Newsletter edilizia, aggiornamento al 29/03/2024

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Decreto Legge Superbonus: blocco anche per le CILAS senza lavori avviati, parzialmente salvi i lavori della ricostruzione

Il Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 26 marzo, ha approvato un Decreto Legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali, intervenendo, ancora una volta (sono 34 i provvedimenti finora adottai) sulla gestione del Superbonus.

Il Ministro Giorgetti ha evidenziato come l’intervento si sia reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 per cento, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

Il provvedimento prevede l’eliminazione, per gli interventi successivi all’entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora in vigore lo sconto in fattura o la cessione del credito. L’opzione per sconto e cessione potrà essere ancora effettuata solo se, entro l’entrata in vigore del decreto, risulti una delle seguenti situazioni:

sia già stata presentata la CILA (per interventi non condominiali);

  • risulti presentata la CILA ed adottata la delibera assembleare (per interventi condominiali);
  • risulti adottata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (nel caso di demolizione e ricostruzione);
  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (per gli interventi diversi dal superbonus per i quali è richiesto il titolo);
  • siano già iniziati i lavori, oppure (se i lavori non sono iniziati) sia stato stipulato un accordo vincolante per la fornitura di beni e servizi con versamento di un acconto se gli interventi non prevedono la presentazione di un titolo abilitativo (interventi diversi dal superbonus).

Nell’ultima versione del decreto che dovrebbe essere pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, vengono fatti salvi gli interventi sugli “immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016”. La deroga resta entro il limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024.

Inserita in extremis una disposizione che non consente di accedere allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti a coloro che avevano trasmesso la comunicazione asseverata di inizio lavori entro il 16 febbraio 2023, ma che non hanno sostenuto “alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.

L’esclusione della possibilità di optare per la cessione del credito e per lo sconto in fattura resta per le ONLUS, gli Enti del terzo settore e le cooperative a proprietà indivisa.

Per gli interventi agevolati con il “bonus barriere architettoniche” le opzioni sono eliminate per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, salvo che per gli interventi in corso (titolo abilitativo già presentato, o iniziati i lavori o pagato un acconto in caso di interventi in edilizia libera).

Viene inoltre eliminata la c.d. remissione in bonis, la possibilità di comunicazione tardiva della cessione del credito e dello sconto in fattura entro il 15 ottobre 2024; pertanto, dopo il 4 aprile 2024, non sarà più possibile accedere all’opzione per cessione e sconto.

Si prevede altresì che in presenza di somme iscritte a ruolo per importi superiori a 10.000 euro, la compensazione dei crediti da bonus venga ammessa solo previo pagamento del debito medesimo.

Sono infine previste ulteriori comunicazioni, le cui modalità e termini di trasmissione sono demandati a un successivo Dpcm, da inviare ad ENEA (per l’ecobonus) e al dipartimento casa Italia della Presidenza del Consiglio (portale classificazioni sismiche) per il sisma bonus. Per i lavori in corso, l’omessa presentazione delle comunicazioni comporterà una sanzione pari a 10.000 euro.

Si riporta di seguito il comunicato stampa di CONFAPI ANIEM diffuso nelle ore immediatamente successive all’approvazione del decreto in Consiglio dei Ministri.

Comunicato Stampa: CONFAPI ANIEM critica su Decreto Superbonus: salvaguardare ricostruzione post sisma  

Il nuovo, improvviso decreto legge approvato dal Governo sul superbonus suscita perplessità e preoccupazioni in CONFAPI ANIEM, l’Associazione delle PMI edili. “Attendiamo di valutare il testo definitivo del decreto – anticipa il Presidente Giorgio Delpiano - ma non possiamo condividere questa continua rincorsa alla decretazione d’urgenza. Il superbonus è stato già soggetto a oltre trenta provvedimenti modificativi che ogni volta destabilizzano imprese e cittadini. Ci auguriamo che questo ulteriore provvedimento, che tende a eliminare le residue possibilità di ricorrere allo sconto in fattura e alla cessione del credito, non vada a incidere sui contratti già sottoscritti e sulla ricostruzione nelle aree terremotate.” “Comprendiamo le preoccupazioni sulla tenuta dei conti pubblici – aggiunge - ma dobbiamo garantire una gestione adeguata della parte finale del superbonus che sia fondata sulla certezza del diritto e non sul continuo rischio di norme che mettono in discussione discipline già recentemente oggetto di modifiche; chiediamo pertanto che venga chiarito che le nuove disposizioni non si applichino ai procedimenti in corso e sia salvaguardata, soprattutto, l’area della ricostruzione post sisma nella quale la proroga dello sconto in fattura al 2025 ha già prodotto ordinanze commissariali, provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, impegni degli operatori economici con gli istituti di credito”. Il Presidente di Confapi Aniem sottolinea quindi che “oltre ai contenuti, siamo preoccupati per un metodo che si ripete. Nelle ultime settimane siamo stati già interessati dal decreto legge n.19 che ha istituito la patente a crediti, provvedimento nato sull’onda emotiva del grave incidente di Firenze ma che va ad introdurre un ulteriore appesantimento burocratico per le imprese senza incidere sulla qualità e sulla qualificazione del settore e dei soggetti coinvolti. Chiediamo al Governo - conclude Delpiano – di attivare una concertazione vera e preventiva all’approvazione dei provvedimenti”.

Gli aggiornamenti sulla patente a crediti

Lo scorso 26 marzo si è svolto un nuovo incontro con le parti sociali al Ministero del Lavoro sulle disposizioni contenute nel D.L. n.19/2024 finalizzata a favorire la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro e, in particolare, a istituire la c.d. patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.

Il Capo Gabinetto Mauro Nori ha anticipato che la patente a crediti non avrà carattere sperimentale, ma che dopo un anno dalla sua entrata in vigore sarà possibile apportare interventi correttivi. Sulla conversione del decreto si sta votando in queste ore sull’ammissibilità degli emendamenti.

Il responsabile dell’Ufficio Legislativo, Giuseppe Zuccaro, rispondendo a specifiche sollecitazioni avanzate nel corso della riunione, ha anticipato alcune scelte che il Ministero intenderebbe declinare nel provvedimento:

esenzione per le imprese in possesso di attestazione Soa dalla III classifica di importo (classifica dalla quale è necessaria la certificazione di qualità);

introduzione di meccanismi premiali per le imprese in possesso di mezzi e dipendenti (ancora non definito il peso della premialità):

applicazione dei CCNL “comparativamente” più rappresentativi: viene pertanto respinta la richiesta di Confindustria (contestata da altre Organizzazioni tra le quali Confapi) che vorrebbe introdurre il concetto di CCNL “maggiormente” applicato;

non c’è intenzione di prevedere una disciplina di qualificazione per l’accesso al settore.

CONFAPI ANIEM ha espresso apprezzamento per la scelta del Ministero relativa all’applicazione dei Contratti “comparativamente” più rappresentativi: si tratta di un riferimento che previene possibili incertezze e contenziosi e consolida un orientamento ormai ampiamente utilizzato.

CONFAPI ha tuttavia confermato la contrarietà sull’introduzione della “patente” che, per come è concepita, parte dal presupposto non condivisibile che gli incidenti nei cantieri siano sempre (o prevalentemente) motivati dalla carenza di attività formativa/informativa. Non vengono prese, viceversa, in esame criticità strutturali che condizionano soprattutto l’edilizia privata: lacune progettuali, tempi esasperati di ultimazione lavori, carenza di controlli e responsabilizzazione dell’ente committente, mancanza di una disciplina sull’accesso al settore.

Si attende ora l’esito della votazione degli emendamenti. La Commissione Bilancio della Camera sta decidendo sull’ammissibilità degli emendamenti che dovrebbero essere ridotti a circa 350.   La discussione sulle proposte emendative dovrebbe aver luogo a partire da mercoledì 3 aprile.

Si ricorda, infine, che il termine ultimo di conversione in legge del decreto è fissato al 1° maggio 2024.

In Gazzetta il Decreto per accedere al Fondo Compensazioni 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale n.73 del 27 marzo u.s. è stato pubblicato il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti che disciplina le “modalità operative per la presentazione delle istanze da parte delle stazioni appaltanti e delle condizioni di accesso per l’anno 2024 al Fondo adeguamento prezzi”.

Si tratta della procedura prevista dal c.d. “Decreto Aiuti” (D.L. n.50/2022) che consente di compensare i maggiori costi sostenuti dalle imprese e certificate dal direttore lavori sulla base dei prezzari regionali aggiornati o, in loro mancanza, sulla base di un riconoscimento fino al 20% dei costi previsti per gli interventi realizzati.

Il decreto dispone quattro finestre temporali (si parte dal 1° al 30 aprile p.v.) per le stazioni appaltanti nelle quali trasmettere le istanze che saranno valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione.

ANAC conferma la possibilità di utilizzo delle procedure aperte sotto soglia

Con un parere reso lo scorso 13 marzo (n.13/2024), l’ANAC ha risposto positivamente alla domanda resa da una stazione appaltante in merito alla possibilità di utilizzo della procedura aperta negli appalti sotto soglia.

Secondo l’Autorità, anche in base a interpretazioni già fornite dal MIT (Circolare n.298/2023), “deve ritenersi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 50 del d.lgs. 36/2023 (anche) il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell’affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi”.

Iscrizione alla White List requisito obbligatorio di partecipazione anche se non previsto nella Lex Specialis

Il TAR Piemonte (Sent. n.299 del 22 marzo 2024) ha ribadito che l’iscrizione alla white list prefettizia costituisce requisito di partecipazione e la cui carenza è causa di esclusione, anche se non prevista esplicitamente nei documenti di gara.

Nel caso in cui il bando non preveda l’iscrizione nella white list come requisito di partecipazione, infatti, opera l’eterointegrazione della legge di gara con quanto disposto dalla Legge 190/2012.

Il Tar ha quindi aderito al prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui l’iscrizione dell’impresa nella white list prefettizia è un requisito obbligatorio di partecipazione alle gare e, come tale, eterointegrabile in caso di lacuna nella lex specialis, trattandosi di un requisito generale attinente alla moralità professionale.

 

 

 

  • 29 marzo 2024
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