La patente a punti per l’attività nei cantieri

La patente a punti per l’attività nei cantieri

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Il Decreto che sostituisce e rinnova l’art. 27 del D.LGS. 81/08 introduce l’obbligo di dotazione di una patente in formato digitale (c.d. patente a punti) per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operino nei cantieri temporanei o mobili così come previsto dall’art. 89, comma 1, lettera a) del D. lgs. n. 81/2008.

Queste le modifiche apportate all’art. 27:

Art. 27 (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti).

A partire dal 1° ottobre 2024 la patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’INL, sulla base del possesso dei seguenti requisiti da parte del legale rappresentante dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08;

adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validita’ (DURC);

possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

In attesa del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, fatta salva una diversa comunicazione notificata dalla sede competente dell’Ispettorato del Lavoro.

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti interessati di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

I punti presenti nella patente possono subire delle decurtazioni in relazione alle seguenti violazioni a seguito degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti (definitivi) emanati nei confronti dei soggetti interessati:

accertamento delle violazioni di cui all’Allegato I: dieci crediti;

accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell’Allegato XI: sette crediti;

provvedimenti sanzionatori di cui alla legge 23 aprile 2002, n. 73 (lavoro sommerso): cinque crediti;

riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

1) la morte: venti crediti;

2) un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

3) un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi, in caso di infortuni che provochino la morte o una inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi di cui all’articolo 37, comma 7 del D.LGS. 81/08. Ogni corso frequentato permette di acquistare cinque crediti, con l’obbligo di trasmissione della copia dell’attestato di frequenza del corso alla competente sede dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il numero di crediti riacquistati non può essere superiore a 15.

Per coloro che si dotino di modelli di organizzazione e di gestione ex art. 30 d. lgs. n. 81/2008 è previsto l’incremento di 5 crediti; per coloro che sono stati destinatari di provvedimenti sanzionatori e non commettano ulteriori violazioni negli anni successivi, la patente sarà incrementata di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo fino a un massimo di 10 crediti;

I soggetti che abbiano un punteggio pari o inferiore a 15 crediti non potranno operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lettera a) del D. lgs. n. 81/2008, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonchè gli effetti dei provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ex art. 14 d. lgs. n. 81/2008.

Il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 dispone infatti anche la creazione di una “Lista di conformità INL”, che premia i datori di lavoro virtuosi quando in seguito agli opportuni accertamenti, non emergano violazioni o irregolarità. In tal caso i datori di lavoro non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti.

ATTENZIONE! Fanno eccezione le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.

L’attività nei cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente (o con punteggio inferiore a 15 crediti) comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da € 6.000,00 ad € 12.000,00 non soggetta alla procedura di diffida e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.

Non sono tenute al possesso della patente di cui le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023). Le informazioni relative alla patente confluiscono in un’apposita sezione del Portale Nazionale del Sommerso.

Il nuovo sistema sarà operativo dal 1° ottobre 2024.

Consulta il Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 pubblicato sulla G.U. n. 52 del 2 marzo 2024 a questo link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/02/24G00035/sg

 

  • 28 marzo 2024
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