Newsletter Edilizia: aggiornamento al19/02/2024

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MEF: no all’IMU sui fabbricati fatiscenti

Non è dovuta alcuna imposta IMU sugli edifici collabenti (immobili fatiscenti non in grado di produrre reddito), accatastati nella categoria F2.

La precisazione è stata fornita dal Dipartimento Finanze del MEF (Risoluzione n.4/2023) che ha risposto ad un’istanza di interpello di un Comune.

L’imposta non è dovuta né come fabbricato, perché questi immobili sono iscritti in catasto senza rendita, né come area edificabile, considerato che restano comunque individuabili come “fabbricati”.

Parere MIT su compensazione prezzi in caso di varianti

Con un parere dell’Ufficio Supporto Giuridico (n.2448/2023), il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha fornito chiarimenti sulle modalità di adeguamento prezzi nel caso di varianti, sulla base del sistema di compensazioni disciplinato dall’art. 26 del D.L. 50/2022.

In caso di redazione ed approvazione di una variante (con relativo atto di sottomissione o atto aggiuntivo) nell'anno 2022 e con prezzario aggiornato riferito a quella data (relativa ad un appalto la cui offerta è stata presentata nell'anno 2021) veniva chiesto al Ministero se la percentuale da applicare per il caro materiali dovesse essere pari al 90% (facendo riferimento all'anno effettivo dell'offerta nel 2021) oppure al 80% considerato che la variante aveva preso come riferimento già il prezzario aggiornato del 2022 (e non quelle del 2021).

Secondo il Ministero la fattispecie rientra “nella casistica di cui all’art. 26, comma 6-ter, del D.L. 50/2022, che prevede l’applicazione della soglia dell’80%”.

In arrivo fondo per la messa in sicurezza stradale nei piccoli Comuni

Per realizzare interventi urgenti di messa in sicurezza di tratti stradali, ponti e viadotti, è stato istituito al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni” (fino a 5.000 abitanti), con una dotazione di 18 milioni di euro per il 2023, 20 milioni di euro per il 2024 e 12 milioni di euro per il 2025.

Il Fondo è finalizzato alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali di importo non superiore a 150.000 euro. Il decreto ministeriale è, attualmente, al vaglio degli Organi di controllo.

Il Ministero ha preannunciato che sarà pubblicato un apposito Avviso Pubblico che indicherà il link di accesso alla piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte dei comuni che dovranno indicare gli interventi per i quali si chiede il finanziamento, il loro importo, l’entità del contributo richiesto, il livello di progettazione già approvato, l'impegno a stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro novanta giorni dalla data di adozione del decreto di concessione del finanziamento e a concludere i lavori entro i successivi centoventi, eventuali forme di cofinanziamento.

Sarà data priorità ai Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nel 2023.

Decreto Flussi: nuove assegnazioni ai Territori

Il Ministero del Lavoro (Dipartimento per l’Immigrazione - nota n. 231 del 24 gennaio 2024), ha comunicato di aver provveduto ad un’ulteriore assegnazione e ripartizione dei flussi  (DPCM 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025”), in considerazione sia del numero di istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione al 31 dicembre 2023 che delle nuove indicazioni di fabbisogno di manodopera segnalate da parte di alcuni Ispettorati Territoriali del Lavoro.

In tale contesto, è stata effettuata una ulteriore ripartizione territoriale (gli allegati alla nota ministeriale riportano due prospetti riepilogativi).

Con DPCM del 19 gennaio 2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2024) sono state inoltre modificate le date dei “click days” per le istanze inerenti ai flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per l’anno 2024, (inizialmente in programma il 5, il 7 e il 12 febbraio), come segue:  

il 18 marzo 2024 dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;

il 21 marzo 2024 dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria);

il 25 marzo2024 dalle 9:00 potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

esposizione dei lavoratori a piombo e diisocianati: i nuovi limiti dellaU.E.

Lo scorso 7 Febbraio il Parlamento dell’Unione Europea ha approvato i nuovi limiti per l’esposizione dei lavoratori al piombo e ai diisocianati (componenti chimici presenti in vernici, sigillanti, adesivi, schiume, resine, ecc,), sostanze utilizzate soprattutto nella ristrutturazione degli edifici.

I nuovi limiti per il piombo, aggiornati per la prima volta dal 1982, saranno fissati a meno di un quarto dei valori attuali: il limite di esposizione professionale sarà fissato a 0,03 mg/m³ e il valore limite biologico a 15 µg/100 ml. La Commissione europea dovrà rivedere questi limiti entro cinque anni.

Per i diisocianati il limite di esposizione professionale viene fissato a 6 µg NCO/m³ (la concentrazione massima a cui un lavoratore può essere esposto durante una giornata lavorativa di otto ore) e a 12 µg NCO/m³ per l’esposizione a breve termine (ossia, un periodo di 15 minuti). La Commissione europea riesaminerà tali limiti entro il 2029.

Per la dimostrazione della capacità tecnica legittimo richiedere lavori analoghi

L’attestazione SOA può non essere sufficiente per la dimostrazione della capacità tecnica dell’operatore economico ed è legittima la richiesta della stazione appaltante di aver svolto lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto.

Il Consiglio di Stato (Sent. n.1434 del 13 febbraio u.s.) si è espresso in tal senso respingendo il ricorso di un’impresa che aveva ritenuto illegittima una clausola nella quale si richiedeva la certificazione dello svolgimento di attività similari (“attestati per le attività di costruzione e manutenzione di impianti sportivi, rilasciati da enti certificatori accreditati”), quando invece, a giudizio della stessa impresa, sarebbe stato sufficiente il possesso dell’attestazione SOA per le categorie di lavori oggetto dell’appalto.

Secondo i Giudici “non può escludersi che il disciplinare di gara introduca, accanto all’ordinario sistema di qualificazione (attraverso gli attestati SOA) caratterizzante gli appalti di lavori, un requisito ulteriore quale contenuto dell’offerta tecnica, purché sia congruo con l’oggetto dell’appalto”, nel caso specifico “trattandosi della realizzazione di uno stadio comunale, appare logica e ragionevole la scelta di selezionare operatori economici in possesso di attestazioni di qualità riferite alla realizzazione di impianti sportivi; non si tratta dunque di un requisito sproporzionato o determinante un’abusiva restrizione dell’accesso concorrenziale”.

Respinta anche la presunta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, principio previsto dal Codice dei Contratti che si riferisce tuttavia a clausole del bando che impongono adempimenti formali e non può dunque riguardare prescrizioni contenute nella lex specialis di gara attinenti ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica.

Consiglio di Stato interviene su pareri ANAC e principio di rotazione                                                                                                                                                                                                       

Il Consiglio di Stato (Sent. n.1385 del 12 febbraio u.s.) si è pronunciato sul ricorso presentato da un’impresa che era stata esclusa da una procedura negoziata a seguito di un parere dell’Anac sull’obbligo di assoggettamento al principio di rotazione.

Nell’ambito della sentenza viene affrontata anche la questione di carattere più generale sul vincolo dei pareri di precontenzioso rilasciati dall’Autorità che, secondo i Giudici, devono distinguersi tra pareri vincolanti e non vincolanti. Il parere reso dall'ANAC “non è vincolante per le parti che non abbiano previamente acconsentito ad attenersi a quanto da esso stabilito, come avvenuto nell’ipotesi di specie”.

Nel caso preso in esame, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione in quanto la procedura negoziata è limitata ai soli soggetti invitati e deve quindi essere disciplinata con il principio di rotazione.

Nell’ipotesi della procedura aperta non ricorre la ratio che caratterizza il principio di rotazione che ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite di posizione, esigenza che non viene in rilievo allorché la stazione appaltante decida di non introdurre alcun sbarramento al numero degli operatori (procedura aperta).

  • 16 febbraio 2024
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