MIMIT: Decreto Attuativo dell'iperammortamento 2026/2028

MIMIT: Decreto Attuativo dell'iperammortamento 2026/2028

Il Ministro Urso ha firmato il Decreto di attuazione della misura Transizione 5.0 – iper ammortamento contenuta nell'ultima Legge di Bilancio.

Il decreto, dopo la bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, sarà firmato dal Ministro dell'Economia Giorgetti e, dopo il passaggio in Corte dei Conti, potrà essere pubblicato.

Ne consegue che, per rendere operativo il Decreto di attuazione della misura Transizione 5.0, servirà un successivo decreto direttoriale che fisserà l'apertura dei termini delle domande e di avvio della piattaforma che sarà gestita dal GSE. La tempistica dovrebbe essere di circa un mese e la misura dovrebbe essere operativa entro la prima settimana di giugno.

Entrando nel merito del decreto che disciplina l'accesso all'iperammortamento del costo di acquisizione di beni strumentali nuovi, finalizzata alla trasformazione tecnologica e digitale (secondo gli allegati IV e V alla legge n. 199/2025) e all'autoproduzione/autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, si prevede che:

  • il periodo di validità degli investimenti è a partire dal 1° gennaio 2026 e devono essere completati entro il 30 settembre 2028. La lett. i) dell'articolo 1 relativa al completamento degli investimenti consente di chiarire che i beni prenotati nel 2025 ma consegnati nel 2026 possono rientrare nell'iperammortamento, poiché fa fede la data di consegna o spedizione ai sensi dell'art. 109 del TUIR;
  • la maggiorazione è relativa alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ai fini delle imposte sui redditi;
la misura dell'agevolazione è modulata in base all'entità dell'investimento complessivo:
  • 180% fino a 2,5 mln. di euro di investimento;
  • 100% fino a 10 mln. di euro di investimento;
  • 50% fino a 20 mln. di euro di investimento.

Per quello che riguarda la procedura, rispetto alla precedente relativa al credito di imposta Transizione 5.0, è stata resa più stringente prevedendo anche comunicazioni annuali (a partire dal 2027) entro il 20 gennaio dei dati sugli investimenti effettuati ed entro il 30 giugno del relativo piano di ammortamento. In particolare, l'impresa deve seguire una procedura telematica tramite la piattaforma del GSE, accessibile con SPID/CIE:

Comunicazione Preventiva con l'invio dei dati identificativi, tipologia e ammontare degli investimenti previsti (di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio n. 199 del 2025) e la data presunte di interconnessione o entrata in funzione;

Comunicazione di Conferma, da inviare entro 60 giorni dall'esito positivo del GSE, confermando l'investimento e dimostrando il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione;

Comunicazione di Completamento dell'investimento, da inviare a investimenti ultimati e interconnessi, entro il 15 novembre 2028;

Comunicazioni Periodiche annuali (entro il 20 gennaio) dei dati sugli investimenti effettuati e (entro il 30 giugno) del relativo piano di ammortamento.

Relativamente ai requisiti tecnici e documentali per garantire la spettanza del beneficio, le imprese devono produrre: 

una perizia tecnica asseverata che attesti le caratteristiche tecniche dei beni, l'avvenuta interconnessione e la conformità degli impianti FER. La perizia deve essere rilasciata da ingegneri o periti industriali iscritti all'albo o, in alternativa, si richiede l'attestazione rilasciata da un ente di certificazione accreditato. Questa perizia – differentemente dalla precedente misura che esentava dalla perizia gli investimenti fino a 300.000 euro – diviene obbligatoria per tutti gli investimenti;

una certificazione contabile per attestare l'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza alla documentazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate alla revisione, deve essere rilasciata da un revisore o società di revisione iscritti nella sezione A del registro.

Per quello che riguarda i beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia rinnovabile, si specifica che gli impianti devono essere destinati all'autoconsumo della struttura produttiva e sono agevolabili:

  • gruppi di generazione dell'energia elettrica;
  • trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica ed i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione di energia;
  • impianti per la produzione di energia termica, inclusi i relativi sistemi di accumulo, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA ARG/elt 104/11;
  • servizi ausiliari di impianto;
  • impianti per lo stoccaggio dell'energia se asserviti a nuovi impianti di generazione di energie già esistenti.

La producibilità massima attesa non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico annuo della struttura produttiva.  Il decreto stabilisce tetti di spesa specifici differenziati per fonte (solare, eolica, geotermica, idraulica, biomasse) e fasce di potenza specificati nell'Allegato 1.

Il decreto disciplina, infine, le modalità di controllo da parte del GSE nonché i casi di decadenza totale o parziale dal beneficio.

ATTENZIONE! Non è previsto l'obbligo di sottoscrizione di polizza catastrofale e viene esclusa la possibilità di agevolare software in cloud as a service.

  • 08 maggio 2026
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