Newsletter Edilizia, aggiornamento al 11/03/2024

Newsletter Edilizia, aggiornamento al 11/03/2024

Patente a crediti: le nuove prescrizioni e l’audizione del Ministro Calderone  

Come anticipato, il nuovo decreto PNRR (D.L. n.19/2024) ha previsto dal 1° Ottobre 2024 il possesso della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.  

La patente, non richiesta per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in presenza dei seguenti requisiti:  

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;  

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi;  

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal Testo Unico Sicurezza;  

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);  

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);  

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).  

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e per poter operare nei cantieri sarà necessario un punteggio pari o superiore a 15 crediti. Il punteggio viene decurtato a seguito di accertamenti e conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.  

Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati, fermo restando che in relazione al medesimo accertamento ispettivo non è possibile decurtare più di 20 crediti.

L’amministrazione deve dare notizia dei provvedimenti adottati ai destinatari entro 30 giorni; l’Ispettorato procede, entro 30 giorni dalla comunicazione, alla decurtazione dei crediti. È possibile la reintegrazione dei crediti a seguito della frequenza ai corsi di formazione di cui all’articolo 37, comma 7 del Testo Unico sulla Sicurezza (formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti), nella misura di 5 crediti per ciascun corso per un massimo di 15 crediti. La copia del relativo attestato di frequenza deve essere trasmessa alla competente sede dell’Ispettorato.  

Decorsi 2 anni dalla notifica dei provvedimenti, previa frequenza di uno dei corsi, il punteggio è incrementato di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, fino a un massimo di 10 crediti, se l’impresa o il lavoratore autonomo non è stato destinatario di ulteriori provvedimenti di decurtazione. Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione previsti dall’art. 30 dello stesso Testo Unico.  

In caso di svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti, è prevista una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.  

Il committente è tenuto ad effettuare prima dell’ingresso in cantiere, viene prevista la verifica, tra l’altro, del possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Il committente, per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, deve verificare il possesso di tale attestazione.  

Sulle misure definite dal Governo nel Decreto Legge, lo scorso 6 marzo, presso la Commissione di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si è svolta l’audizione del Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone che ha illustrato le disposizioni sui controlli e sul contrasto agli illeciti.  

Per quanto riguarda, in particolare, le irregolarità riscontrate nel settore dell’edilizia, il Ministro ha evidenziato una percentuale di irregolarità del 76% nel 2023, con picco dell’85% nei cantieri relativi al Superbonus, misura che ha determinato la nascita di 35.000 nuove imprese.

Sull’istituzione della “patente a crediti”, ha sottolineato come il provvedimento consenta alle aziende di comprendere quanto è importante investire sul tema della qualificazione, anche valutando percorsi alternativi come l’acquisizione dell’attestazione SOA. 

Piano Transizione 5.0: gli incentivi per le imprese  

L’art. 38 del decreto PNRR prevede il “Piano Transizione 5.0”, istituito nell’ambito del PNRR al fine di disporre un sistema di incentivi a favore delle imprese a sostegno del processo di transizione digitale ed energetica. Viene disposto un credito d’imposta per i nuovi investimenti in strutture produttive nel territorio nazionale, effettuati nel biennio 2024 e 2025.

 

Gli investimenti devono rientrare in progetti innovativi e avere ad oggetto beni strumentali nuovi, materiali e immateriali che comportino, rispetto all’esercizio precedente, una riduzione:  

non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva

oppure, in alternativa:  

­non inferiore al 5%, dei consumi energetici dei processi interessati.

La misura ordinaria del credito di imposta è pari al:  

­ 35% del costo, per investimenti fino a 2,5 mln di euro.

­ 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 mln di euro e fino a 10 mln di euro

­ 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 mln di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le percentuali del credito vengono ulteriormente aumentate fino al 45% a fronte di una ulteriore riduzione dei consumi energetici.

 ATTENZIONE! Il credito non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale 

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono agevolabili investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili “a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta”, nonché le spese per la formazione del personale per l’acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.   

L’accesso al contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni sia ex ante che ex post che dovranno attestare sia la potenziale riduzione dei consumi energetici derivanti dall’investimento che l’effettiva realizzazione dello stesso.  

Per l'accesso al beneficio, inoltre, è necessaria la presentazione, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), di apposita documentazione contenente descrizione del progetto di investimento, del costo e con l’invio delle certificazioni sulla riduzione dei consumi. L’impresa dovrà anche aggiornare periodicamente il GSE sull’andamento dell’investimento.  

Le regole attuative del credito di imposta (modalità e termini di invio delle comunicazioni, criteri di calcolo del risparmio energetico conseguito, ecc.) saranno definite da un Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il MEF, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sul reddito né dell’IRAP.  

ANAC: diminuiscono le gare e aumentano gli affidamenti diretti 

Dalla Banca dati dell’ANAC emerge nel 2° quadrimestre del 2023 un significativo aumento degli appalti rispetto al quadrimestre precedente: + 52,4% nei lavori (+ 44% in termini di importo), + 28,5% nelle forniture e + 5,5% nei servizi.  

Interessanti i dati (relativi agli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro) sulle modalità di scelta degli operatori economici che evidenziano, ancora una volta, la tendenza alla contrazione delle procedure aperte.  

Per i settori ordinari, in termini di importo, si registra un incremento assai rilevante per le procedure ristrette con il +134,3% e abbastanza significativo anche per le procedure negoziate sia previa che senza pubblicazione del bando, che aumentano rispettivamente del +49,7% e del 45%. Le procedure aperte diminuiscono del 7,4%.  

Per quanto riguarda i settori speciali, sempre in termini di importo, si ha un rilevante aumento per gli affidamenti diretti che aumentano di ben il +637,1% e per le procedure ristrette che crescono del +307,9%. Mentre si ha una netta flessione del 52,2% per le procedure negoziate previa pubblicazione di gara.  

A livello di numerosità, invece, si ha nei settori ordinari un aumento delle procedure senza previa pubblicazione del bando che si incrementano del +120,0%, a seguire le procedure ristrette che aumentano del +69,3%, mentre le procedure negoziate previa pubblicazione del bando diminuiscono del -22,7%. Infine, sempre a livello di numerosità, nei settori speciali le tipologie di procedure che registrano un maggiore aumento percentuale sono gli affidamenti diretti e le procedure aperte che aumentano rispettivamente del +21,9% e del +14,5%.  

Per quanto riguarda i settori speciali, sempre in termini di importo, si ha un rilevante aumento per gli affidamenti diretti che aumentano di ben il +637,1% e per le procedure ristrette che crescono del +307,9%, mentre si registra una concreta flessione del 52,2% per le procedure negoziate previa pubblicazione di gara.  

I chiarimenti del MIT sui controlli a campione nei micro affidamenti nei contratti pubblici

Con il parere n.2134/2023, il Ministero delle Infrastrutture ha fornito alcuni chiarimenti sui controlli a campione nei micro affidamenti, appalti d’importo inferiore a 40.000 Euro, previsti dal D.LGS. n. 36/2023, art. 52, comma 1.  

Secondo il Ministero, i controlli a campione sugli operatori affidatari di procedure sotto soglia vanno comunque espletati dalla stazione appaltante, a prescindere dal fatto che la stessa operazione venga fatta da CONSIP

Nel parere si precisa che “l’articolo 52 del Codice Appalti, pur nascendo dall’esigenza di ovviare alle difficoltà correlate ad una verifica sistematica del possesso dei requisiti di partecipazione nelle ipotesi di micro affidamenti, come evidenziato nella Relazione di accompagnamento al nuovo Codice dei Contratti pubblici, non può esonerare le SA dall’effettuazione autonoma di controlli a campione sugli operatori economici partecipanti alle procedure sotto soglia, ivi inclusi gli affidamenti diretti, espletati sul MEPA, ciò in quanto, per espressa disposizione del comma 1 dello stesso articolo, le modalità per l’espletamento del sorteggio a campione, devono essere predeterminate dalle SA ogni anno e ciò perché nel corso del tempo potrebbero essersi verificate nuove situazioni in grado di incidere sui requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti”.  

Bonus edilizi: ritenuta d’acconto bonifici all’11% 


Dal 1° marzo 2024 la ritenuta d’acconto sui bonifici delle spese agevolabili con Superbonus, Ecobonus, Sisma Bonus e Bonus Ristrutturazioni è passata dall’8 all’11% a seguito dell’entrata in vigore del comma 88 art. 1 della legge di bilancio 2024 (Legge n.213/2023).  

Per le spese relative a lavori edilizi agevolabili successivi al 29 febbraio 2024, le banche opereranno, all’atto dell’accredito dei pagamenti, la ritenuta dell’11% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal beneficiario della somma (impresa che effettua i lavori).  

TAR Campania: soccorso istruttorio ammesso per regolarizzare importo della garanzia provvisoria  

Il Tar Campania (Sent. n. 1429 del 1° Marzo 2024) ha ammesso il ricorso al soccorso istruttorio per sanare l’inesattezza dell’importo di una garanzia provvisoria.  

Si tratta di una delle ipotesi contemplate dal Codice Appalti (lettera b dell’art. 101 del Codice Appalti), che non richiede la necessità che la regolarizzazione avvenga entro il termine fissato per la presentazione delle offerte.  

Secondo i Giudici l’invalidità o irregolarità della cauzione provvisoria deve essere tenuta distinta della mancanza assoluta della stessa. Anche il Consiglio di Stato, in suo recente pronunciamento, ha distinto la fattispecie della mancata costituzione della garanzia provvisoria da quella della sua invalidità o irregolarità, atteso che la prima ipotesi è espressione ex se della scarsa serietà dell’offerta, mentre tale non può reputarsi la costituzione della garanzia risulti apparentemente rispettata.

Anche dal d.lgs. n. 36 del 2023 si desume che la cauzione provvisoria di importo inesatto può essere regolarizzata attraverso il potere di soccorso istruttorio, anche oltre il termine previsto per la presentazione delle offerte.  

TAR Liguria: carenza documentale, esclusione dell’offerta anomala anche senza contraddittorio  

L’omessa trasmissione di una parte fondamentale dei documenti giustificativi nella valutazione dell’anomalia dell’offerta, considerato anche il notevole ribasso presentato, costituisce una violazione così rilevante dei principi di autoresponsabilità e diligenza da non poter essere colmata mediante supplementi istruttori.  

A tale conclusione è pervenuto il TAR Liguria (Sent. n.165 del 28 Febbraio u.s.), evidenziano anche che, nel caso specifico, trattandosi di un appalto finanziato con fondi del PNRR, il supplemento di verifica contrasta anche con i principi di massima celerità della conclusione delle singole fasi della procedura.  

Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso di un operatore, escluso da una gara a seguito della verifica di congruità dell’offerta, per la quale non era stata presentata una documentazione adeguata a giustificativo. I Giudici hanno evidenziato come l’art. 110, comma 2, del nuovo Codice Appalti (D.lgs. n. 36/2023), a differenza del precedente, abbia concentrato le interlocuzioni con l’offerente nella fase della richiesta di giustificazioni e della presentazione delle stesse nel termine perentorio non superiore a 15 giorni, non prevedendo interlocuzioni ulteriori.

 

 

 

 

  • 11 marzo 2024
  • Blog-news
  • 57 Visite