Newsletter edilizia: aggiornamento al 22/03/2024

Newsletter edilizia: aggiornamento al 22/03/2024

Patente per le imprese: nuovo incontro al Ministero del Lavoro

Lo scorso 18 marzo si è svolto un nuovo incontro con le parti sociali al Ministero del Lavoro per definire la norma (art. 19 D.L. n.19/2024) che introduce la c.d. patente a crediti rendendola obbligatoria dal prossimo 1° ottobre.

Nel corso dell’incontro il Ministero, rappresentato dal Capo di Gabinetto, Mauro Nori e dal responsabile dell’Ufficio Legislativo, Giuseppe Zuccaro, ha ribadito di voler mantenere l’impostazione della norma e di essere disponibile unicamente a interventi emendativi che ne possano migliorare l’applicabilità.

CONFAPI ANIEM ha espresso, viceversa, notevoli perplessità sullo strumento che, come attualmente concepito, costituisce un ulteriore appesantimento burocratico e rischia di comportare un ampliamento dei contenziosi. Le aziende che perseguono comportamenti corretti e che già sostengono contribuzioni economiche significative per promuovere prevenzione e sicurezza, anche attraverso l’articolato e diffuso sistema della bilateralità previsto dal CCNL edile, si troverebbero a dover seguire un altro percorso procedurale, mentre gli operatori che già eludono normativa e contrattazione continuerebbero a farlo.

CONFAPI ANIEM ha posto pertanto alcune specifiche questioni:

Pur condividendo, evidentemente, l’obiettivo di lotta al lavoro sommerso ed al rafforzamento dell’attività formativa e di prevenzione, la norma introduce un ulteriore onere burocratico, con adempimenti amministrativi che appesantiscono la gestione aziendale, vanno ad incidere sulle imprese che già sostengono comportamenti corretti in linea con le normative e con le disposizioni contrattuali che prevedono significativi investimenti finalizzati alla formazione e sicurezza.

CONFAPI ANIEM propone invece di introdurre elementi di premialità (decontribuzione, punteggi migliori in sede di valutazione delle offerte) per gli operatori che hanno messo dato adempimento ai passaggi formativi e nei cui confronti non sono emerse responsabilità relative a incidenti;
Definire interventi strutturali di qualificazione nella fase di accesso al settore e ai fini dello svolgimento di interventi ricompresi nell’edilizia privata con la verifica di requisiti adeguati alla complessità dell’opera da realizzare;
Responsabilizzare l’ente committente privato: parimenti a quanto accade per il mondo dei lavori pubblici, si ritiene necessario che anche il committente privato (per lavori di importo significativo) si doti di figure professionali che garantiscono una costante verifica delle attività, del loro coordinamento, del rispetto dei tempi congrui, di eventuali varianti progettuali, ecc.
Applicazione di uno dei CCNL dell’edilizia sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente più rappresentative in tutti gli interventi che hanno una connotazione prevalentemente riconducibile al settore delle costruzioni;
Precisare che la responsabilità datoriale deve essere accertata con sentenza passata in giudicato.

Il Capo di Gabinetto e il Capo Ufficio Legislativo del Ministero hanno preso atto delle indicazioni fornite dalle parti sociali che saranno sottoposte all’attenzione del Ministro per formulare i relativi emendamenti al decreto legge in fase di conversione. Un’ulteriore riunione di confronto con le parti sociali è stata convocata per il prossimo 26 marzo.

ANAC: no al criterio cronologico per selezionare le imprese da invitare alla procedura negoziata

L’ordine temporale di inoltro delle manifestazioni di interesse non può essere utilizzato come criterio per la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata.

Lo ha precisato l’ANAC nel recente parere n.11/2024 precisando che deve ritenersi non coerente con le prescrizioni normative, “il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, in quanto metodo di selezione “casuale” degli operatori economici che, al pari del sorteggio, non appare idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l'oggetto e con la finalità dell'affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza”.

Il nuovo Codice impone l’individuazione di criteri oggettivi che devono essere indicati fin dall’avviso di avvio dell’indagine di mercato.

Secondo l’Autorità “fermo per i lavori il possesso della qualificazione Soa quale requisito necessario e sufficiente” possono essere utilizzati “ulteriori elementi curriculari” come “fatturato specifico, elenco lavori” adeguati all’oggetto dell’affidamento.

Project Financing per la realizzazione di ospedale: necessaria la qualificazione della stazione appaltante

Un’azienda ospedaliera che voglia realizzare un nuovo ospedale attraverso partenariato pubblico-privato non può procedere se sprovvista di qualificazione come stazione appaltante.

Lo ha precisato l’ANAC (Parere n.9 del 29 Febbraio u.s.) evidenziando che “il procedimento di affidamento di un partenariato pubblico-privato deve essere svolto, nel suo complesso, da un soggetto qualificato con un livello di qualificazione specifico per gli enti concedenti, in ragione della complessità e multidisciplinarietà che caratterizza tali tipologie contrattuali, senza possibilità quindi di suddivisione del procedimento stesso in diverse fasi, seguite da stazioni appaltanti distinte e in assenza di specifica qualificazione”. Pertanto, “gli enti concedenti non qualificati o in possesso di una qualificazione di livello basso non possono svolgere direttamente attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di tali contratti e sono tenuti a rivolgersi ad una centrale di committenza o ad una stazione appaltante qualificata”.

Ciò in coerenza con quanto prescrive il nuovo Codice Appalti che ha previsto un regime di qualificazione speciale rafforzato, sia per quanto attiene ai livelli di qualificazione posseduti, sia per quanto attiene alla presenza in organico di adeguate professionalità.

Il Codice prevede, in particolare “l’adozione di un programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato, anche al fine di la massima trasparenza nei confronti degli operatori economici, degli investitori istituzionali garantire e della collettività’. Il ricorso al partenariato pubblico-privato – conclude l’ANAC -  deve essere preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, la quale si deve incentrare sull’idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private e sulla possibilità di ottimizzare il rapporto costi e benefici, nonché sull’efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, sulla capacità di indebitamento dell’ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale”.

Impatto delle direttive U.E. sulla riqualificazione energetica: la Vice Ministra Gava in Parlamento

Lo scorso 20 marzo, nel corso di un question time in Commissione Ambiente della Camera, la Viceministra dell’Ambiente Vannia Gava ha risposto all’Interrogazione sull’impatto delle direttive europea “case green” e “efficienza energetica”.

La Viceministra ha evidenziato come la direttiva in corso di approvazione sulla riqualificazione immobiliare introduca obiettivi temporali progressivi fino al 2050, con parametri diversificati in base alla tipologia degli edifici. In questo contesto, entro il 2030 si prevede di abbattere di almeno il 16 per cento, l’energia primaria media utilizzata, e di ristrutturare il 16 per cento degli edifici non residenziali con le peggiori prestazioni.

La Direttiva dispone inoltre di eliminare gradualmente i combustibili fossili nelle funzioni di riscaldamento e di raffreddamento entro il 2040.

L’altra direttiva sull’Efficienza Energetica, entrata in vigore già nello scorso mese di ottobre 2023, prevede altresì l’obbligo per gli Stati Membri di riqualificare almeno il 3 per cento l’anno della superficie degli edifici pubblici.  Il MASE sta elaborando una serie di misure volte ad accompagnare il processo di riqualificazione energetica degli edifici tenendo conto dell’esigenza di mobilitare maggiori risorse private attraverso il ricorso a nuovi strumenti finanziari, alla promozione dei contratti di prestazione energetica (cosiddetti EPC), alla crescita delle imprese dei servizi energetici (cosiddetti ESCO).

La nuova politica per l’efficientamento degli edifici avrà certamente un impatto significativo per la crescita del settore delle costruzioni e dell’impiantistica, nonché più in generale sulle imprese di servizi energetici.

E’ stato ricordato, infine, come in Parlamento siano in corso di esame diversi disegni di legge riguardanti la disciplina delle agevolazioni fiscali per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e della sicurezza antisismica degli edifici, finalizzati, essenzialmente, a garantire un sostegno finanziario post superbonus.

Nei giorni scorsi la stessa Viceministra ha anche preannunciato la nuova disciplina per i materiali da scavo e la definizione del regolamento End of Waste per i rifiuti da costruzione e demolizione.

Il nuovo provvedimento, secondo quanto dichiarato dalla stessa Gava, “mira a semplificare e allargare le maglie del riutilizzo, riducendo la discarica e promuovendo recupero di materiale ed economia circolare”.

Individuazione CCNL da applicare (Art.11 Codice Appalti), no a interpretazione restrittiva

Il TAR Lombardia, sez. Brescia (Sent. n.89 del 12 marzo u.s.), si è espresso contro un’interpretazione restrittiva dell’art.11 del Codice appalti sull’individuazione del CCNL precisando, in particolare, che “non è necessaria la parità di retribuzione, in quanto tale condizione sarebbe equivalente all’imposizione di un CCNL unico”.

I Giudici hanno contestato l’imposizione di una limitazione della libertà di organizzazione aziendale, “occorre evitare di introdurre freni non necessari alla concorrenza e al principio di massima partecipazione. Si ritiene pertanto che un’impresa possa mantenere il proprio CCNL anche in una gara che in base alle ripartizioni della contrattazione collettiva si collocherebbe in un altro settore economico, purché, secondo una valutazione complessiva (giuridica ed economica), il trattamento dei lavoratori impiegati in tale gara non sia deteriore rispetto a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante, e vi sia corrispondenza tra le mansioni del CCNL applicato e le lavorazioni oggetto dell’appalto”.

Consiglio di Stato: errore materiale nell’offerta può essere rettificato entro il giorno di apertura

Il Consiglio di Stato (Sent. n.2101 del 4 marzo u.s.), fornendo un’interpretazione del soccorso istruttorio in linea con quanto previsto dal nuovo Codice Appalti, ha dichiarato che un errore materiale nell’offerta, che non necessiti di attività interpretativa o valutativa, può rettificare l’errore fino al giorno di apertura delle offerte.

Il soccorso istruttorio non deve essere considerato come una mera facoltà, ma come un obbligo dell’ente appaltante, nei limiti e alle condizioni fissati dal legislatore; tale strumento “ha portata generale e trova applicazione, anche nell’ambito delle procedure concorsuali”.

Secondo i Giudici, pertanto “considerata la necessità di salvaguardare la regolarità della procedura di gara e la par condicio fra i partecipanti, sono ammessi interventi della commissione di gara volti a correggere errori materiali solo quando i medesimi siano facilmente ed immediatamente rilevabili. A tale condizione, quindi, in un'ottica di massima partecipazione a una procedura di evidenza pubblica, va consentito al concorrente di emendare l'errore ostativo immediatamente percepibile (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 31 ottobre 2022, n. 9415), a maggior ragione se generato da clausole ambigue contenute nella lex specialis”.

In relazione ad un errore dell'operatore nella redazione dell'offerta, è quindi necessario “accertare la natura e rilevanza di detto errore, al fine di verificare se possa considerarsi un mero errore materiale immediatamente percepibile e come tale emendabile senza alcuna attività manipolativa (Consiglio di Stato, sez. III, Sent. 21 marzo 2022, n. 2003) ovvero richieda un'attività integrativa da parte del RUP e, come tale, inammissibile e insuscettibile di soccorso istruttorio”.

  • 22 marzo 2024
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