Newsletter edilizia: aggiornamento al 12/01/2024

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Meccanismo adeguamento prezzi anche per il 2024: prosegue il lavoro per la nuova revisione

Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2024 (Legge n.213/2023) è stato prorogato al 2024 il meccanismo di adeguamento dei prezzi, introdotto dal cosiddetto D.L. Aiuti.

Il comma 304 dell’art. 1 della Legge di Bilancio ha infatti confermato le disposizioni destinate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei carburanti per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 (il termine precedente era fissato al 31 dicembre 2023) per lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021.

I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei prezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili.

Nel caso in cui tali risorse non fossero sufficienti, anche per il 2024 la Legge di Bilancio conferma la possibilità per le stazioni appaltanti, che non ne abbiano già usufruito, di accedere al riparto del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che viene tra l’altro incrementato di 700 milioni di euro per l’anno 2024 e di 100 milioni di euro per l’anno 2025. Le risorse saranno assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

Le disposizioni si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024 (termine così prorogato dalla Legge di bilancio 2024). La stessa disciplina si applica alle concessioni di lavori in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023.

L’utilizzo dei prezzari aggiornati riguarda anche gli accordi quadro.

Coinvolti, infine, anche gli appalti del gruppo FS, ANAS e settori speciali; si segnalano, in particolare, i contratti affidati a contraente generale delle società FS e ANAS in essere al 18 maggio 2022, per i quali è prevista la maggiorazione del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2024.

Si ricorda che con l’art. 60 del nuovo Codice Appalti, per bandi e inviti pubblicato dopo il 30 giugno 2023, si attiva un meccanismo revisionale, sulla base di indici Istat, con obbligo di inserire nei documenti di gara una clausola di revisione prezzi che scatta al verificarsi di condizioni oggettive quando le variazioni dei costi superano il 5% dell’importo complessivo dell’opera.

In questo contesto proseguono al Ministero Infrastrutture le riunioni del tavolo tecnico per l’individuazione dei nuovi indici Istat, con l’obiettivo di concludere i lavori entro la fine del prossimo mese di febbraio. La norma del Codice richiama, ai fini della determinazione del meccanismo revisionale, indici sintetici del costo di costruzione che attualmente ricoprono solo alcune tipologie di lavori (fabbricato residenziale, capannone industriale e tronco stradale con tratto in galleria) non esaustive dell’intero settore delle costruzioni.

L’Istat ha già avviato un lavoro per ampliare tali indici, anche su sollecitazione delle rappresentanze degli operatori economici; in particolare, sono in via di definizione gli indici per le strade, per le opere ferroviarie e per le opere idriche, marittime e fluviali.

Nella riunione dello scorso 11 gennaio è stato tuttavia rilevato come tale approccio sia ancora inadeguato a garantire la revisione in tutte le categorie Soa; è stata pertanto condivisa l’esigenza di attivare un gruppo tecnico ristretto per individuare le tipologie di lavorazioni ricomprese nelle diverse categorie e definire conseguentemente indici compattati rappresentativi di tutte le lavorazioni.

Pubblicato decreto compensazioni Ottobre 2023

Il decreto direttoriale del Ministero Infrastrutture (n.288 del 13 dicembre 2023 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio u.s. il comunicato che rinvia al sito del Ministero Infrastrutture) riporta l’elenco delle istanze ammesse per l’accesso al “Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche” inoltrate dalle stazioni appaltanti dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023 (terza finestra temporale). Il provvedimento riequilibra i conti economici delle opere pubbliche riferite alle domande presentate nell’ambito di tale arco temporale e assegna circa 458 milioni per l’avanzamento di 3.264 cantieri. Oltre alle istanze ammesse, il decreto riporta anche l’elenco delle domande respinte.

La prossima finestra temporale offerta agli Enti è quella che si è aperta il 1° gennaio 2024 e che terminerà alla fine dello stesso mese.

Oltre alle istanze ammesse, il decreto riporta anche l’elenco delle istanze respinte

Ministero delle Infrastrutture annuncia istruttoria sui contributi 2022

Il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato l’avvio di un’istruttoria supplementare sui contributi per il rincaro materiali per il I° e II° semestre 2022, in risposta ai pronunciamenti dell’Agenzia delle Entrate e al parere formulato dall’Avvocatura Generale dello Stato.

L’obiettivo principale è la determinazione dell’importo del contributo da assegnare alle stazioni appaltanti: ciò riguarda non solo l’aggiornamento dei prezzari, ma anche l’inclusione dell’IVA dovuta da queste stazioni, seguendo le modalità e le aliquote previste per l’originario contratto di appalto.

La Direzione Generale competente condurrà un riesame delle istanze presentate, al fine di integrare i contributi già erogati o in corso di erogazione con ulteriori importi, proporzionali all’IVA dovuta dalle stazioni appaltanti relative ai contratti di appalto ammessi all’erogazione dei contributi.

Per rendere il processo il più agevole possibile, il Ministero ha delineato due scenari specifici:

 Per le stazioni appaltanti che hanno già comunicato l’aliquota IVA durante la presentazione dell’istanza e sono state ammesse al contributo, la revisione dell’istanza sarà automatica.

Per le stazioni appaltanti che non hanno comunicato l’aliquota IVA e sono state ammesse al contributo, sarà possibile presentare un’istanza di integrazione dal 12 gennaio al 12 febbraio effettuando l’accesso alle relative piattaforme.

Le stazioni appaltanti potranno dichiarare il solo importo dell’aliquota IVA corrispondente al contributo ammesso all’erogazione. Una volta completate queste attività, le stazioni appaltanti coinvolte saranno informate dell’importo aggiuntivo che sarà liquidato in relazione all’IVA applicabile al contratto di appalto.

Il Ministero sottolinea che restano inalterate le decisioni già adottate o in corso di adozione dal Ministero in merito alla liquidazione dei contributi parametrati al maggiore importo derivante dall’applicazione dei prezziari aggiornati.

Al via l’obbligo di polizze per rischi catastrofali

La Legge di Bilancio 2024 ha reso obbligatoria la stipula, entro il 31/12/2024, di una polizza per rischi catastrofali per tutte le imprese iscritte in Camera di Commercio.

L’obbligo riguarda le imprese con sede legale in Italia, quelle aventi sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione in Italia che saranno obbligate a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai terreni e fabbricati, impianti e macchinari, e attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Per calamità naturali ed eventi catastrofali si intendono sismi, alluvioni, frane, inondazioni e esondazioni.

L’adempimento di tale obbligo condizionerà l’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Il contratto di assicurazione potrà prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy potranno essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS.

Confermata riduzione contributiva al 11,50% a carico delle imprese edili per il 2023

Nella sezione “Pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il decreto direttoriale 13 dicembre 2023 dello stesso Ministero, di concerto con il MEF, avente a oggetto la determinazione per l’anno 2023 della riduzione contributiva per i datori di lavoro del settore edile prevista dall’art. 29 co. 2 del D.L. n. 244/1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341/1995 (come da ultimo modificato dalla legge di bilancio 2019).

La riduzione (prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341) si applica agli operai occupati per 40 ore a settimana sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica.

Digitalizzazione appalti: le indicazioni dell’ANAC sull’applicazione delle nuove misure

L’ANAC è nuovamente intervenuta per chiarire alcuni aspetti gestionali delle procedure di gara a seguito delle misure introdotte con il nuovo Codice Appalti sulla digitalizzazione, relative soprattutto alle comunicazioni delle stazioni appaltanti.

Per i contratti conclusi entro il 2023 gli obblighi di pubblicazione dei dati in questione risultano adempiuti pubblicando le informazioni nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

Per i contratti non conclusi entro il 2023 la trasparenza degli stessi dati è assolta mediante comunicazione tempestiva degli stessi, cioè nell’immediatezza della loro produzione, alla Banca Dati Nazionale tramite SIMOG. Le stazioni appaltanti pubblicano in “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, il link tramite il quale si accede alla sezione della Banca Dati dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG.

Per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024 la trasparenza dei dati è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla Banca Dati attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto.

Per quanto riguarda altri aspetti che riguardano la digitalizzazione degli appalti, l’Anac ha aggiornato la sezione Faq. Tra le ultime risposte pubblicate, viene precisato che non è più necessario per le imprese generare il fascicolo virtuale dell’operatore economico, considerando che le verifiche dei requisiti verranno effettuate tramite il sistema FVOE 2.0, che, a partire dal 1° gennaio 2024, ha sostituito il sistema AVCPASS, cui era strumentale il PASSOE.

Sugli affidamenti fino a 5.000 Euro consentito l’utilizzo della piattaforma ANAC

L’ANAC, in deroga all’obbligo di utilizzo delle piattaforme certificate, ha deciso di consentire l’utilizzo dell’interfaccia web agli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.

Tale possibilità resterà aperta fino al 30 settembre 2024 al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche certificate e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale.

In particolare, “l’Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5.000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento. Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD (piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, ndr), per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”.

La stazione appaltante dovrà comunque garantire la tempestiva trasmissione delle informazioni alla Banca Dati Anac “attraverso la compilazione dell’apposita scheda (AD5), al fine di consentire l’assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza”.

SUPERBONUS 110%: investimenti per 100 miliardi,10 miliardi di lavori condominiali da ultimare

Dall’ultimo report di ENEA emerge che gli investimenti ammessi a detrazione per il Superbonus al 110%, alla fine del 2023, ammontano a 102,68 miliardi dei quali 91 miliardi relativi a lavori già conclusi.

Gli edifici interessati sono stati 461.433, di cui 104.856 condomini, 240.441 edifici unifamiliari, 116.128 unità indipendenti e 8 castelli. Per i condomini, l’investimento medio è stato di 614.832 di euro, 117.472 euro per gli edifici unifamiliari, 98.506 euro per le unità funzionalmente indipendenti.

Nel Lazio gli investimenti ammessi a detrazione sfiorano i 9 miliardi (7,5 relativi a lavori ultimati) dei quali circa il 65% riguardano condomini.

La Lombardia, con oltre 19 miliardi, resta la prima regione per investimenti, seguita da Veneto, Emilia Romagna e Lazio.

Restano preoccupanti, soprattutto alla luce della mancata proroga, i dati che emergono sull’ammontare dei lavori condominiali ancora da ultimare, circa 10 miliardi che rappresentano il 15% dei lavori. Nel Lazio il mancato completamento dei lavori condominiali coinvolge il 21% dei lavori per un controvalore di circa 1,1 miliardo.

TAR Lazio: no al sopralluogo come causa di esclusione

Secondo il TAR Lazio (Sent. n.140/2023) non può essere ammissibile nessuna clausola dei documenti di gara che imponga il sopralluogo a pena di esclusione.

Nel caso specifica l’impresa aveva contestato la clausola “perché violativa del principio di tassatività, dei principi di massima partecipazione e di divieto di aggravamento del procedimento”.

Il sopralluogo, peraltro, non sarebbe stato neppur essenziale ai fini della formulazione dell’offerta visto che “i relativi elementi di fatto sarebbero presenti nel progetto definitivo posto dalla stazione appaltante a base di gara”.

Il Tar ha condiviso le motivazioni del ricorso precisando che il nuovo codice non prevede il sopralluogo quale adempimento necessario per la formulazione dell’offerta.

In particolare, i Giudici hanno evidenziato che “l’art. 92 comma 1 d. lgs. n. 36/23 presenta una disciplina simile a quella del previgente art. 79 d. lgs. n. 50/16 il quale …  non era idoneo a costituire il supporto normativo legittimante l’esclusione per mancato espletamento del sopralluogo e ciò “per la formulazione dell'art. 79, comma 2, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui "le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara", ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati "possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte", senza, dunque, derivarne effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento.”

  • 12 gennaio 2024
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