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Gentilissime e gentilissimi in indirizzo,
sottoponiamo alla vostra attenzione la Newsletter Edilizia, con gli ultimi aggiornamenti tecnici, fiscali e giuridici a cura di CONFAPI ANIEM alla data del 15 Maggio 2026.
Questi gli argomenti trattati:
Il Decreto Piano Casa in Parlamento
Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 7 maggio, il Decreto Legge n.66 sul Piano Casa ha iniziato il suo iter parlamentare per la conversione entro 60 giorni. La Commissione VIII della Camera ha già avviato l’esame del provvedimento con la relativa presentazione degli articoli da parte della Relatrice Mazzetti (FI).
A seguito dell’illustrazione, la Relatrice ha comunicato di reputare opportuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni informali, al fine di acquisire elementi informativi utili per il prosieguo dell'esame.
Di seguito una sintesi aggiornata sui contenuti del Decreto.
Recupero e manutenzione alloggi Edilizia residenziale pubblica e sociale (Art. 2-6)
Attraverso una ricognizione degli immobili pubblici, si prevede il recupero di alloggi con destinazione a canone calmierato per la parte destinata all’edilizia residenziale sociale.
Su questo ambito sono previsti i seguenti finanziamenti:
La governance è affidata a un Commissario Straordinario (da nominare con successivo decreto) in carica fino al 31.12.2027, con relativa struttura, cabina di monitoraggio interministeriale e eventuale sub-commissario.
Il Commissario gestisce tale funzione attraverso ordinanze con poteri straordinari e derogatori delle normative vigenti, fatti salvi il diritto penale, le disposizioni antimafia, le misure di prevenzione, il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché i vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea.
La fase operativa è affidata a INVITALIA SPA attraverso la stipula di apposite convenzioni con i Soggetti Attuatori (Enti Gestori, ex IACP, ecc.) e la pubblicazione di avvisi pubblici contenenti i requisiti di selezione dei programmi nel rispetto del Codice dei Contratti. Sono consentite operazioni di partenariato pubblico-privato.
Il decreto prevede anche la possibilità del RENT TO BUY: progetti su immobili di almeno 25 unità, garantendo elevata efficienza energetica e sostenibilità ambientale, con affitto a lungo termine e possibilità di acquisto finale da regolarsi attraverso apposite convenzioni con i Comuni.
Lo strumento finanziario FONDO HOUSING COESIONE (art. 7)
Viene creato uno strumento finanziario gestito da INVIMIT SGR SPA, denominato “FONDO HOUSING COESIONE”, al fine di contrastare il disagio abitativo con interventi di edilizia residenziale pubblica e sociale che prevedano “la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo”
Per l’anno 2026 si dispone una dotazione iniziale di 100 milioni di euro; Regioni, Province Autonome e Amministrazioni centrali potranno alimentare il Fondo attingendo alle risorse destinate all’edilizia abitativa dalla politica di coesione nazionale ed europea oggetto della revisione intermedia dei fondi strutturali 2021-2027.
Per questi interventi e per tutti quelli rientranti nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica e sociale sono previste specifiche semplificazioni procedurali: la SCIA per tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia e di demolizione/ricostruzione, la conferenza di servizi in forma semplificata con termine di conclusione entro 30 giorni e assenso acquisito in caso di amministrazioni assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato, automatica dichiarazione di pubblica utilità dei progetti inseriti in programmi di contrasto al degrado, cambio di destinazione d'uso semplificato, requisiti dimensionali minimi con altezze minime interne ridotte a 2,40 metri (invece di 2,70 m) e superfici minime inferiori (20 mq per una persona, 28 mq per due) per tutti gli interventi di edilizia residenziale sociale.
L’edilizia integrata (art. 9)
Riguarda la c.d. fascia sociale intermedia, da valutare sulla base di ISEE, età, composizione nucleo familiare e altri elementi che saranno definiti con successivo decreto attuativo.
I programmi coinvolgono investimenti privati e eventuali risorse pubbliche disponibili e devono prevedere almeno il 70% dell’importo complessivo dell’investimento di edilizia convenzionata.
Il valore di vendita o locazione deve essere ridotto di almeno il 33% rispetto ai prezzi di mercato e l'immobile deve mantenere la destinazione d'uso residenziale a prezzo calmierato per almeno 30 anni dalla data di fine lavori.
Viene data priorità agli interventi ai programmi di rigenerazione urbana, riuso di aree degradate, riqualificazione patrimonio edilizio con possibilità di incremento volumetrico fino al 35%.
Per grandi programmi di investimento con componente estera in misura non inferiore ad almeno un miliardo di euro si applica l’autorizzazione unica in luogo tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta e si provvede alla dichiarazione di preminente interesse strategico nazionale e alla nomina di un Commissario di Governo (art. 9, comma 7).
Agli interventi di edilizia integrata si applicano deroghe urbanistiche e semplificazioni procedurali: la superficie destinata all'edilizia convenzionata non concorre al conteggio della superficie lorda dell'intervento, i costi di bonifica possono essere portati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, la conferenza di servizi si svolge in forma semplificata (termine di conclusione entro 30 giorni) con assenso acquisito delle amministrazioni assenti o che abbiano espresso un dissenso non motivato, sono previsti cambi d’uso anche in deroga, incrementi volumetrici fino al 35%, dimezzamento degli onorari notarili.
Consulta il decreto Legge “Piano Casa” a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-07&atto.codiceRedazionale=26G00090&elenco30giorni=true
MIT su tempi e modalità di iscrizione delle riserve
Con parere n. 4241 del 21 aprile u.s., il MIT è intervenuto sulle condizioni ammesse per l’iscrizione delle riserve negli appalti pubblici.
Il quesito scaturisce da quanto previsto dal Codice Appalti (art. 7, comma 2, All. II.14, del DLGS 36/2023): "le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle... In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità". Esistono, quindi, altri atti che precedono temporalmente il registro di contabilità sui quali l'impresa è chiamata a iscrivere le riserve.
In questo contesto, è stato chiesto anzitutto se tra tali atti siano compresi i verbali predisposti durante l'esecuzione dei lavori, la nota con cui l'impresa trasmette il cronoprogramma, o la nota ad hoc con cui la ditta esplicita le riserve.
Secondo il MIT “ogni atto che documenta un'interazione tra le parti sulla fase esecutiva è potenzialmente idoneo a ricevere la manifestazione del dissenso (riserva) purché sia idoneo a documentare il fatto pregiudizievole o la disposizione della DL/SA, sia formale, cioè rientra nel flusso procedimentale dell’appalto, e sia idoneo a rendere edotta tempestivamente la stazione appaltante della contestazione”.
Pertanto, possono essere ricompresi tra gli atti idonei, i verbali di cantiere (verbali di consegna dei lavori totale o parziale, i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, e i verbali di nuovi prezzi) e gli ordini di servizio, se l'impresa intende contestare disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori che generano un onere immediato. “Riguardo alle note formali e cronoprogramma, una "nota ad hoc" non sostituisce l'obbligo di iscrizione nei documenti contabili ufficiali, ma serve a rispettare il requisito di tempestiva informazione” previsto dalla norma.
Nello stesso quesito è stato chiesto inoltre se, in assenza dell'iscrizione delle riserve su uno degli atti precedenti il registro di contabilità, le riserve iscritte sul registro debbano considerarsi intempestive (qualora, ovviamente, la percezione del danno sia precedente il registro di contabilità).
Il parere risponde precisando che se la percezione del danno avviene in un momento antecedente alla predisposizione del registro di contabilità, “l'impresa decade dal diritto di far valere la riserva se non l'ha iscritta sul "primo atto idoneo che ha avuto occasione di firmare o ricevere … L'iscrizione effettuata solo sul registro di contabilità, se avvenuta dopo che l'impresa ha già sottoscritto altri verbali o atti idonei relativi allo stesso scopo senza eccepire nulla, è considerata intempestiva e la pretesa è soggetta a decadenza”.
Consulta il parere MIT n. 4241 del 21 aprile 2026 a questo link: https://www.serviziocontrattipubblici.org/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/4241
In Gazzetta Ufficiale la conversione del “Decreto Commissari” con la norma sull’utilizzo del fresato d’asfalto
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026 è stata pubblicata la legge 8 maggio 2026, n. 71, (conversione del D.L. n. 32/2026) recante disposizioni in materia di commissari straordinari e concessioni).
Oltre alle diposizioni che impattano su specifiche opere (Ponte sullo Stretto, Traforo del Gran Sasso, Linea C Metropolitana di Roma, ecc.), il provvedimento, come anticipato nel precedente numero, prevede all’art. 9 la possibilità di utilizzo del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali, incluso il fresato d’asfalto.
Fino al 31 dicembre 2026, per interventi di manutenzione, costruzione e riqualificazione di infrastrutture stradali, le stazioni appaltanti possono adottare misure volte ad assicurare l’utilizzo integrale del materiale derivante dalla rimozione delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso, incluso il fresato d’asfalto, nel medesimo cantiere o nell’ambito di altri cantieri, interventi stradali o infrastrutturali di competenza del medesimo soggetto attuatore.
Il reimpiego è subordinato alla preventiva verifica, da parte del produttore, delle caratteristiche del materiale e della conformità ambientale dello stesso rispetto al processo di destinazione e all’impiego previsto.
Si segnala, infine, all’articolo 8-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, l’intervento relativo ai finanziamenti statali per la messa in sicurezza di ponti e viadotti che proroga il termine per l’aggiudicazione dei lavori al 30 settembre 2026, fermo restando il meccanismo di revoca automatica delle risorse in caso di mancato rispetto del termine.
Consulta la Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2026 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2026/05/09/106/sg/pdf
ANAC: I Bandi Tipo su servizi-forniture e su affidamento servizi di architettura e ingegneria
ANAC ha modificato e aggiornato il bando tipo n.1 del 2023 per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra le soglie europee, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’aggiornamento recepisce le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato sulla questione della messa a disposizione, tra i primi cinque classificati, della documentazione di gara non verificata dalla stazione appaltante in caso di inversione procedimentale.
Tra le novità più rilevanti si segnala l’introduzione, nel bando tipo e nella domanda di partecipazione, di clausole che prevedono che gli operatori economici dichiarino di aver utilizzato sistemi di Intelligenza Artificiale nella predisposizione dell’offerta o se intendono utilizzarli in fase esecutiva.
L’Autorità ha inoltre approvato il bando tipo n.2 concernente l’affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Il bando in questione tiene conto delle modifiche apportate alla specifica disciplina di settore ad opera del Decreto Legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 ed affronta e risolve taluni dubbi interpretativi, in particolare sui requisiti di idoneità professionale, sui requisiti economici/finanziari e tecnici/professionali, sulle problematiche concernenti l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM), sull’avvalimento e sul subappalto.
I documenti sono pubblicati sul sito dell’Autorità e entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Consulta le ultime comunicazioni di ANAC sui Bandi Tipo a questo link: https://www.anticorruzione.it/-/news.07.05.26.bandi.tipo
TAR Sicilia: la presentazione della domanda di iscrizione nella White List non equivale all’iscrizione
Il TAR Sicilia (Sentenza n. 1350 del 6 maggio 2026) ha precisato che la sola presentazione della domanda di iscrizione nella white list non equivale ad iscrizione e, pertanto, non può produrre gli stessi effetti giuridici.
Il TAR ha richiamato in tal senso la sentenza del Consiglio di Stato n. 10256/2024 che ha interpretato in tal senso la normativa vigente e, in particolare, l’art. 1, commi 52 e 53 della Legge n.190/2012.
Nel prevedere che l’iscrizione avvenga su richiesta dell’interessato, la norma nulla dispone in ordine a eventuali effetti della domanda antecedenti al perfezionamento del procedimento di iscrizione. Ne discende che, in base alla normativa di settore, il requisito si acquisisce solo a seguito della conclusione con esito favorevole, del procedimento aperto con la domanda di iscrizione.