Newsletter Edilizia, aggiornamento al 9/02/2024

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ANAC pubblica manuale operativo sul fascicolo virtuale dell’Operatore Economico

ANAC ha pubblicato sul proprio sito un fascicolo operativo per supportare le aziende nell’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’operatore economico, nella sua nuova versione 2.0; un altro documento è stato predisposto per le Stazioni Appaltanti.

L’accesso alle funzionalità del servizio FVOE è riservato agli Utenti registrati ai servizi dell’Autorità.

Il Fascicolo intende agevolare gli operatori economici nella consultazione dei documenti, nella visualizzazione di dettaglio degli stessi, nel loro inserimento e aggiornamento, nell’autorizzazione all’accesso al proprio Fascicolo, nell’associazione di un documento al fascicolo e al relativo annullamento, nella consultazione dell’anagrafica dell’operatore.

Il FVOE ha l’obiettivo, come noto, di permettere rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

ANAC: aggiornamenti sulla gestione del nuovo sistema di digitalizzazione

Nei giorni scorsi l’ANAC ha pubblicato un documento contenente una serie di domande-risposte su aspetti strettamente tecnico-operativi emersi nel corso di consultazioni con le stazioni appaltanti su criticità che caratterizzano l’avvio del nuovo sistema di digitalizzazione: recupero dati precedenti, comunicazioni tra piattaforme diverse, tracciabilità flussi finanziari, etc.

L’ANAC, inoltre, ha pubblicato la domanda di partecipazione-tipo alle gare per i settori servizi e forniture, contenente le dichiarazioni non previste nel DGUE; la domanda costituisce un documento d carattere generale e “la stazione appaltante dovrà adeguarlo alle proprie esigenze, eliminando le parti non pertinenti e integrando con le informazioni ulteriori richieste in base alla particolare natura del contratto da affidare”.

“Con riferimento alla documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione - precisa l’Autorità - è stato previsto l’inserimento nel FVOE dei documenti assoggettabili a riuso e, invece, l’allegazione alla domanda dei documenti utilizzabili in una sola gara, quali ad esempio la polizza fideiussoria e il contratto di avvalimento”.

Qualificazione Consorzi Stabili e Direttori Tecnici: le indicazioni dell’ANAC                                                                                   

L’ANAC (Comunicato del 31 Gennaio u.s.) ha fornito indicazioni interpretative in merito alle norme del nuovo Codice Appalti riguardanti i seguenti argomenti:

  • la qualificazione dei consorzi stabili,
  • la possibilità di partecipazione a più consorzi stabili
  • i requisiti del direttore tecnico.

Sul primo tema “l’Autorità conferma la possibilità, per i consorzi stabili, di avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, esecutrici e non, secondo il meccanismo del cumulo alla rinfusa, al fine di partecipare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e di conseguire l’attestazione di qualificazione”.

In merito alla possibilità di partecipazione a più consorzi, l’ANAC ritiene che permanga il divieto, nonostante la mancata riproposizione della specifica norma nel nuovo Codice (art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 (transitoriamente vigente sino al 30 luglio 2023). Tra le considerazioni a sostegno di tale tesi, l’Autorità sottolinea come sia difficile concepire che il “vincolo (stabile, continuativo e afferente alla totalità delle risorse umane e strumentali dell’impresa), possa essere istituito in favore di più entità, senza che ciò ne pregiudichi l’effettività”.  

Il Comunicato affronta, infine, la questione della mancata riproposizione della deroga che consentiva ai direttori tecnici delle imprese qualificate di mantenere l’incarico pur non essendo in possesso dei requisiti previsti in merito, in particolare, ai titoli di studio attestanti l’idoneità professionale. La deroga, introdotta nei Regolamenti sulla qualificazione del 2000 e 2010 e nel precedente Codice (art.84, comma 12 bis, D.LGS. n.50/2016), è stata stralciata dal nuovo D.LGS. n.36/2023.

L’ANAC conferma gli effetti della mancata deroga; pertanto “a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i direttori tecnici che ricoprivano l’incarico antecedentemente all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 devono essere in possesso dei prescritti requisiti di idoneità professionale. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti sottoscritti a decorrere dal 1°luglio 2023 per il rilascio di una nuova attestazione di qualificazione o per il suo rinnovo. La verifica triennale e le variazioni minime delle attestazioni in corso di validità dovranno essere svolte in applicazione delle disposizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto per il rilascio dell’attestazione originaria”.

Revisione prezzi: si allungano i tempi necessari all’attivazione del nuovo modello

L’8 Febbraio si è svolta una nuova riunione al Ministero delle Infrastrutture per condividere lo stato dei lavori e formulare previsioni sui tempi che ancora necessitano per l’approvazione del nuovo modello sul quale dovrà fondarsi l’applicazione del sistema di revisione prezzi introdotto dall’art. 60 del Codice Appalti.

Sul tavolo servizi e forniture sono state individuate circa 300 categorie che dovranno essere ricondotte agli indici ISTAT; il lavoro dovrebbe essere ultimato per la fine del mese di febbraio: tempi più lunghi si preannunciano per i lavori.

Il Presidente del Consiglio Superiore Lavori Pubblici, Massimo Sessa ha confermato la condivisione di 21 indici che dovrebbero assorbire tutti gli interventi di ingegneria civile, sono ora in corso sperimentazioni anche con le stazioni appaltanti e si stanno definendo i pesi sugli elementi di costo di ogni categoria.

L’ISTAT ha tuttavia fatto presente che tale modello prevede tempi di gestione alquanto lunghi (almeno 11 mesi) per approfondire le declaratorie e le definizioni delle categorie, definire le voci di costo e l’elenco dei materiali sottostanti. Ultimato questo processo, l’Istituto dovrà adeguare i propri sistemi informatici e di monitoraggio dei costi.

Il 19 febbraio è stato fissato un nuovo incontro per verificare nuovamente il percorso.

Proroga al 30 Giugno per SCIA, permessi di costruire e convenzioni

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024 è stata pubblicata la Legge 11/2024 (conversione del Decreto-legge 181/2023 cd. “Energia bis”) con la quale diventa operativa l’estensione della proroga straordinaria delle autorizzazioni edilizie previste dall’art. 10-septies del Decreto-legge 21/2022 cd. “Ucraina”.

La proroga riguarda:

  • i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024 (in precedenza fino al 31 dicembre 2023);
  • il termine di fine lavori delle Segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) presentate fino al 30 giugno 2024 (in precedenza fino al 31 dicembre 2023);
  • il termine di validità e quelli di inizio e fine lavori contenuti nelle convenzioni urbanistiche e nei relativi piani attuativi formatisi fino al 30 giugno 2024 (in precedenza fino al 31 dicembre 2023).

INAIL: Bando buone pratiche in edilizia prorogato al 5 Aprile 2024

E’ stato posticipato al prossimo 5 aprile il termine per aderire alla seconda edizione del concorso “Archivio delle buone pratiche per la salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili”, promosso dall’INAIL .

Al concorso possono partecipare le imprese che operano nel settore delle costruzioni, i coordinatori per la progettazione ed esecuzione lavori e i professionisti, in forma singola o associata, iscritti agli albi professionali afferenti al settore delle costruzioni, gli enti pubblici e gli organismi paritetici del settore delle costruzioni.

Fino al 5 aprile 2024 sarà disponibile sul sito dell’Inail la procedura online di partecipazione (https://concorsobuonepraticheedilizia.inailcloud.it/ ), distinta in tre fasi da eseguire in un’unica sessione. Dopo aver compilato la scheda di iscrizione suddivisa per categorie, i candidati devono caricare i modelli di liberatorie e autorizzazioni e la dichiarazione di veridicità e conferma dei dati. Nella terza e ultima fase, infine, devono spedire la scheda tecnica con la descrizione e l’autovalutazione del progetto.

Sono previsti premi da € 5.000,00 a beneficio del primo classificato e pubblicazioni su riviste specializzate.

TAR Campania: esclusione automatica deve essere prevista nei documenti di gara

Il TAR Campania (Ordinanza n.133/2024) ha richiamato la corretta applicazione della norma del Codice Appalti che limita la possibilità di utilizzo dell’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 54 D.LSVO N.36/2023). 

Il Codice Appalti prevede che, limitatamente agli appalti sotto soglia, l’esclusione automatica debba essere prevista nei documenti di gara, indicando anche il metodo matematico prescelto fra quelli previsti nell’All.II.2 del Codice Appalti.

Nella relazione tecnica che ha accompagnato il nuovo Codice viene precisato che “ove i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea relativi ad appalti di lavori o servizi siano aggiudicati con il criterio del prezzo più basso e non presentino un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultino anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque”.

Come noto, infatti, il meccanismo dell’esclusione automatica era stato oggetto di intervento critico dell’Unione Europea; da tale intervento è scaturita l’attuale formulazione che consente l’utilizzo dell’automatismo a condizione che l’appalto non presenti comunque un interesse transfrontaliero.

Consiglio di Stato: annotazioni al casellario informatico non oltre l’anno                                                                                                         

Il Consiglio di Stato (Sent. n.881 del 29 gennaio u.s.)  ha ritenuto illegittima la parte del Regolamento unico dell’ANAC, in materia di esercizio del potere sanzionatorio, nella parte in cui consente l’annotazione per un tempo indefinito al casellario informatico.

La richiesta di cancellazione dell’annotazione era stata presentata da un’impresa dopo un anno dall’iscrizione al casellario, ma l’Autorità aveva deciso di mantenere l’annotazione nella sezione C, visibile alle Stazioni appaltanti, per consentire alle stesse di conoscere un fatto grave per l’operatore economico, che avrebbe potuto essere valutato anche dopo il termine del periodo di interdizione come “notizia utile”.

Il TAR aveva respinto il ricorso, sul presupposto che la conversione dell’annotazione da “interdittiva” a “notizia utile” fosse stata disposta in vigenza del Regolamento ANAC.

La stessa legge (art. 38, comma 1-ter del d.lgs. n. 163/2006) è chiara nel prescrivere un termine massimo di efficacia delle iscrizioni che non può eccedere l’anno e tale disposizione prevale, naturalmente, su altre disposizioni regolamentari.

Il Consiglio di Stato, pertanto, ha dato ragione all’impresa ritenendo che non può sussistere (anche per le conseguenze che comunque graverebbero sull’azienda) un’automatica trasposizione da una sezione all’altra del casellario (da misura interdittiva a notizia di pubblica utilità).

In tutti in casi in cui le annotazioni non siano direttamente previste dal legislatore come “atto dovuto”, le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità.

 

 

 

  • 09 febbraio 2024
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