Newsletter Edilizia aggiornamento al 4 Febbraio 2024

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Revisione prezzi: il lavoro del comitato tecnico sull’ampliamento degli indici ISTAT

Proseguono gli incontri al Ministero Infrastrutture tra i componenti del tavolo Tecnico sulla revisione prezzi (art.60 Codice Appalti), tra i quali è presente anche un rappresentante di Confapi Aniem. Lo scorso 29 gennaio è stata definita un’ipotesi di tabella degli indicatori Istat, notevolmente ampliata rispetto alle ipotesi iniziali, per valutare gli andamenti mensili in base alle fluttuazioni di mercato:

T.O.1 Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali

T.O.2 Opere edili su edifici e manufatti soggetti a tutela dei beni culturali

T.O.3 Scavi archeologici, restauri di beni del patrimonio culturale e di interesse storico

T.O.4 Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde

T.O.5 Manutenzioni di infrastrutture viarie

T.O.6 Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

T.O.7 Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno

T.O.8 Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio

T.O.9 Strutture, opere di ingegneria e manufatti in cemento armato, anche prefabbricato

T.O.10 Opere d'arte tradizionali in sottosuolo, tunnel e gallerie

T.O.11 Opere d'arte meccanizzate in sottosuolo, tunnel e gallerie

T.O.12 Acquedotti, Gasdotti, Opere di irrigazione e di evacuazione

T.O.13 Opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali, di difesa del suolo e di bonifica

T.O.14 Impianti per la produzione di energia elettrica

T.O.15 Impianti elettrici, per la trasformazione e distribuzione alta e media tensione e di illuminazione pubblica

T.O.16 Impianti elettrici, tecnologici, di telecomunicazioni e antintrusione

T.O.17 Impianti meccanici, termici, di condizionamento, idrico sanitari e trasportatori

T.O.18 Impianti idraulici, di potabilizzazione e depurazione

T.O.19 Impianti di segnalamento

T.O.20 Armamento ferroviario

T.O.21 Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche

A seguito di una serie di osservazioni avanzate nel sottogruppo ristretto, CONFAPI ANIEM è riuscita a modificare l’originaria proposta inserendo ulteriori indicatori:

Distinzione tra lavori edili civili di beni sottoposti a tutela (og2) e lavori specialistici dello stesso settore (os25, os2a, os2b) che vengono ricompresi in due indici distinti.

Inserimento di un indice specifico per tutte le lavorazioni, strutturali e no, in Legno (os32).

Inserimento di un indice specifico che raggruppa tutti i micro-lavori (da 100.000 a 1.000.000) delle manutenzioni stradali di lavori per lo più comunali. L’esigenza nasce dal fatto che, seppur di piccolo importo, questi interventi rappresentano un’enorme fetta di mercato: rifacimento manto stradale, piccole sistemazioni idrauliche di superfice, segnaletica a terra, marciapiedi e parti di barriere stradali. Per facilitare il compito dei D.L e per non creare difficoltà nello “spacchettare” le singole categorie sulle quali applicare l’indicatore puntuale, si è deciso di dedicargli un indice specifico che aiuti il lavoro di revisione prezzi.

Applicazione Codice Appalti a lavori privati finanziati con risorse pubbliche: il parere del MIT

Il Ministero delle Infrastrutture ha reso noto un parere (n.2268/2023) nel quale risponde ad un quesito sull’obbligo di applicazione del Codice Appalti a lavori effettuati da soggetti privati con finanziamenti pubblici per oltre il 50%.

Il Supporto Giuridico del Ministero conferma che nel nuovo Codice dei contratti non sussiste una disposizione analoga a quella del previgente Codice nel quale era precisato che le norme andavano applicate anche ad appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti riguardassero lavori di genio civile o lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche.

In questo contesto, per stabilire il limite di applicazione della legislazione sui lavori pubblici, occorre fare riferimento alla direttiva appalti 2014/24/UE, relativo ad appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, utilizzando come soglia di valore quella di rilevanza europea, pari a € 5.186.000,00.

Il Ministero specifica altresì che le norme sulla qualificazione non trovano applicazione nei confronti dei soggetti privati tenuti all’osservanza del Codice.

Rinnovata parte economica CCNL CONFAPI materiali da costruzione

Il 25 gennaio u.s. è stata rinnovata la parte economica del CCNL Materiali da costruzione tra Confapi Aniem – Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil.  Il nuovo accordo prevede l’erogazione di un importo una tantum uguale per tutti i livelli del valore di € 600,00 lordi da erogare in tre tranches con le seguenti decorrenze:

- febbraio 2024 € 300,0 lordi;

- aprile 2024 € 150,00 lordi;

- settembre 2024 € 150,00 lordi.

Sono stati altresì individuati gli aumenti retributivi per ciascun comparto, con due tranches al 1/01/2024 e al 1/1/2025 pari complessivamente a: 

 - Lapidei: € 123,00 sul livello medio

 - Laterizi: € 100,00 euro sul livello medio

- Cemento: € 119,00 a livello medio.

Le parti proseguiranno il lavoro di rinnovo anche sulla parte normativa.

Sottoscritti nuovi indici di congruità

Il 30 gennaio u.s. è stato sottoscritto da tutte le Parti Sociali un nuovo accordo sugli indici di congruità per alcune specifiche categorie OS con l’indicazione delle relative percentuali:

OS 10segnaletica stradale non luminosa: 8%

OS 18-Acomponenti strutturali in acciaio: 6%

OS 18-Bcomponenti per facciate continue: 6%

Le nuove percentuali si applicano a tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1° gennaio 2024. Con tale accordo, le parti sociali hanno altresì convenuto che, per gli appalti (anche in corso) di lavorazioni specialistiche del Jet grouting e delle Palancole rientranti nella categoria OS 21, dovranno essere applicate le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:

OS 21

Sottocategoria Jet grouting: 8%

Sottocategoria Palancole: 6%. Tale percentuale si applica anche agli analoghi lavori effettuati nell’ambito delle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari.

Fissata, infine, anche la percentuale minima per gli appalti (anche in corso) di lavorazioni relative allo sgombero neve:

OG 3:

Sottocategoria sgombero neve: 6%

INAIL: le graduatorie definitive del Bando ISI 2022

Sono online gli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento relative al Bando ISI 2022 dell’INAIL, distinti per regione e per Asse, come previsto dall’articolo 15 dello stesso Bando.

Il Bando prevedeva 5 Assi di finanziamento:

Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC);

Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;

Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività;

Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

A seguito della redistribuzione delle risorse economiche, le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.

Il periodo utile per effettuare l’upload della documentazione è comunque non inferiore a 40 gg. a decorrere dal 1° febbraio 2024.  

Agenzia delle Entrate: aggiornamento piattaforma cessione crediti

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate (sezione l’Agenzia Informa) è stata pubblicata la Guida alla piattaforma “Cessione crediti” aggiornata a gennaio 2024, che consente ai titolari di crediti d’imposta di comunicare e gestire l’eventuale cessione del credito a terzi, comprese quelle derivanti da bonus edilizi (Superbonus, Bonus casa, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, Bonus barriere architettoniche) per i quali la piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, di utilizzare i crediti in compensazione con F24, o in alternativa, di comunicare l’ulteriore cessione ad altri.

Tra le novità si segnala la nuova funzione di “Riduzione del credito” attraverso la quale è possibile comunicare i crediti derivanti dai bonus edilizi non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo. Ciò in conformità a quanto previsto dall’art.25 del DL 104/2023 (convertito dalla Legge 136/2023): tale norma ha stabilito che, se i crediti derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura, risultano non ancora utilizzati per ragioni diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario ha 30 giorni di tempo (dall’avvenuta conoscenza dell’impossibilità di utilizzo) per darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

TAR Sicilia: requisiti verificabili in ogni momento della procedura

Il TAR Sicilia (Sent. n.272 del 22 gennaio u.s.) ha affermato che i requisiti di ordine generale e speciale dell’operatore economico vanno mantenuti per tutta la fase dell’affidamento.

Viene ritenuto legittimo il comportamento dell’Amministrazione che anche in una fase diversa e successiva all’ammissione alla procedura decide di effettuare un controllo dei requisiti. Secondo l’art. 80, comma 6, del Decreto Legislativo n.50/2016, infatti “le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”.

Secondo i Giudici deve essere sempre garantito il necessario perseguimento dell’interesse pubblico cui deve mirare una qualsivoglia procedura competitiva, da salvaguardare anche durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, che si concretizza anche nella facoltà di verificare in ogni momento i requisiti dell’operatore.  

Con parere n. 69 dell’11.01.2023 ANAC, peraltro, ha ritenuto, che “In virtù del principio di continuità del possesso dei requisiti generali e speciali, tali requisiti – incluso quello previsto dall’art. 80 comma quinto lett. c) – devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità”.

Deve quindi ritenersi che nella fase di ammissione alla gara l’Ente appaltante proceda ad un accertamento preliminare che costituisce comunque un provvedimento provvisorio, instabile e modificabile con un distinto atto amministrativo.

TAR Lazio: esclusione per violazioni fiscali, obbligo di adeguata motivazione                                                                                                   Il TAR Lazio (Sent. n.1744 del 29 gennaio u.s.) ha accolto il ricorso di un’impresa che contestava l’esclusione da una gara per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate.

Nel provvedimento impugnato non compare alcun approfondimento dei motivi che deporrebbero per l’inaffidabilità dell’impresa, ma solo l’elenco delle posizioni debitorie aperte, l’errato riferimento alla ripetitività delle violazioni e il richiamo a una presunta specificità del servizio di brokeraggio assicurativo, insuscettibile di essere affidato a operatori non pienamente affidabili.

I Giudici evidenziano che “In presenza dei presupposti per l’operatività di una causa di esclusione facoltativa, come quella derivante da violazioni tributarie non definitivamente accertate, la stazione appaltante è chiamata a un accorto bilanciamento tra l’esigenza di selezionare un partner contrattuale serio ed affidabile, il principio di ordine pubblico del favor partecipationis e le legittime aspettative dell’impresa a concorrere alla competizione. Di conseguenza, non può prescindersi da un’attenta valutazione delle diverse variabili che caratterizzano il caso concreto, senza che sia possibile trasformare acriticamente un possibile indizio di inaffidabilità in una prova certa dell’inaffidabilità, alla quale potrà pervenirsi solo all’esito di un giudizio che, tenendo conto, oltre che del numero degli inadempimenti ritualmente contestati dal fisco, anche della complessiva solidità economica e finanziaria dell’impresa, delle iniziative assunte per superare la criticità rilevata, del valore e della complessità dell’appalto, ispiri una soluzione ragionevole e proporzionata...”.

Consiglio di Stato su avvalimento premiale                                                                                                         

Il Consiglio di Stato (Sent. n.281 del 9 Gennaio 2024) è intervenuto sull’avvalimento premiale, ipotesi che ricorre quando il prestito dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria è finalizzato al riconoscimento di un punteggio maggiore nella valutazione dell’offerta tecnica, e, non come nell’avvalimento “puro”, alla partecipazione alla gara.

Secondo il Collegio “….quando il concorrente ricorre all’avvalimento al fine di conseguire requisiti di cui è carente e, nello strutturare e formulare la propria offerta tecnica, contempla anche le utilità fornite dall’ausiliaria(beni, mezzi, attrezzature, risorse, personale), i termini dell’offerta devono poter essere valutati e apprezzati in quanto tali con l’attribuzione dei relativi punteggi, nella prospettiva di una effettiva messa a disposizione della stazione appaltante all’esito dell’aggiudicazione e dell’affidamento del contratto (Cons. Stato, V, 17 settembre 2021,n. 6347)”

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante che ha riconosciuto un punteggio all’offerta tecnica dell’impresa non in possesso a monte della certificazione di qualità richiesta ed ottenuta tramite avvalimento ai fini della partecipazione alla gara; “…ciò, fatto salvo il presupposto che tale attribuzione deve ritenersi comunque condizionata all’effettivo passaggio della struttura organizzativa dell’ausiliaria a quella dell’ausiliato.”

  • 05 febbraio 2024
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