIEM sulle modalità di attestazione della categoria OS 21. Il Codice dei Contratti pubblici prevede, come noto, (art. 18, comma 24 dell’Allegato II.12 del Decreto legislativo 36/2023) che ai fini dell’applicazione dell’obbligo di possesso del patentino certificato occorre verificare le previsioni dei contratti collettivi nazionali.

Nella nuova formulazione dell’art. 77 del CCNL CONFAPI ANIEM viene previsto, in particolare, che il patentino certificato non è necessario per l’attestazione della qualificazione acquisita tramite lavorazioni che non comprendono attività inerenti sottofondazioni, pali, trivellazioni, pozzi (come ad esempio il consolidamento manuale, le sottomurazioni classiche o l'adeguamento sismico che non comporti perforazioni meccanizzate). Questa previsione, secondo CONFAPI ANIEM, deve essere recepita (l’unica in tal senso nei tre contratti dell’edilizia comparativamente più rappresentativi) in fase di attestazione per le imprese che applicano il CCNL CONFAPI (codice F018).

Le Associazioni delle SOA, pur condividendo l’impostazione di CONFAPI ANIEM e prendendo atto della novità contrattuale, hanno evidenziato che la questione è oggetto da tempo di un articolato confronto con ANAC che, finora, ha interpretato la norma in modo rigido sostenendo che il requisito del patentino vada verificato in fase di qualificazione e considerando la categoria nella sua unitarietà senza possibilità di differenziazione sulla base delle lavorazioni che la compongono.

Si è convenuto pertanto di rappresentare un quesito all’Autorità che sarà inoltrato nei prossimi giorni da CONFAPI ANIEM per sollecitare una modifica delle modalità di qualificazione alla luce della nuova previsione contrattuale.

Protocollo di Legalità: il documento unitario delle Associazioni al Ministero dell’Interno

A seguito dell’audizione preliminare svoltasi lo scorso 1° Aprile presso il Ministero dell’Interno sul protocollo tipo di legalità, le Associazioni imprenditoriali intervenute (CONFAPI ANIEM, ANCE, Organizzazioni dell’Artigianato) hanno condiviso un documento che è stato trasmesso al Prefetto Paolo Canaparo, Presidente del CCASIIP (Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari).

Nelle considerazioni di carattere generale è stata evidenziata l’esigenza di un unico protocollo che abbia valenza su tutto il territorio nazionale e per tutte le opere. Ciò sia per garantire uniformità di disciplina del settore sia per semplificare gli adempimenti e gli obblighi a carico delle aziende rispetto alle opere in cui sono coinvolte. Contestualmente è stata ribadita la necessità di coerenza con i principi cardini del Codice dei Contratti e, in particolare, con il principio della fiducia che il Protocollo dovrebbe riprendere.

La concreta attuazione dei protocolli dovrebbe inoltre essere utilmente accompagnata dall’adozione di atti interpretativi o FAQ esplicative di portata nazionale: molte delle criticità applicative riguardano il fatto che, sovente, è necessario compiere uno sforzo interpretativo individuale, al fine di applicare le prescrizioni contenute nei Protocolli, tenuto conto delle molteplici, variegate e peculiari casistiche contrattuali che accompagnano l’esecuzione dell’opera, alle quali le stesse devono essere adattate.  

Inoltre, è stato segnalato un problema di carattere economico, legato al fatto che l’applicazione delle numerose e pervasive misure di prevenzione e controllo contenute nel Protocollo genera aggravi ed oneri significativi per gli operatori economici. Per questo il Protocollo dovrebbe indicare espressamente una quota da destinare al pagamento di tali misure, che le committenti dovrebbero riconoscere alle imprese: le Associazioni imprenditoriali hanno proposto l’inserimento di una clausola espressa volta a prevedere che i costi connessi all’attuazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli, inclusi i costi relativi al “Referente di cantiere”, siano ricompresi in un’apposita aliquota forfettaria, da individuare nel quadro economico dell’intervento a cura del soggetto aggiudicatore o concedente, e sottratta a ribasso d’asta, in quanto destinata all’implementazione delle misure di prevenzione e contrasto alla criminalità e ai tentativi di infiltrazione mafiosa.

ANAC: assunzione di ex direttore lavori a impresa configura pantouflage

Con un parere approvato lo scorso 1° aprile, l’ANAC ha dichiarato che l’assunzione da parte di un’impresa stradale di un ingegnere già in servizio presso l’ufficio lavori pubblici di un comune, che sul medesimo appalto aveva svolto l’incarico di direttore dei lavori, configura una violazione del divieto di pantouflage previsto dall’art. 53, comma 16-ter, D.LGS. n. 165/2001.

La norma prevede, in particolare, che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

Il divieto di pantouflage, finalizzato a prevenire conflitti di interesse e fenomeni corruttivi, interviene nella fase successiva alla cessazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione con una pubblica amministrazione.

ANAC ha evidenziato che nella fattispecie non rientrano solo gli atti conclusivi del procedimento o le decisioni formalmente adottate dagli organi dell’amministrazione, ma anche tutte quelle attività che, in modo sostanziale, incidono sulla situazione giuridica del destinatario.

Nel caso specifico oggetto del parere, il professionista aveva redatto due perizie di variante, predisposto il primo stato di avanzamento, la contabilità finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione. Si tratta, secondo ANAC, di attività che non si esauriscono in un supporto tecnico neutro, ma che entrano nel merito del contenuto del rapporto contrattuale e delle sue modifiche.

In questo contesto non ha alcun rilievo il fatto che lo stesso non abbia partecipato alle sedute di giunta o non abbia avuto un ruolo diretto negli impegni di spesa: ciò che rileva è la capacità di incidere sulla sfera giuridica del contraente privato e modificarla anche unilateralmente.

L’Autorità ha quindi concluso ritenendo sussistente la violazione del divieto di pantouflage.

Al via il badge di cantiere nelle aree del Sisma

La CNCE ha reso noto lo stato di attuazione della disciplina e delle modalità operative inerenti al badge di cantiere nelle aree del sisma, a seguito dell’attività di coordinamento e della collaborazione con l’ufficio del Commissario alla ricostruzione.  In questo contesto è stata avviata anche la programmazione della formazione alle Casse Edili/EDILCASSE.

Al fine di condividere con le Casse Edili ed EDILCASSE del cratere tutte le modalità procedurali previste e avviare la formazione negli applicativi predisposti, sono stati organizzati a Roma due incontri formativi (14 e 15 aprile), con la partecipazione del Commissario Sen. Guido Castelli e della sua struttura tecnica.

 

Sul sito istituzionale del Commissario Straordinario per la ricostruzione (sezione “registro dei decreti 2026”) è stata pubblicata l’Ordinanza commissariale n.332 del 13 aprile, contenente l’approvazione della documentazione del badge di cantiere nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici: decorsi 30 giorni (quindi dal 13 maggio p.v.) scatta l’avvio operativo.

Il badge sarà costituito da una tessera non riproducibile che riporterà foto e dati anagrafici, impresa di appartenenza, data di inizio del rapporto di lavoro, qualifica, Cassa Edile/EDILCASSA di riferimento, coordinate GPS per la lettura del badge, data e orario di accesso ai cantieri.

L’avvio sarà accompagnato da “una fase di monitoraggio e analisi finalizzata all’ottimizzazione dei relativi processi di utilizzo del badge di Cantiere da parte delle imprese affidatarie o esecutrici”. Il monitoraggio, che si protrarrà per tutto l’anno in corso, consentirà di individuare eventuali miglioramenti con “conseguente adeguamento, ove necessario, delle relative modalità operative”.

Ministro Foti preannuncia Decreto e DDL su emergenza abitativa

Il Ministro delle Politiche Europee, PNRR e le Politiche di Coesione, Tommaso, Foti, rispondendo ad un'interrogazione durante il question time alla Camera ha preannunciato l’imminente presentazione del decreto e di un disegno di legge su casa e emergenza abitativa.

Sono in arrivo, in particolare, “un Decreto Legge e un Disegno Di Legge, proprio per affrontare da una parte le emergenze strutturali e dall'altra per dare risposte che possono avvantaggiare le famiglie, ma soprattutto le giovani coppie. Sappiamo tutti cosa vuol dire poter far fronte a un mutuo soprattutto nelle città metropolitane quando la quota della rata è pari a circa il 50-55% dello stipendio medio delle famiglie”.

Secondo quanto anticipato dal Ministro il Governo intende attivare sia politiche di edilizia residenziale pubblica o sociale sia misure per aiutare quella fascia di persone che non rientrano più nei limiti dell'edilizia residenziale pubblica ma che, “affrontando ugualmente il mercato in quanto tale, non hanno risorse necessarie sotto il profilo economico per farvi fronte”.

Il Decreto MASE: autorizzazioni e norme tecniche per gli impianti geotermici a servizio di edifici

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 2026 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che aggiorna i regimi autorizzativi degli impianti geotermici di piccola dimensione a servizio degli edifici e stabilisce alcune prescrizioni tecniche generali e per la perforazione.

L’art. 1 dispone che il “decreto si applica alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico … realizzate mediante l’installazione di impianti scambiano solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in appositi impianti posti a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo”.

L’art. 3 precisa che è soggetta ad attività libera la realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni: le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna e la potenza termica dell’impianto è inferiore a 50 kW.

In questi casi, il modello unico semplificato è reso disponibile dal proponente alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro 5 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto.

Sono invece soggetti a PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) gli impianti di potenza termica inferiore a 500 kW, le cui sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondità non superiore a 250 metri dal piano campagna. Nella normativa fino a oggi in vigore, la soglia di potenza era fissata pari a 100 kW e la profondità pari a 170 m.

In attesa dell’operatività della piattaforma SUER, la presentazione della documentazione sarà effettuata in modalità digitale.

L’art. 4 riporta le prescrizioni tecniche di carattere generale, il successivo art. 5 le norme Uni di riferimento, mentre l’art. 6 elenca le disposizioni tecniche per la perforazione.

Consulta il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gazzetta pubblicato sulla Ufficiale del 15 aprile 2026 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticoloDefault/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-04-14&atto.codiceRedazionale=26A01812&atto.tipoProvvedimento=DECRETO

Esclusione per grave illecito professionale: ampio margine discrezionale secondo il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 916 del 4 febbraio u.s.) si è espresso sulle valutazioni della stazione appaltante in merito all’affidabilità dell’impresa e sull’incidenza di pronunce penali non definitive ai fini della configurazione del grave illecito professionale e relativa esclusione.

Il caso preso in esame ha riguardato una procedura aperta per l’affidamento di un servizio con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con applicazione dell’inversione procedimentale.

L’impresa ricorrente, risultata prima nella graduatoria provvisoria, al momento dell’apertura della busta amministrativa ha segnalato una vicenda penale nella quale era stato coinvolto il proprio amministratore unico e socio di maggioranza, destinatario di accuse gravi e di una misura cautelare.

All’esito dell’istruttoria, il seggio di gara ha proposto l’esclusione, ritenendo configurabile l’ipotesi del grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del D.LGS. n. 36/2023, sulla base di una valutazione complessiva che teneva conto sia della vicenda penale sia della mancanza di una reale discontinuità gestionale, anche in relazione al ruolo ancora incisivo del socio di maggioranza.

La società ha contestato il provvedimento sostenendo che la decisione fosse stata in realtà assunta dal seggio e non dal RUP, che le misure di self-cleaning erano state ostacolate da fattori esterni e che non fosse possibile fondare l’esclusione su vicende penali non definitive.

Il Tar ha respinto il ricorso dell’impresa e, analogamente, il Consiglio di Stato, in appello, ha confermato la decisione ritenendo l’attività istruttoria completa, coerente e di tale da definire un quadro esaustivo e chiaro della situazione. Il RUP ha potuto esprimere la propria decisione avvalendosi anche degli atti del seggio, senza che questo determini alcun vizio in quanto ciò che rileva non è la paternità materiale dell’analisi ma l’assunzione consapevole dei suoi esiti.

L’impresa, secondo il Consiglio di Stato, avrebbe dovuto adottare un comportamento tempestivo e trasparente tale da incidere sui propri assetti organizzativi; la verifica sull’affidabilità, peraltro, non deve limitarsi alle cariche formali ma deve riguardare tutti coloro che concretamente sono in grado di orientare le scelte dell’azienda.

TAR Lazio: definizione e funzione delle spese generali

Il TAR Lazio (Sent. n. 6770 del 15 aprile u.s.) ha precisato i confini e la funzione delle spese generali negli appalti pubblici.

Secondo i Giudici, esse assolvono alla funzione di copertura dei costi indiretti dell’attività imprenditoriale — quali amministrazione, formazione, coordinamento, assicurazioni — e più in generale delle sopravvenienze fisiologiche ed eventuali. Non sono concepite come una riserva disponibile per supplire a carenze nella copertura di voci strutturali, come la manodopera, che devono essere specificamente calcolate e giustificate nell’ambito dell’offerta economica.

L’ammissione di una compensazione tra queste due categorie determinerebbe una sovrapposizione impropria tra funzioni economiche distinte e comprometterebbe la trasparenza del meccanismo concorrenziale.

Il TAR ha deciso, pertanto, di aderire alla giurisprudenza per la quale non è possibile inserire i costi della mano d’opera all’interno delle spese generali.

  • 17 aprile 2026
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