Newsletter Edilizia: aggiornamento al 13 Ottobre 2023

Newsletter Edilizia: aggiornamento al 13 Ottobre 2023

Conversione “Decreto Omnibus”: proroga Superbonus unifamiliari e 50 Milioni per sicurezza strade

Sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 9 ottobre u.s. è stata pubblicata la legge n.136, conversione del D.L. n.104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici c.d. decreto Omnibus o Asset).

 Si segnalano alcune disposizioni che impattano sul nostro settore, a cominciare dalla proroga di 3 mesi del superbonus per gli edifici unifamiliari. L’art. 24 prevede in particolare, la proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023, del termine per sostenere le spese agevolate con il superbonus al 110% connesse ad interventi effettuati su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, computo nel quale possono essere compresi anche i lavori “non agevolati”.

Il provvedimento dispone anche interventi per la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti con lo stanziamento di 50 miliardi nel triennio 2023-2025 da destinare ai piccoli comuni: 18 milioni per il 2023, 20 per il 2024 e 12 per il 2025.

Disposta anche una proroga del sistema di compensazione prezzi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate entro il 31 dicembre 2024 nei cantieri ferroviari gestiti da general contractor per conto delle Fs, con la previsione di 157 milioni per l’anno 2023 e di 841 milioni di euro per l’anno 2024.

ANAC: - 40% appalti lavori nel 1° quadrimestre 2023, cresce il numero degli Enti Appaltanti qualificati

Nell’ultimo rapporto pubblicato dall’Anac il 9 Ottobre sull’andamento dei contratti pubblici, emerge un significativo calo degli appalti di lavori nel primo quadrimestre dell’anno.

Da gennaio ad aprile 2023, in particolare, la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici ha registrato, rispetto al quadrimestre precedente, a livello di importo, una importante riduzione dei lavori (-40% circa), una flessione dei servizi (-20% circa) e un leggero aumento delle forniture di circa l’11%.

Cresce, invece, il numero delle stazioni appaltanti abilitate a bandire gare: sono 3.138 le stazioni appaltanti qualificate (330 nel Lazio) nei primi tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, oltre mille i Comuni che hanno ottenuto il via libera (1019), sulla base del sistema di qualificazione previsto come obbligatorio per bandire le gare di lavori sopra i 500.000 euro e quelle di servizi sopra i 140.000. La qualificazione è indispensabile per le stazioni appaltanti per potere operare dal 1° gennaio prossimo con l’entrata in vigore a pieno regime dell’E-procurement, gli appalti totalmente in digitale.

A fine settembre erano 2.613 le stazioni appaltanti qualificate da Anac, cui vanno aggiunti altri 526 soggetti qualificati con riserva (23 nel Lazio), grazie all’abilitazione di diritto concessa a unioni di comuni, province, città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e regioni fino al 30 giugno 2023.

Le risposte del MIT sulla corretta applicazione del Codice Appalti

L’Ufficio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture, rispondendo ad alcuni specifici quesiti, ha fornito ulteriori indicazioni sulla corretta applicazione del nuovo Codice dei contratti.

Nel parere n.2090/2023, intervenendo sui termini delle procedure di gara, ha precisato anzitutto che nelle procedure negoziate il termine inizia a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dall’invio degli inviti a offrire (e non dalla data della decisone a contrarre o dalla presentazione dell’offerta), mentre la procedura di aggiudicazione si conclude con l’assegnazione efficace.

Il Ministero si è pronunciato anche sulla responsabilità per ritardata aggiudicazione, con particolare attenzione agli effetti del “silenzio inadempimento” che determinerebbe sia “la possibilità per il privato di promuovere un’azione ai sensi degli artt. 31 e 117 C.P.A. chiedendo al giudice l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere” che il mancato rispetto  del dovere di buona fede quale regola “di esercizio del potere pubblicistico ai sensi degli artt. 2, 5 e 209 del nuovo Codice (quest’ultimo modificativo dell’art. 124 c.p.a.) stante la sussistenza, nell’ambito del procedimento di gara, anche prima dell’aggiudicazione, di un affidamento dell’operatore economico”.

In sostanza, l’inosservanza dei termini potrebbe “dar luogo alla responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione” esponendo il RUP a colpa grave per “la grave violazione di norme di diritto”.

In un altro parere (n.2129/2023) il Ministero si è espresso sull’incremento della garanzia definitiva negli appalti sotto soglia, rispondendo al quesito di una stazione appaltante che chiedeva se l’ammontare del 5% fosse soggetto a incremento in caso di offerta con ribasso superiore al 10%, analogamente a quanto previsto per la garanzia definitiva negli appalti sopra soglia.

Il Ministero ha evidenziato che la norma in questione (comma 4 dell’art. 53 del Codice) non ha espressamente previsto l’incremento della garanzia in caso di ribassi superiori al 10%, intendendo così escluderlo per le procedure sottosoglia.

Anche nella relazione illustrativa del Consiglio di Stato si specifica che la disposizione persegue un chiaro intento di semplificazione e occorre fornire un’interpretazione del quadro normativo coerente con i principi introdotti nel Codice e, segnatamente, con quello del risultato e con quello della fiducia.

La quantificazione della garanzia, conclude il parere, è da ritenersi esaustiva, nel senso che non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure sopra soglia.

ANAC: no all’affidamento diretto sistematico

L’ANAC, con un recente atto (n.2223/2023), si è espressa contro il ricorso sistematico all’affidamento diretto da parte di una stazione appaltante che negli ultimi 3 anni ha assegnato un servizio alla stessa impresa.

L’Autorità ha contestato l’affidamento, dal valore annuo complessivo di circa 80.000 euro, mediante ripetute commesse, tendenzialmente della durata di due/tre mesi, effettuate con ricorso prevalente all’affidamento diretto e, una tantum, alla proroga dei contratti esistenti.

Secondo l’ANAC “considerato il carattere di eccezionalità che la normativa vigente assegna agli istituti dell’affidamento diretto e della proroga, appare illegittima la gestione del servizio mediante ricorso in via continuativa a tali strumenti”.

Nel complesso, il comportamento dell’Amministrazione è stato ritenuto illegittimo in quanto l’affidamento risulta “sottratto all’osservanza dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento che governano i contratti pubblici, con l’effetto di favorire l’impresa che ha operato in regime di monopolio per diversi anni, non dovendo sostenere alcun confronto competitivo”.

Criticati, infine, anche il divieto degli obblighi di trasparenza e del divieto artificioso degli appalti.

ENEA sul Superbonus: investimenti vicini ai 90 Miliardi

Poco meno di 3,2 miliardi di investimenti sul superbonus nel mese di settembre per un ammontare complessivo che ormai sfiora i 90 miliardi. Lo rende noto ENEA nel suo ultimo rilevamento, fornendo ulteriori elementi sulla distribuzione media della spesa in base ai destinatari degli interventi.

L’investimento medio di ciascun intervento per i condomini ammonta a 643.000 Euro, per gli edifici unifamiliari a 117.000 euro, per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti a 98.000 euro.

Il totale degli investimenti per i condomini è di circa 50 miliardi e a settembre rappresentano il 56,7% degli investimenti complessivi.

Si segnala, infine, che sul sito di ENEA è stata pubblicata la versione aggiornata del poster che riepiloga ammontare, oggetto, interventi ammissibili di tutti i bonus vigenti nel settore dell’edilizia.

Avvalimento SOA: obbligo dell’ausiliaria di mettere a disposizione le dotazioni tecnico organizzative

Il conferimento dell’attestazione SOA mediante contratto di avvalimento deve prevedere il trasferimento delle competenze tecnico organizzative dell’impresa ausiliaria e non può avere un carattere meramente cartolare.

E’ quanto precisato dal Tar Emilia Romagna con sentenza n. 547 del 5 ottobre u.s.

Il Tribunale ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale che impone alle parti di indicare puntualmente nel contratto i mezzi aziendali messi a disposizione dall’ausiliaria.

Risulta ammissibile l’avvalimento che abbia ad oggetto l’attestazione SOA, purché la messa a disposizione del requisito mancante non si risolva nel prestito di un valore puramente cartolare e astratto (ossia l’astratta attestazione), essendo invece necessario che dal contratto risulti chiaramente l’impegno dell’impresa ausiliaria a prestare le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti; perché ciò avvenga realmente è necessaria l’effettiva integrazione dei complessi aziendali dell’ausiliata e dell’ausiliaria.

Particolarmente grave risulta essere, secondo il Tribunale, la carenza del requisito delle risorse umane messe a disposizione rispetto al valore dell’appalto: il contratto prevede, infatti, l’impegno a mettere a disposizione dell’ausiliata, con contratto di distacco, n. 1 ingegnere, n. 1 architetto, n. 1 geometra, n. 1 operaio, per garantire l’esecuzione di un’opera dal valore di 1, 4 milioni circa.

  • 13 ottobre 2023
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