Newsletter Edilizia: aggiornamento al 24 Novembre 2023

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Circolare Ministero Infrastrutture: possibile applicare procedure ordinarie negli appalti sottosoglia

Con una Circolare firmata dal Ministro Salvini, il Ministero delle Infrastrutture ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione delle procedure ordinarie negli appalti sottosoglia.

Dopo aver richiamato le disposizioni del Codice sulle modalità di affidamento che consentono di adottare forme semplificate, come la procedura negoziata senza bando, viene precisato che è comunque “fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie”.

In tale contesto, la Circolare richiama i principi contenuti nel Codice evidenziando, in particolare, “il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia”.

Pertanto “si ribadisce che le disposizioni contenute nell’art. 50 del Codice (procedure per l’affidamento) vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE”.

ANAC: deve applicarsi il Codice Appalti per i lavori privati con finanziamenti pubblici superiori al 50% 

L’ANAC, con un atto di segnalazione trasmesso a Parlamento e Governo a seguito di un parere richiesto alla stessa Autorità, ha dichiarato che le regole del Codice appalti vanno applicate anche in caso di lavori svolti da privati con finanziamenti pubblici in percentuali superiori al 50% e per importi superiori al milione di euro. Ciò in conformità a quanto stabilito dall’articolo 13 della Direttiva 24/2014.

In questo contesto l’Autorità ha segnalato “l’opportunità di apportare le necessarie modifiche al codice dei contratti pubblici volte a ripristinare il contenuto dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016”.

Nel parere emerge anche la richiesta di prevedere un sistema di qualificazione ad hoc per i soggetti privati tenuti all’applicazione del codice. Nell’immediato, sulla base di quanto previsto anche per le altre stazioni appaltanti pubbliche non qualificate (quando superino la soglia di 500.000 euro), di rivolgersi a stazioni appaltanti qualificate per lo svolgimento delle procedure.

Per il futuro, ANAC suggerisce di conseguire la qualificazione, se già in possesso di specifiche competenze e know how che il privato intende conservare e valorizzare, tramite criteri di qualificazione snelli e definiti appositamente dall’Autorità.  Ciò fermo restando che tale scelta dovrebbe rimanere facoltativa potendosi, in termini generali, mantenere la possibilità di rivolgersi sempre ad una stazione appaltante qualificata.

Obbligo iscrizione alla white list anche per i subcontraenti

 Con un recente parere (n.2273/2023) il Servizio Supporto Giuridico del Ministero Infrastrutture e Trasporti ha precisato che la verifica dell'iscrizione alla white list per attività a rischio di infiltrazione mafiosa deve essere effettuata dalla stazione appaltante anche nel caso di subcontraenti non appaltatori.

Secondo il Ministero “le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici”.

Il quesito posto da una stazione appaltante riguardava i subcontratti diversi dal subappalto che non prevedono alcuna stipula da parte dell’ente appaltante e non sono soggetti né ad approvazione né ad autorizzazione, ma solo a comunicazione da parte dell’operatore economico; l’obbligo di iscrizione alla white list riguarda pertanto anche tali fattispecie qualora rientranti nelle attività a rischio menzionate dall’art.1, comma 53, della legge n.190/2012, ovvero:

·       estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

·       confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

·       noli a freddo di macchinari;

·       fornitura di ferro lavorato;

·       noli a caldo;

·       autotrasporti per conto di terzi;

·       guardianìa dei cantieri;

·       servizi funerari e cimiteriali;

·       ristorazione, gestione delle mense e catering;

·       servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

ANAC: interventi su conflitto interessi in gara e modifiche soggettive del contratto  

Con il parere n. 52 del 25 Ottobre u.s., l’ANAC ha fornito alcuni chiarimenti sulla costituzione della fattispecie del conflitto d’interessi nelle procedure di gara ai fini dell’esclusione dalla procedura.

L’ipotesi, secondo ANAC, matura quando un operatore economico viene a conoscenza di informazioni ignote agli altri concorrenti grazie al suo rapporto diretto con la stazione appaltante: in tale circostanza, si è in presenza di un potenziale conflitto di interessi, tanto più se lo stesso si aggiudica l’affidamento.

I rapporti fra il soggetto incaricato dalla stazione appaltante e l’operatore economico, costituiscono quindi indizi presuntivi di un conflitto d’interesse, per cui, conclude ANAC, spetta ai soggetti coinvolti fornire prove concrete che non vi sia stata violazione del principio delle pari opportunità per gli offerenti nella formulazione delle offerte e che non si sia determinato alcun rischio reale di pratiche atte a falsare la concorrenza.

Con un comunicato reso lo scorso 8 novembre, ANAC è anche intervenuta sui casi di modifiche soggettive al contratto, invitando le stazioni appaltanti ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso per accertare che la modifica non sia finalizzata a eludere il principio di rotazione degli affidamenti.

L’Autorità ha ricordato che il nuovo codice appalti, all’articolo 120, consente la modifica soggettiva del contratto, senza una nuova procedura di affidamento, quando “all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice”.

Allo stesso modo ANAC ha evidenziato il dettato dell’articolo 49 che ribadisce il principio di rotazione degli affidamenti, quale necessario contrappeso alla discrezionalità riconosciuta alle stazioni appaltanti nei casi in cui possono mettere limiti al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Entrambi gli articoli devono essere valutati dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dalla stazione appaltante al momento del giudizio sull’ammissibilità della modifica soggettiva del contratto. 

Aggiornate le soglie europee per gli appalti

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Europea del 15 novembre u.s., i regolamenti che aggiornano le soglie europee per gli appalti pubblici.

Le nuove soglie, in vigore dal prossimo 1° gennaio e valide per gli anni 2024 e 2025, sono così determinate:

Settori Ordinari

euro 5.538.000 (fino al 31.12.2023 € 5.382.000) per gli appalti pubblici di lavori

euro 143.000 (fino al 31.12.2023 € 140.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali;

euro 221.000 (fino al 31.12.2023 € 215.000) per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; la soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa.

Settori Speciali

euro 5.538.000 (fino al 31.12.2023 € 5.382.000) per gli appalti di lavori;

euro 443.000 (fino al 31.12.2021 € 431.000) per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione.

Concessioni

euro 5.538.000 (fino al 31.12.2023 € 5.382.000)

Difesa e sicurezza

euro 5.538.000 (fino al 31.12.2023 € 5.382.000) per gli appalti di lavori

euro 443.000 (fino al 31.12.2023 € 431.000) per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione.

In Gazzetta la Legge Delega sul sistema di incentivi alle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale n.267 del 15 novembre u.s. è stata pubblicata la legge n.160 del 27 ottobre u. s, legge delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche e che entrerà in vigore dal prossimo 30 novembre.

Da questa data, il Governo avrà due anni di tempo per adottare i decreti legislativi al fine di definire “un sistema organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese” per fronteggiare gli “specifici fallimenti del mercato”, per “stimolare la crescita negli ambiti strategici delle politiche industriali nazionali ed europee” e per “ottimizzare la spesa pubblica dedicata” (art. 3, comma 1).

Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione degli incentivi, le amministrazioni titolari degli interventi di incentivazione per le imprese potranno promuovere la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni.

In via sperimentale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definirà, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentiti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE), nonché di concerto con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio del DURC e della documentazione antimafia, nonché per consentire alle imprese di avviare, su base volontaria, la procedura di verifica della regolarità contributiva fino a quindici giorni in anticipo rispetto alla scadenza del predetto DURC

  • 24 novembre 2023
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